ANNO 55° - N. 22 del 3 Giugno 2026
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Scritti raccolti e destinati agli sportivi associati con lo scopo di offrire loro i comunicati stampa autentici che escludano alterazioni del testo.
CALENDARIO 2026
Anno Internazionale dei pascoli e dei pastori
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
Il nome del mese e le feste patronali in provincia di Roma
ATTIVITA’ 2026 SPORTIVI ASSOCIATI e GIOVANI E SPORT
Le località e le date delle camminate ludico motorie sportive e turistiche indette ed organizzate.
In elenco anche gli spettacoli teatrali, gli incontri didattici, le visite museali, il turismo itinerante e l’organizzazione di eventi.
Appunti ed informazioni sportivi sempre utili
Lo sport nel mondo e in Italia, l’assicurazione sportiva, la caccia, la pesca, la nautica, l’autocertificazione
FILATELIA POSTE ITALIANE
EMISSIONI CARTE-VALORI POSTALI
PRONTUARIO ORGANI DI STATO
Presidenza Repubblica – Senato – Camera Deputati – Governo e Consiglio dei Ministri - Ministri - Organi Consultivi - Unione Europea - Partiti Politici - Regioni
Elenco delle principali organizzazioni Sindacati Lavoratori e Sindacati Datori di Lavoro
In questo NUMERO:
Inflazione al +3,2%.
governo e opposizione senza politiche per consumatori.
ROMA CAPITALE
Scritte minatorie al Municipio VII.
“Ferma condanna. Vicinanza a Laddaga, Grant, Rizzo e alla comunità scolastica”.
La tua cartella clinica? Gratis, subito e completa.
Lo dice l'Europa.
Osservatorio disservizi.
L’Italia che non funziona.
Dal 26 MAGGIO al 1° giugno 2026.
· SPORT
REGIONE LOMBARDIA.
Sport di pagaia.
al via il progetto Eras per valorizzare laghi e fiumi.
Vela.
A Campione del Garda.
da giugno, tre grandi trofei internazionali.
· NOTIZIE UTILI
Cartelle esattoriali.
Notifica nulla se il postino ti ha dichiarato irreperibile senza cercarti.
Infiltrazioni terrazza.
Cassazione, condominio e inquilino rispondono in solido.
· ISTRUZIONE E CULTURA
Disabili a scuola.
sostegno mancante è discriminazione.
PRO VITA.
PAPA LEONE.
su aborto, fine vita e libertà educativa sia faro per politica.
UniTreEdu.
educazione permanente.
A LOCANA.
DA VENERDÌ 29 MAGGIOA SABATO 6 GIUGNO.
FESTA DELLA MONTAGNA.
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FILATELIA POSTE ITALIANE.
EMISSIONI CARTE-VALORI POSTALI.
GIUGNO 2026.
01 Francobollo celebrativo del voto alle donne.
06 Francobollo dedicato all’Arma dei Carabinieri.
07 Francobollo commemorativo di Pippo Baudo.
16 Francobollo dedicato a ASI – Automotoclub Storico Italiano.
20 Francobollo dedicato alla Cassa di Risparmio di Roma.
In data da comunicare:
Francobollo celebrativo proclamazione della Repubblica
Francobollo squadra vincitrice campionato di calcio serie A.
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In questo NUMERO
Inflazione al +3,2%.
governo e opposizione senza politiche per consumatori.
L'inflazione annuale in Italia accelera a +3,2% a maggio 2026, dal +2,7% del mese precedente. Le stime preliminari dell'Istat confermano un trend rialzista alimentato dalle ripercussioni del conflitto di Hormuz sui prezzi energetici. Lo stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa il 20% del commercio mondiale di petrolio, ha innescato una fiammata dei prezzi che si trasmette progressivamente all'intera economia. Il carrello della spesa ha reagito per primo, con una crescita che si è stabilizzata a +2,3%; gli altri beni e servizi hanno impiegato più tempo, per l'esaurirsi delle scorte acquistate ai vecchi prezzi e per la trasmissione indiretta sui settori non energetici.
I dati Istat segnano anche la fine di una narrazione ottimistica da parte dell'Esecutivo, che nei mesi scorsi aveva rappresentato un Paese in crescita con i prezzi sotto controllo. Governo e opposizione condividono lo stesso vizio: restringere il mercato invece di facilitare la concorrenza. A pagarne il prezzo, in tutti i sensi, sono i consumatori.
La responsabilità non è esclusivamente del governo: la situazione geopolitica pesa in misura rilevante. Resta tuttavia il fatto che, di fronte a un deterioramento del quadro dei prezzi ampiamente prevedibile, l'Esecutivo ha privilegiato l'autoelogio rispetto alla costruzione di politiche di mitigazione per industrie e consumatori. Secondo Eurostat, ad aprile 2026 l'inflazione in area euro si è attestata a +3%, un divario che accentua le preoccupazioni sull'efficacia delle politiche nazionali.
Per quanto riguarda ll'opposizione registriamo una risposta altrettanto lacunosa: slogan su maggiore spesa pubblica senza indicare le relative coperture.
L'assemblea di Confindustria di alcuni giorni fa ha fotografato questa convergenza: governo e rappresentanti industriali hanno auspicato insieme una sospensione del Patto di Stabilità europeo - ipotesi che le autorità di Bruxelles continuano a escludere - e un rafforzamento del ruolo dello Stato nell'economia a scapito di concorrenza e mercato.
Il denominatore comune tra maggioranza e opposizione è la tendenza a comprimere il mercato e ostacolare la concorrenza. Una strada che non fa gli interessi né dei consumatori nè delle imprese.
ROMA CAPITALE
Scritte minatorie al Municipio VII.
“Ferma condanna. Vicinanza a Laddaga, Grant, Rizzo e alla comunità scolastica”.
Così in una nota Marta Bonafoni,
consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del
Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.
“Le scritte minatorie apparse sui muri della scuola di via Rugantino contro il
presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, l’assessore Fabrizio Grant e la
presidente del Comitato dei genitori Paola Rizzo sono un fatto gravissimo e
inaccettabile.
A loro va tutta la mia solidarietà personale e politica.
Le scelte amministrative possono e devono essere discusse, anche con durezza, ma mai si può oltrepassare il confine della civile convivenza e della democrazia. Minacce di morte rivolte a rappresentanti
delle istituzioni e a una cittadina impegnata per la sicurezza delle bambine e dei bambini colpiscono tutta la comunità democratica.
Confido che i responsabili vengano individuati rapidamente e rinnovo la mia vicinanza a Francesco Laddaga, Fabrizio Grant, Paola Rizzo e a tutta la comunità scolastica di via Rugantino.”
La tua cartella clinica? Gratis, subito e completa.
Lo dice l'Europa.
Con la sentenza del 26 ottobre 2023 (causa C-307/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha messo un punto fermo su un diritto che troppe strutture sanitarie continuano a ignorare o aggirare: ogni paziente ha diritto a ottenere gratuitamente una prima copia integrale della propria cartella clinica, senza dover spiegare perché la vuole.
Il caso era apparentemente tecnico — un dentista tedesco che pretendeva il rimborso delle spese di copia dal suo paziente — ma il principio sancito dalla Prima Sezione della Corte è di portata generale e si applica in tutta l’Unione, Italia compresa. Il paziente DW sospettava di essere stato vittima di un errore medico e chiedeva la documentazione per valutare un’eventuale azione legale. Il medico FT si era rifiutato di consegnare i documenti gratuitamente, invocando la normativa tedesca. La Corte ha dichiarato quella normativa incompatibile con il GDPR.
Il principio: nessun motivo richiesto, nessun costo ammesso
Il cuore della sentenza sta nell’interpretazione combinata degli articoli 12 (5) e 15 (1) (3) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il paziente-interessato non è tenuto a giustificare la propria richiesta: che voglia controllare le diagnosi, valutare una responsabilità medica o semplicemente conoscere la propria storia clinica, il diritto alla copia gratuita sussiste in ogni caso. Il considerando 63 del GDPR — che evoca finalità di consapevolezza e verifica della liceità del trattamento — non può restringere un diritto che il testo normativo non subordina ad alcuna motivazione. I considerando, ricorda la Corte, non hanno valore giuridico vincolante.
La copia, inoltre, deve essere fedele e integrale: non una sintesi, non una rielaborazione del medico, ma la riproduzione completa di diagnosi, referti, esami, pareri e terapie. Una compilazione sommaria, avverte la Corte, rischia di omettere dati rilevanti o renderli incomprensibili, tradendo lo scopo stesso del diritto di accesso.
Come fare l’accesso: istruzioni pratiche
Per esercitare questo diritto è sufficiente un’stanza scritta — anche via PEC o raccomandata A/R — indirizzata al Titolare del trattamento (la struttura sanitaria, il medico di medicina generale, il professionista privato). Non occorre un avvocato né un modulo specifico. Il riferimento normativo da citare è duplice.
Sul versante europeo: articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 ottobre 2023, C-307/22, FT c. DW.
Sul versante nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte confermato — da ultimo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito — che il diritto di accesso ai dati sanitari rientra pienamente nell’alveo del GDPR, che il titolare deve rispondere entro trenta giorni, e che la prima copia è gratuita. In caso di diniego o di richiesta di pagamento per la prima copia, il paziente può presentare reclamo al Garante (garante.privacy.it) oppure ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Un modello di richiesta efficace potrebbe aprirsi così:
«Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e della sentenza CGUE C-307/22 del 26.10.2023, il/la sottoscritto/a chiede copia integrale della propria cartella clinica relativa al ricovero/trattamento del [data], a titolo gratuito, in quanto prima richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento. Ai sensi dell’art. 12 (5) GDPR nessun costo può essere addebitato per la prima copia.»
Cosa cambia per le strutture
Per ospedali, ASL, cliniche private e singoli professionisti il messaggio è inequivocabile: addebitare costi per la prima copia della cartella clinica viola il GDPR, anche se una norma nazionale lo prevede, anche se quella norma è anteriore al Regolamento. L’unica eccezione ammessa riguarda le richieste «manifestamente infondate o eccessive» — onere della prova a carico del titolare — e le copie ulteriori rispetto alla prima.
Osservatorio disservizi.
L’Italia che non funziona.
Dal 26 maggio AL 1° giugno 2026.
Ogni lunedì Aduc rende noti i dati dei disservizi, nel privato e nel pubblico, segnalati da utenti e consumatori che si sono rivolti all'associazione nella settimana precedente.
Uno spaccato dell'Italia che non funziona.
Dal 26 Maggio al 1 Giugno 2026
Pubblica Amministrazione 23,10%
Telecomunicazioni 16,40%
Energia 12,50%
Banca 11,30%
Prodotti finanziari 11,20%
Salute 08,60%
Viaggi 06,30%
Acquisti 03,40%
Condominio 03,10%
Assicurazioni 03,10%
Diritti immigrati 01,00%
REGIONE LOMBARDIA.
Sport di pagaia.
al via il progetto Eras per valorizzare laghi e fiumi.
La Regione Lombardia conferma il suo impegno per la valorizzazione delle acque lombarde e la promozione di inclusione e sostenibilità attraverso gli sport di pagaia. È questo l’obiettivo del progetto Eras – Energia, Risorse, Ambiente, Sport, presentato oggi a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.
Promosso grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia, Federazione Italiana Canoa Kayak e Comitato Regionale Fick Lombardia, il progetto Eras 2026 punta a trasformare laghi, fiumi e navigli in spazi di aggregazione, inclusione e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo giovani, famiglie, scuole e associazioni sportive del territorio. Per sostenere l’iniziativa, Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 50.000 euro.
Sottosegretario Picchi: modello di sport che unisce benessere e aggregazione - L’accordo tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Canoa Kayak – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – rappresenta un passo significativo nella promozione di uno sport che, nella nostra regione, è già radicato e capace di coinvolgere giovani, adulti e persone con diversi talenti. Con il progetto ‘Eras - Pagaiamo in Lombardia 2026’ investiamo in un modello di sport che unisce benessere e aggregazione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale dei nostri fiumi, laghi e navigli”.
Lo sport come strumento di valorizzazione ambientale - Alla conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Fick Antonio Rossi, che ha evidenziato come il progetto Eras rappresenti una nuova visione dello sport sul territorio lombardo: non soltanto attività agonistica, ma uno strumento concreto di valorizzazione ambientale, partecipazione sociale e promozione dei corretti stili di vita.
Un viaggio nella Lombardia dell’acqua tra sport e territori - Cuore del progetto Eras sarà un percorso itinerante attraverso la “Lombardia dell’acqua”, con tappe dedicate alle diverse discipline della pagaia. Si partirà il 6 giugno da Mantova con il Dragon Boat e il progetto Donne in Rosa, simbolo di inclusione e benessere attraverso lo sport. Il calendario proseguirà il 29 giugno a Pavia con la canoa discesa, il 12 luglio a San Pellegrino con la canoa slalom e farà tappa anche a Lecco con Ocean Racing e Surfski, valorizzando il legame tra sport outdoor e laghi lombardi. Appuntamento finale il 13 settembre all’Idroscalo di Milano in occasione del Campionato Italiano per Club, con una giornata multidisciplinare dedicata a canoa, paracanoa, Sup, dragon boat e canoa polo.
Open day, scuole e inclusione al centro del progetto - Accanto agli eventi sportivi, Eras promuoverà numerose attività rivolte alla cittadinanza e ai giovani, con Open Days, iniziative scolastiche e appuntamenti promozionali per avvicinare nuovi praticanti agli sport della pagaia. Tra i progetti in programma figurano ‘Giochi di Pagaie’, il circuito ‘Paracanoa On Tour’ dedicato allo sport inclusivo e il ‘Valtellina Camp multidiscipline U14’, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rafting. Sono 42 le società sportive coinvolte nell’iniziativa con 3.693 tesserati in Lombardia.
“Il circuito di iniziative previste – ha concluso Picchi – conferma la nostra volontà di sostenere discipline che educano al rispetto dell’ambiente, rafforzano la coesione sociale e offrono ai più giovani occasioni di crescita tecnica e professionale. La Lombardia è una delle regioni italiane che hanno espresso il maggior numero di campioni e olimpionici della canoa, grazie a una tradizione storica molto radicata e a un forte ecosistema sportivo”.
Vela.
A Campione del Garda.
da giugno, tre grandi trofei internazionali.
Oltre 160 atleti coinvolti in tre eventi internazionali si preparano a trasformare il Lago di Garda nella capitale europea della vela. È questo il cuore della stagione 2026 di Univela di Campione del Garda, presentata oggi a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario regionale alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.
In calendario tre competizioni di primo piano nel panorama velistico: il Foil GP Lombardia Italian Championship (dal 5 al 7 giugno 2026), il Tornado European Championship (dal 1 al 5 settembre 2026) e l’Optimist European Team Championship (dal 13 al 18 ottobre 2026). All’evento hanno preso parte anche il presidente di Univela, Arianna Mazzon, e il vicepresidente Tristano Vacondio.
Sottosegretario Picchi: sul Garda i migliori velisti d’Europa - “Anche quest’anno – ha dichiarato il sottosegretario Picchi – tre grandi appuntamenti confermano Univela e Campione del Garda come uno dei poli velici più autorevoli del circuito internazionale. Le competizioni che ospitiamo attirano atleti, team e appassionati da tutto il mondo, generando un forte richiamo turistico per il Garda e per l’intera area. Regione Lombardia sostiene con convinzione, tramite i propri bandi, le manifestazioni sportive che generano aggregazione e valore per il territorio, riconoscendo in Univela il valore di Centro velico olimpico di riferimento italiano e internazionale.
“Il nostro Lago di Garda – ha proseguito Picchi – grazie alla grande capacità organizzativa ed expertise tecnica del sistema sportivo bresciano e lombardo, è pronto ad accogliere i migliori velisti d’Europa e a trasformare ogni gara in un’occasione di sport, promozione e sviluppo per il territorio”.
Sostenibilità e innovazione: la tecnologia Foil - Ad aprire la stagione internazionale sarà il Foil GP Lombardia Italian Championship, in programma dal 5 al 7 giugno 2026, che porterà a Campione del Garda i protagonisti delle discipline Kite Foil e Wing Foil con atleti provenienti da sei Paesi europei.
“Non tutti sanno che la tecnologia Foil ha trasformato la vela moderna – ha sottolineato Picchi – permettendo alle barche di sollevarsi sull’acqua, aumentando velocità e prestazioni. È una delle innovazioni più importanti degli ultimi 20 anni nel mondo della vela ed è un ingrediente per gare sempre più spettacolari, da vedere e raccontare”.
Le discipline Tornado e Optimist - Dal 1° al 5 settembre sarà invece la volta del 51° Tornado European Championship, storico campionato europeo dedicato a una delle classi più performanti e iconiche della vela internazionale. A chiudere il calendario, dal 13 al 18 ottobre, sarà l’Optimist European Team Championship, il campionato europeo a squadre della classe Optimist che porterà sul Lago di Garda sedici nazionali e circa 120 giovani velisti tra i 13 e i 15 anni per una settimana di regate, confronto sportivo e crescita.
Il progetto educativo della Fondazione Ammi - Accanto alla dimensione sportiva, la stagione velica si estende anche all’ambito educativo e formativo grazie al coinvolgimento degli studenti della Fondazione Ammi, Its che offre percorsi di alta formazione post diploma riconosciuti e finanziati da Regione Lombardia. I ragazzi del corso di Sport Management hanno partecipato attivamente all’organizzazione della conferenza stampa e delle attività di comunicazione, lavorando in squadre dedicate a media, social, foto e video.
L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Univela e la docente Silvia Sardi, proseguirà anche durante le manifestazioni sportive con stage curriculari e attività operative sul campo, come la rivisitazione delle locandine relative all'evento che verranno utilizzate durante le regate”.
NOTIZIE UTILI
Cartelle esattoriali.
Notifica nulla se il postino ti ha dichiarato irreperibile senza cercarti.
Con l’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della validità della notifica delle cartelle esattoriali in caso di presunta irreperibilità del contribuente.
La Corte afferma un principio di particolare rilievo pratico: il notificatore non può limitarsi a formule generiche, ma deve dimostrare di avere svolto concrete ricerche per rintracciare il destinatario e ritenerlo irreperibile.
La vicenda in oggetto trae origine da un contenzioso tributario dove una società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, dopo aver appreso dell’esistenza di una cartella di pagamento a proprio carico, relativa a varie imposte, attraverso un estratto di ruolo, proponeva ricorso All’Agenzia delle Entrate e della Riscossione contestando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva invece considerato ammissibile l’impugnazione, rigettandola però nel merito sul presupposto che la cartella fosse stata regolarmente notificata. La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
Secondo la ricostruzione dell’agente della riscossione, il notificatore non aveva trovato la società presso la sede legale indicata e aveva pertanto proceduto mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso come avviene nei casi di cosiddetta “irreperibilità assoluta (ex art. 60 del DPR n. 600/1973).
La società contribuente, tuttavia, lamentava l’invalidità della notifica della cartella evidenziando che nel medesimo Comune era presente anche uno stabilimento produttivo della società, risultante dalla documentazione camerale, presso il quale il notificatore se avesse svolto un effettivo accertamento, avrebbe potuto ivi notificare.
Il punto decisivo affrontato dalla Suprema Corte riguarda la validità della notifica effettuata.
La Cassazione censura la decisione del Giudice di secondo grado per non avere verificato se il notificatore avesse realmente effettuato adeguate ricerche prima di qualificare la società come irreperibile.
La Corte testualmente dichiara che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”.
La Cassazione sottolinea quindi che la validità della notifica presuppone un’attività concreta di verifica circa l’esistenza di luoghi riconducibili al contribuente all’interno del Comune dove la notifica deve essere eseguita. Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale non risulta aver verificato se le ricerche siano state effettuate dal notificatore e se apparissero adeguate, cosicché la notifica è invalida.
L’ordinanza richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui in caso di irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve indicare specificamente le ricerche svolte; non è sufficiente il ricorso a formule generiche o prestampate che impediscano il controllo sull’effettività degli accertamenti compiuti.
Questi principi rafforzano la garanzia difensiva del contribuente durante la fase di notificazione, laddove il messo notificatore ha invece un preciso dovere di diligenza nello svolgere l’attività.
Persone anziane e servizi pubblici.
vessate dall’obbligo di avere uno smartphone e un'app.
Comunicato stampa Aduc, redatto da Annapaola Laldi
Stamani un’amica mi ha inviato un messaggio ricevuto da altri, che però lei condivide e che, una volta letto, ho condiviso anche io.
In esso si fa una constatazione, su cui dobbiamo tutti riflettere, in primo luogo i servizi pubblici come ASL, Vigili urbani eccetera, oppure anche le banche; in breve, ogni struttura che ha come utenti tutti i cittadini e le cittadine fino a che vivono, il che significa oggi giorno, fino a cento e più anni. Nessuno può essere escluso dall’accedere a una struttura se non ha un’App.
Il motivo è semplice: non esiste, per ora, alcuna legge che obblighi i cittadini a munirsi di uno smartphone, su cui scaricare una App.
Ergo chi pretende di erogare servizi soltanto tramite App commette un abuso.
Il messaggio, cui ho accennato sopra, dice così:
«Una società che obbliga un novantenne a usare uno smartphone per accedere ai propri diritti non è moderna; è una società che ha deciso di liberarsi dei propri padri. Nel 2026 tutto è diventato un’app, un codice, un portale. Ma chi ha costruito questo Paese con le mani oggi si ritrova analfabeta in casa propria. Se per prenotare una visita o pagare una bolletta serve un figlio o un nipote, sempre se c’è, il sistema ha fallito. Questa non è innovazione. E’ esclusione.
La tecnologia deve aiutare, non selezionare chi ha diritto alla dignità.
Quando lasciamo indietro chi ci ha preceduto, non stiamo evolvendo; siamo solo diventando più comodi e più egoisti».
Questo il testo integrale; personalmente, pur avendo uno smartphone, su cui posso scaricare le App, aggiungo con convinzione allo “stiamo diventando più comodi e più egoisti”, che stiamo diventando molto più cretini!
La cosa ridicola è che esistono e sono in commercio, rivolti proprio alle persone anziane (ma non solo), dei dispositivi che sono progettati per le funzioni essenziali (chiamate, SMS, WhatApp, e-mail), ma non consentono l’accesso ai social media e app store.
E’ un limpido, autentico controsenso.
Da un lato, si offrono alle persone anziane, che vogliono avere strumenti di informazione e di comunicazione più comodi e veloci, telefonini con l’essenziale per soddisfare questo desiderio senza essere aggrediti da social e da App, che spesso celano dei pericoli, dall’altro, si penalizzano (quasi si criminalizzano) queste stesse persone se non possono scaricare App. E a fare questo non sono dei loschi individui pronti a chissà quale inganno, bensì proprio gli uffici pubblici, pagati con i soldi delle tasse anche, e forse, a questi chiari di luna, soprattutto dei cittadini anziani.
L’amica è direttamente toccata da questo problema. Possiede uno smartphone della categoria sopra citata, non può scaricare App, e deve pagare una multa di euro 60,90 per un divieto di sosta avvenuto a fine aprile. Essendo patentata da decenni, le volte in cui ha infranto qualche regola, ha pagato le multe, entro cinque giorni, o alla posta o dal tabaccaio per la cifra indicata nell’avviso lasciato sotto il tergicristallo. Ma questa volta no! Che diamine, siamo nel 2026 e da quest’anno o hai l’app … o devi aspettare che ti arrivi la notifica a casa e dovrai pagare di più.
Ci ho riflettuto un po’, e sono arrivata a questa conclusione: in questo caso, l’obbligo dell’App è un modo per prendere più soldi dagli utenti che ne sono sprovvisti – che non devono essere pochi!.
E, in generale, l’App, che esclude altri modi di pagamento, è utile solo, in questo caso ai Vigili Urbani, perché così risparmiano sui costi degli intermediari, posta o tabaccai che siano. E’ una cosa decisamente indegna. Nient’affatto al servizio del cittadino.
Il minimo che questi signori, appassionati di App, possono fare è ripristinare velocemente le altre modalità di pagamento alla portata veramente di tutti.
Un’App va bene come ulteriore possibilità, ma non può né deve sostituire le altre già esistenti.
Infiltrazioni terrazza.
Cassazione, condominio e inquilino rispondono in solido.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11585 del 28 aprile 2026, ha affrontato il tema ricorrente delle infiltrazioni provenienti da una terrazza a livello nell’ambito di un condominio unitamente al problema della individuazione dei soggetti responsabili.
In particolare, la Suprema Corte si è soffermata a chiarire la natura della responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti da terrazza a livello, e conseguentemente i rapporti tra responsabilità ex art. 2051 c.c., ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c. e solidarietà tra coobbligati ex art. 2055 c.c.
La vicenda nasce dalle infiltrazioni subite dall’appartamento sottostante a causa dell’ostruzione del bocchettone di scarico della terrazza sovrastante, verificatisi in occasione di eventi piovosi nel 2005 e nel 2006. Il proprietario dell’immobile danneggiato conveniva in giudizio il condominio, il proprietario dell’immobile sovrastante e il conduttore dell’appartamento (che ne aveva la disponibilità materiale), chiedendo il risarcimento dei danni, che lamentava essere imputabili ad una scarsa manutenzione e ad una insufficiente impermeabilizzazione della terrazza.
Il condominio sosteneva di non dover rispondere per l’intero danno ma secondo la ripartizione prevista dall’art. 1126 cc. Il locatore imputava l’intera responsabilità al conduttore, incauto utilizzatore del bene, il conduttore contestava ogni responsabilità a proprio carico imputandola a propria volta nei confronti del suo proprietario.
In primo grado il Tribunale aveva condannato soltanto il condominio. La Corte d’appello di Roma, in secondo grado, invece, accertava il concorso di responsabilità tra condominio, proprietario e conduttore, condannandoli in solido al risarcimento del danno. Il conduttore proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ribadito alcuni principi di rilievo: Innanzitutto afferma la duplice funzione della terrazza a livello, nel senso che essa svolge la natura di bene in uso esclusivo del relativo proprietario, ma al contempo anche di copertura dell’edificio, rilevante per l’interesse comune condominiale, con conseguente possibile concorso di responsabilità tra condominio e titolare del bene in uso esclusivo.
Tecnicamente il Giudicante conferma che la responsabilità per infiltrazioni derivanti da terrazze a livello rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale da custodia ex art. 2051 c.c..
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra rapporti interni ed esterni dei soggetti in questione. Secondo questa sentenza della Cassazione (che richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 9449/2016), il richiamato art. 1126 c.c. disciplina esclusivamente la ripartizione interna delle spese tra condominio e titolare dell’uso esclusivo della terrazza (soggetti obbligati a diverso titolo alla manutenzione della terrazza), ma non limita i diritti del terzo danneggiato, nei confronti del quale trova invece applicazione l’art. 2055 c.c., che prevede la responsabilità solidale di tutti coloro che abbiano contribuito, con condotte attive od omissive, alla produzione del danno subito.
Afferma testualmente la Corte sul punto: “Da ciò la conclusione che locatore e conduttore dovessero rispondere in solido dei danni ai sensi dell'art. 2055 c.c., in quanto causalmente derivati dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di entrambi i soggetti, oltre che del Condominio.”
Di conseguenza, quando il danno derivi dal concorso causale di più soggetti — nella specie condominio, proprietario e conduttore — il danneggiato può pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, senza essere vincolato alle quote di un terzo e due terzi previste dall’art. 1126 c.c. poiché tali quote rilevano soltanto nei rapporti interni di regresso tra corresponsabili.
La Cassazione precisa, inoltre, che il conduttore può essere chiamato a rispondere quale custode del bene, ove l’omessa manutenzione ordinaria o la mancata vigilanza abbiano contribuito causalmente all’evento dannoso. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto accertato che l’ostruzione del bocchettone di scarico e la carente manutenzione della terrazza avessero concorso alla produzione delle infiltrazioni.
La pronuncia consolida quindi l’orientamento favorevole a una tutela piena ed effettiva del danneggiato nei contesti condominiali, valorizzando il principio di solidarietà tra tutti i soggetti che abbiano contribuito, con condotte omissive o commissive, alla produzione del danno. E così il condominio risponde quale custode della funzione di copertura dell’edificio; il locatore per eventuali omissioni manutentive o difetti strutturali; il conduttore quando il proprio comportamento abbia contribuito al verificarsi o all’aggravamento delle infiltrazioni.
ISTRUZIONE E CULTURA
Disabili a scuola.
sostegno mancante è discriminazione.
Un argomento da sempre dibattuto ma mai analizzato fino in fondo è costituito dai diritti dei ragazzi affetti da disabilità all’interno della scuola.
E’ noto che gli insegnanti di sostegno non siano sempre confermati, costringendo ad una rotazione continua a discapito degli studenti che, soprattutto in alcuni casi, avrebbero bisogno di iniziare il proprio percorso scolastico ed ultimarlo sempre con la stessa persona.
Meno conosciuto, ma ben più grave, è il fenomeno che si verifica in alcune scuole ove il sostegno che il ragazzo ha il diritto di avere semplicemente non viene garantito.
Che succede in questi casi? Chi tutela i diritti dei ragazzi?
A questi quesiti, con una sentenza innovativa e destinata a fare storia, rispondono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 12704 del 05 Maggio 2026 ha chiarito che ogni qualvolta la scuola non garantisce il sostegno previsto per un ragazzo affetto da disabilità, siamo innanzi ad una discriminazione indiretta.
Più precisamente le SU della Cassazione hanno chiarito che qualora il sostegno previsto in favore del ragazzo, sia sotto il punto di vista delle ore che dei lavori da svolgere, non è garantito, l’alunno affetto da disabilità vede compresso il suo diritto allo studio.
La compromissione è legittima solo se si accompagna alla medesima compromissione formativa per tutti gli altri studenti.
Rispetto al passato siamo innanzi ad una rivoluzione copernicana perché l’assenza di sostegno, o sostegno adeguato, non è più una semplice disfunzione amministrativa ma costituisce la violazione di un diritto costituzionale e, quindi, determina una discriminazione, per quanto indiretta.
Un esempio concreto: le famiglie non contesteranno ore mancanti o errori organizzativi, ma che il proprio figlio è stato trattato in maniera diversa, in un certo senso inferiore, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione, art. 34 e 38 L. 67/2006.
Vi è, inoltre, un ulteriore novità: la competenza in questo caso spetta al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.
PRO VITA.
PAPA LEONE.
su aborto, fine vita e libertà educativa sia faro per politica.
Papa Leone XIV ha avuto, nuovamente, parole illuminanti di condanna all’aborto, di contrasto alle logiche di suicidio assistito e eutanasia e di promozione della libertà educativa dei genitori, che ci auguriamo possano essere un faro anche per la politica su temi che non possono non avere come obiettivo primario la “custodia della persona umana”». Lo afferma, in una nota, Pro Vita & Famiglia a margine della presentazione dell’Enciclica Magnifica humanitas e dell’incontro che il Pontefice ha tenuto questa mattina con i membri dell’intergruppo sulla Demografia del Parlamento Europeo, al quale erano presenti anche Jacopo Coghe e Maria Rachele Ruiu, portavoce dell’associazione. Ruiu parteciperà inoltre, nel pomeriggio, alla conferenza “Demografia ed Europa: un momento decisivo” organizzata dallo stesso Intergruppo presso l’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo a piazza Venezia.
«Siamo grati al Papa – dichiarano i due – per aver ricordato nell’Enciclica che pratiche come l’aborto e l’eutanasia sono “gravemente illecite” e per aver condannato la “mercificazione e la riduzione in schiavitù dei corpi delle persone”, che non può non richiamare alla mente la vergogna dell’utero in affitto. È inoltre significativo che il Pontefice abbia voluto ribadire che “i genitori hanno il diritto primario e inalienabile di scegliere il tipo di educazione e di formazione impartita ai propri figli”. Un principio che come Pro Vita & Famiglia abbiamo sempre difeso, soprattutto in queste settimane cruciali in cui si discuterà il Ddl Valditara sul consenso informato in Senato».
«Accogliamo inoltre con soddisfazione le parole pronunciate nell’incontro di questa mattina all’Intergruppo sulla Demografia, con cui ha ricordato che in Europa “a troppi è stato negato il diritto di nascere” e ha definito la famiglia la “prima società naturale”, “fondata sull’unione stabile tra uomo e donna”. Ci auguriamo - concludono - che la politica segua il monito del Papa, che ha messo in guardia dalle “contraddizioni di presunte politiche a favore della famiglia che promuovono discriminazioni nei confronti della maternità, esaltano l’aborto come un diritto e minano le stesse fondamenta del desiderio di costruire una famiglia”».
UniTreEdu.
educazione permanente.
UniTreEdu è un’iniziativa di educazione permanente di qualificazione accademica dotata di una piattaforma on line per l’erogazione di contenuti “life”, rivolta prioritariamente a:
giovani in attesa di occupazione per organizzare conoscenze specifiche nel mondo del lavoro;
giovani orientati a valorizzare le proprie esperienze in ambito didattico e formativo;
adulti inseriti nei contesti lavorativi che vogliono ottimizzare il proprio ruolo nel lavoro e in campo sociale;
anziani che desiderano impegnare il tempo a disposizione per soddisfare i propri interessi culturali (invecchiamento attivo);
coloro i quali desiderano acquisire conoscenze, tecniche e metodologie in vari campi del sapere;
coloro che vogliono utilizzare il proprio tempo libero in modo soddisfacente e qualitativo;
coloro che vogliono acquisire la “Certificazione delle competenze” che consente di
ottenere punteggi in svariati concorsi pubblici.
Le numerose attività fruibili appartengono a vari campi del sapere (artistico, letterario, filosofico, linguistico, medico, psicologico, giuridico, economico, fotocinematografico, musicale, matematico, fisico, chimico, storico, informatico, scientifico, delle scienze umane, sociali, tradizionali, olistiche e della comunicazione) e sono ulteriormente arricchite da iniziative laboratoriali, seminariali, culturali, di ricerca, editing e culturali.
UniTreEdu opera altresì nel campo della promozione culturale ed educativa, della informazione e della sensibilizzazione con particolare riferimento all’ambito sociale e culturale ed in interlocuzione col sistema pubblico e privato.
Con un contributo donazione di soli 195,00 Euro è possibile frequentare liberamente tutti i 350 corsi che si desidera (avvio lezioni fine settembre 2026 e termine fine maggio 2027).
Per iscriversi è sufficiente effettuare il versamento nel modo seguente:
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‘ – cell. 334 2415299 da utilizzare prevalentemente per inviare SMS o WhatsApp ed essere ricontattati.
A LOCANA.
DA VENERDÌ 29 MAGGIOA SABATO 6 GIUGNO.
FESTA DELLA MONTAGNA.
Dal 29 maggio al 6 giugno a Locana la natura, le tradizioni, la cultura, il cibo e la musica sono al centro della quindicesima edizione della Festa della Montagna, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino. Gli eventi cominceranno venerdì 29 maggio alle 18 nella piazzetta del paese con la presentazione del libro “Un cuore in vetta” di Milena Béthaz, che ha raccontato la seconda vita di una donna più forte del destino. Sempre nel pomeriggio di venerdì 29 maggio sarà inaugurata la mostra fotografica “In quota tra giorno e notte” a cura di Simone Berra, con le fotografie di Riccardo Conti e con la partecipazione del Coro Gran Paradiso. Sabato 30 alle 15 è in programma la terza edizione della Verticalma, una gara competitiva di corsa in montagna sulla distanza di 6 km con un dislivello positivo di 1.150 metri lungo il suggestivo sentiero boschivo che conduce all’Alpe Cialma, con partenza dalla frazione Pratolungo. Dopo la premiazione, la serata proseguirà con la cena e l’intrattenimento musicale. Domenica 31 maggio in piazza Gran Paradiso a partire dalle 18 ci sarà l’aperitivo musicale di montagna con una degustazione a cura degli allevatori locali e l’evento “Le nostre erbe in miscelazione” a cura del bar della piscina. L’intrattenimento musicale sarà garantito dal gruppo Antonella e la Star Band.
Lunedì 1° giugno il centro storico sarà animato a partire dalle 14 da “Giocarellando”, un evento che proporrà i giochi di una volta per adulti e bambini, realizzati artigianalmente. L’evento “Fili di vita: storie di montagna” evocherà il silenzio dei passi e le voci dei racconti tra le montagne. La cena ai sapori di montagna sarà alle 20 al rifugio in località Carello e sarà seguita dalle osservazioni del cielo e delle stelle con gli esperti dell’Osservatorio Astronomico di Alpette. Martedì 2 giugno dal mattino alla sera a Locana ci sarà “Degustando”, un itinerario enogastronomico su antichi sentieri, tra natura, sapori, prodotti locali e km 0. Sarà anche inaugurato un punto panoramico in borgata Piatour, dove, sabato 6 giugno alle 18, è in programma l’evento “I Racconti nelle Stalle - l’cunte ‘n t’le stalle” tra mito e leggenda, a cura di Wilma e Ivo. Per saperne di più si può chiamare il numero telefonico 349-5905900 o scrivere a prolocolocana@gmail.com o a ufficioturistico@comune.locana.to.it
CALENDARIO 2026 - Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai
GENNAIO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 Capodanno Giornata della Pace Buon Anno |
2 |
3
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5 |
6 Epifania
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7 Festa del Tricolore |
8 |
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12 |
13 |
14 |
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16 |
17 Giornata Mondiale della Pizza S Antonio Abate Benedizione degli Animali |
18 Roma Domenica Ecologica |
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19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 Giornata Internazionale Educazione |
25 Roma Domenica Ecologica |
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26 |
27 Giornata della Memoria |
28 |
29 |
30 |
31 |
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Il nome gennaio (in latino Ianuarius) deriva dal dio romano Giano (Ianus), divinità preposta alle porte e ai ponti che in generale rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (difatti gennaio è il mese che apre le porte del nuovo anno).
IL PROVERBIO DEL MESE. Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l'anno.
LA TRADIZIONE – Sant’Antonio Abate (17 Gennaio) – Si benedicono gli animali domestici e gli attrezzi di lavoro e si accendono falò rituali. Si puliscono e si oliano le cesoie, le roncole e tutti i ferri che si utilizzano per i lavori del giardino.
Giornata della Pizza (17 Gennaio) – Il cibo più amato ed orgoglio dell’Italia è l’occasione per organizzare una pizzata. Per un buon impasto: farina ricca di glutine (tipo 0) e acqua oligominerale priva di cloro.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
15 Gennaio, Canterano, San Mauro
17 Gennaio, Vicovaro, Sant’Antonio
20 Gennaio, Bracciano, San Sebastiano
20 Gennaio, Castelgandolfo, San Sebastiano
20 Gennaio, Cerreto Laziale, San Sebastiano
20 Gennaio Ponzano Romano, San Sebastiano
22 Gennaio, Rignano Flaminio, SS Vincenzo e Anastasio
FEBBRAIO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 Inizio Carnevale Gior. Naz. per la Vita |
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2 Candelora |
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6
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9 |
10 Giorno del ricordo degli Istriani, Fiumani e Dalmati
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11 Patti Lateranensi Giornata del Malato
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12 Giovedì grasso |
13 |
14 San Valentino Festa dei Fidanzati |
15
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16
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17 Ultimo giorno di Carnevale Festa Nazionale del Gatto
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18 Le Ceneri Inizio Quaresima |
19
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20 |
21 |
22 Roma Domenica Ecologica |
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23 |
24 |
25 |
26 |
27
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28 Giornata Malattie Rare |
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IL PROVERBIO DEL MESE. Febbraio, febbraietto, corto e maledetto
LA TRADIZIONE – Le maschere di Carnevale - Belle quelle realizzate a mano. Originale quella di cartone su cui incollare vari formati di pasta e da colorare a piacere.
Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete (7 Febbraio) – Promossa dalla Comunità Europea, per incoraggiare bimbi e ragazzi ad usare internet in modo creativo, consapevole e sicuro. E’ bene che i giovani limitino il tempo d’uso e non siano lasciati soli dinanzi agli schermi.
Giornata Mondiale della Giustizia Sociale (20 febbraio) - Un principio fondamentale per la convivenza pacifica e prospera all'interno di una nazione oppure tra le nazioni
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
3 Febbraio, Anguillara Sabazia, San Biagio
3 Febbraio, Marano Equo, San Biagio
3 Febbraio, Palombara Sabina, San Biagio
3 Febbraio. Sacrofano, San Biagio Vescovo e Martire compatrono San Geminiano Martire
3 Febbraio, Vivaro, San Biagio
9 Febbraio, Ariccia, Santa Apollonia
MARZO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 |
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2 |
3 |
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6
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7
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8 Festa della Donna |
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9 |
10 Giornata Nazionale delle vittime del terrorismo |
11 |
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13
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16
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17 Giornata Unità Nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera
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18 Giornata vittime Conavirus
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19 Festa del Papà
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20 Inizio Primavera
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21 Giornata Mondiale Acqua
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22 Giornata Mondiale Acqua |
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23 |
24
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25 Giornata Vita Nascente
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26
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27 Giornata Nazionale del Teatro
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28 Inizio ora legale – 1H avanti |
29 Le Palme Inizio Settimana Santa Roma Domenica Ecologica |
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30 Santo |
31 Santo |
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IL PROVERBIO DEL MESE. Marzo pazzerello, esci col sole e rientri con l’ombrello
LA TRADIZIONE - Il “Falò di San Giuseppe”, quello che rimane di un’antica tradizione pagana. È un rito che simboleggia il passaggio dall’inverno alla primavera preparando un fantoccio, spesso una “vecchia”, alla quale si appicca poi il fuoco (in campagna o in riva al mare). In altri casi (terrazzi e balconi in città), la “vecchia” non viene bruciata ma decorata e riempita di cibo (di solito con collane di salsiccia e arance, accompagnate da frutta secca), e in seguito tagliata: le cibarie vengono poi distribuite tra tutti i bambini che hanno partecipato all’evento.
GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITA’ (20 Marzo) – Voluta dall’ONU. L’iniziativa per promuovere la cultura per una società equa, solidale, di benessere. La generosità procura felicità, anche nei piccoli gesti di aiuto verso amici e parenti.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
12 Marzo, San Gregorio da Sassola, San Gregorio
19 Marzo, Fonte Nuova Mentana, San Giuseppe
19 Marzo, Ladispoli, San Giuseppe
19 Marzo, Montecompatri, San Giuseppe
19 Marzo, Santa Marinella, San Giuseppe
21 Marzo, Subiaco, San Benedetto
APRILE 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 Santo Pesce d’Aprile
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2 Santo Ultima Cena |
17 Santo Passione e Morte di Gesù Giornata pro Terrasanta |
4 Santo Gesù nel Sepolcro
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5 Pasqua di Resurrezione
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6 Dell’Angelo (Pasquetta) Gior. Inter. Sport
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7 |
8 |
9
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10
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11
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12
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13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 Giornata Università Cattolica |
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20
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21 Fondazione Roma
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22 Giornata Mondiale della Terra |
23 |
24
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25 Festa della Liberazione San Marco
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27 |
28
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29 |
30 S. Caterina – Patrona d’Italia e d’Europa |
IL PROVERBIO DEL MESE. Al canto del cuculo (10 aprile) e a San Marco (25 aprile) il tempo diventa pazzo
LA TRADIZIONE – Le pulizie di Pasqua – Lucidate gli specchi con mezza patata cruda, poi asciugare con uno straccio pulito oppure strofinate i vetri con carta da giornale e una mistura, in parti uguali di acqua e aceto.
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA (22 Aprile) – L’Europa prolunga una legge sulla tassonomia per l’attenzione su ambiente e salvaguardia del Pianeta.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
23 Aprile, Arcinazzo Romano, San Giorgio
23 Aprile, Nerola, San Giorgio
23 Aprile, Riano, San Giorgio
23 Aprile, Riofreddo, San Giorgio
28 Aprile, Civitavecchia, Santa Fermina
MAGGIO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 Festa del Lavoro San Giuseppe Artigiano |
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3 Giornata Mondiale della Libertà di Stampa |
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4 |
5 Giornata contro Pedofilia e Pedopornografia |
6
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7
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8 |
9 Giornata Europa Unita
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10 Festa della Mamma Giornata Mondiale del Cane |
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11 |
12 |
13 |
14 |
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17 Ascensione Gesù Giorn. Comunicazioni Sociali |
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18 |
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24 Giornata Naz Donatori di Sangue |
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28 |
29 |
30 |
31 |
IL PROVERBIO DEL MESE. Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori, maggio senza fiori
LA TRADIZIONE – Come augurio di felicità e di amore, le case venivano decorate con rami fioriti di lillà e rose.
GIORNATA MONDIALE DELLA LENTEZZA (8 Maggio) – Occasione per fermarsi, non fare nulla riposarsi, dinanzi alla frenesia che ci accompagna ogni giorno. Prendere tempo, pensando ed ascoltando la natura rende saggi e tutela la salute.
Giornata mondiale della libertà di stampa (3 Maggio). Per celebrare i principi fondamentali della libertà di stampa; valutare lo stato della libertà di stampa nel mondo; difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per rendere omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita in linea del dovere.
GIORNATA MONDIALE DEL CANE (13 Maggio) – Un ringraziamento a quanti migliorano la vita degli esseri umani e per ricordare l’inaccettabile pratica dell’abbandono.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
1 Maggio, Lanuvio, San Filippo e Giacomo
3 Maggio, Frascati, San Filippo e Giacomo
3 Maggio, Monterotondo, San Filippo e Giacomo
3 Maggio, Nepi, San Filippo e Giacomo
4 Maggio, Nettuno, Madonna delle Grazie
8 Maggio, Castelmadama, San Michele
8 Maggio, Cerveteri, San Michele
8 Maggio, Rocca Canterano, San Michele
11 Maggio, Nazzano, Sabt’Antimo
12 Maggio, Albano Laziale, San Pancrazio
19 Maggio, Sant’Angelo Romano, SS Michele e Liberata
20 Maggio, Trevignano, San Bernardino
25 Maggio, Lariano, Sant’Eurosia
GIUGNO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 |
2 Festa della Repubblica |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 Corpus Domini |
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8 |
9 |
10 Giornata Mondiale dell’Ambiente |
11 |
12 |
13 |
14 Giornata Mond. Donatori di Sangue |
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15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 Inizio Estate |
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22 |
23 |
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25 |
26 |
27
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29 Festa Patrono Roma SS. Pietro e Paolo |
30 |
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IL PROVERBIO DEL MESE. Per San Pietro (29 giugno), o paglia o fieno
LA TRADIZIONE – Un tempo, in estate, i tappeti venivano arrotolati nella carta da giornale, oggi di arrotolarli attorno ad un tubo di cartone, perché non si formino pieghe.
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE (5 Giugno) – Iniziativa dell’ONU – Combattere lo spreco di cibo. Un problema che coinvolge ognuno di noi. Riscoprire le ricette con gli avanzi: polpette, frittate con le verdure, le torte con il pane raffermo.
Giornata internazionale dello yoga (21 Giugno). L’ONU riconosce che una più ampia diffusione delle informazioni sui vantaggi di praticare lo yoga sarebbe vantaggioso per la salute della popolazione mondiale.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
2 Giugno, Ciampino, Sacro Cuore di Gesù
9 Giugno, Gerano, Sant’Anatolia
11 Giugno, Marino, San Barnaba
13 Giugno, Anzio, Sant’Antonio
15 Giugno, San Vito Romano, San Vito
24 Giugno, Magliano Romano. San Giovanni Battista
29 Giugno, Ardea, San Pietro e San Paolo
29 Giugno, Roma, San Pietro e San Paolo
LUGLIO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 Domenica del Mare |
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13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani |
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27 |
28 |
29 Giornata Internazionale dell’Amicizia |
30 |
31 |
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Il nome DEL MESE deriva da Giulio Cesare, nato attorno al 12 oppure il 13, a seconda delle fonti. In precedenza, nel calendario romano di Romolo, era il quinto mese e aveva il nome di Quintile (quintilis), nome latino del numero cinque. Venne poi cambiato in iulius per ordine di Marco Antonio
IL PROVERBIO DEL MESE. Fino a Santa Margherita (20 luglio) il gran cresce nella bica.
LA TRADIZIONE – Tempo della mietitura – Si preparano dei bouquet di spighe di grano che vengono donati quali portafortuna oppure appesi in cucina.
LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AMICIZIA (30 Luglio) – Con la conoscenza, il rispetto, la comprensione reciproca si costruisce l’amicizia tra le persone e tra i popoli, a difesa della pace. Occasione per superare fraintendimenti e riallacciare rapporti.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
2 Luglio, Cervara di Roma, San Felice
9 Luglio, Pisoniano, Santa Vittoria
11 Luglio, Pomezia, San Benedetto
18 Luglio, Segni, San Bruno
20 Luglio, Olevano Romano, Santa Margherita VM
22 Luglio, Artena, Santa Maria Maddalena
25 Luglio, Civitella San Paolo, San Giacomo
25 Luglio, Vallepietra, San Cristoforo
AGOSTO 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 |
2 Perdono di Assisi |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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10 Notte di San Lorenzo |
11
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12 |
13 |
14 |
15 Assunzione della BVM Buon Ferragosto |
16 |
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17 |
18 |
19 |
20 |
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22 |
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30 |
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31 |
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Il proverbio del mese. Per il Perdon (2 agosto) si pone la zappa in un canton
LA TRADIZIONE – Notte di San Lorenzo (10 agosto). In un luogo senza inquinamento luminoso con un plaid ed una anguria, insieme agli amici, a guardare le stelle cadenti.
Giornata Internazionale della Gioventù (Dal 28 luglio al 3 Agosto) – Obiettivo:1) aumentare la partecipazione dei giovani alle attività delle Nazioni Unite, così come della società, e nel processo decisionale: 2) sviluppare politiche in settori prioritari come l'istruzione, l'occupazione, la fame e la povertà, la salute, l'ambiente, l'abuso di droga e la delinquenza giovanile; 3) sviluppare canali di comunicazione e di cooperazione tra le organizzazioni giovanili delle agenzie delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni giovanili intergovernative.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
3 Agosto, Fiano Romano, Santo Stefano
3 Agosto, Gorga, San Domenico
3 Agosto, Rocca Santo Stefano, Santo Stefano
6 Agosto, Bellegra, San Sisto
10 Agosto, Formello, San Lorenzo
10 Agosto, Tivoli, San Lorenzo
10 Agosto, Zagarolo, San Lorenzo
15 Agosto, Moricone, Maria SS Assunta
15 Agosto, Morlupo, Maria SS Assunta
15 Agosto, Monteflavio, Maria SS Assunta
16 Agosto, Capranica Prenestina, San Rocco
16 Agosto, Castel San Pietro Romano, San Rocco
16 Agosto, Gavignano, San Rocco
16 Agosto, Jenne, San Rocco
16 Agosto, Licenza, San Rocco
16 Agosto, Rocca Priora, San Rocco
18 Agosto, Casape, San Pietro
18 Agosto, Ciciliano, Santa Liberata
18 Agosto, Palestrina, Sant’Agapito
24 Agosto, Arsoli, San Bartolomeo Apostolo
24 Agosto, Canale Monterano, San Bartolomeo
27 Agosto, San Cesareo, San Cesareo
28 Agosto, Agosta, Sant’Agostino
28 Agosto, Carpineto Romano, Sant’Agostino
29 Agosto, Campagnano Romano, San Giovanni Decollato
29 Agosto, Cineto Roma, San Giovanni Battista
29 Agosto, Manziana, San Giovanni Battista
29 Agosto, Roviano, San Giovanni Decollato
31 Agosto, Labico, San Rocco
31 Agosto, Saracinesco, San Michele Arcangelo
SETTEMBRE 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
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DOMENICA |
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1 Giornata per la custodia del Creato |
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5 Giornata Inter Carità |
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23 Inizio Autunno |
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27 Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato |
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28 Insurrezione Popolare di Napoli |
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IL PROVERBIO DEL MESE. Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti
LA TRADIZIONE – Per chi ha il caminetto. Immagazzinate rametti, sacchi di pigne e sacchetti di fieno con in mezzo della paglia, per accendere il camino alla maniera antica
GIORNATA MONDIALE DELLA GRATITUDINE (21 Settembre) – Non far passare sotto silenzio le gentilezze ricevute per scrivere biglietti di ringraziamento a familiari, amici e colleghi.
Giornata Mondiale del Mare (28 Settembre) - L'Organizzazione Marittima Internazionale celebra ogni anno la Giornata marittima mondiale. La data esatta è diversa in ogni paese, ma di solito è celebrata il quarto giovedì di settembre. La giornata serve per attirare l'attenzione sull'importanza della sicurezza marittima e dell'ambiente marino.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
1 Settembre, Camerata Nuova, Sant’Egidio
1 Settembre, Castelnuovo di Porto, Sant’Antonino
1 Settembre, Filacciano, Sant’Egidio Abate
1 Settembre, Tolfa, Sabt’Egidio
2 Settembre, Monte Porzio Catone, Sant’Antonino Martire
7 Settembre, Mazzano Romano, San Nicola
8 Settembre, Allumiere, Maria SS delle Grazie
15 Settembre, Guidonia Montecelio, San Michele Arcangelo
15 Settembre, Marcellina, Madonna delle Grazie
15 Settembre, Montelanico, Madonna del Soccorso
18 Settembre Genzano di Roma, San Tommaso da Villanova
20 Settembre Poli, Sant’Eustacchio
26 Settembre Grottaferrata, San Nilo
29 Settembre, Valleinfreda, San Michele
29 Settembre, Valmontone, San Luigi
OTTOBRE 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
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1
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2 Festa dei Nonni
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4 S Francesco S Caterina patrini d’Italia |
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9 Giornata mondiale della vista |
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18 Giornata Missionaria Mondiale |
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24 Giornata delle Nazioni Unite Fine Ora Legale – Orologio 1H indietro
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31 Giornata Mondiale del Risparmio |
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Il nome deriva dal latino october, perché era l'ottavo mese del calendario romano, che incominciava con il mese di marzo. L'imperatore Commodo operò una riforma in base alla quale il mese assumeva uno dei suoi titoli, Invictus, ma dopo la sua morte la riforma fu abbandonata.
IL PROVERBIO DEL MESE. A San Simone (28 ottobre) il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti
LA TRADIZIONE – Le castagne arrosto, la merenda di ottobre. Un taglio sulla buccia dalla parte bombata e poi al forno o in padella per circa 40 minuti, girandole ed aggiungendo un poco di acqua.
GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO (31 Ottobre) – Il momento di fare il punto sulle finanze e i risparmi, chiedendo anche consiglio a persona esperta. Per non avere brutte sorprese, valutare la solidità dell’istituto di credito con il parametro CET 1 ratio.
Giornata mondiale della vista (14 Ottobre) – Scopo della giornata è focalizzare l'attenzione sulla cecità, sul deficit visivo e sulla riabilitazione dei non vedenti. La giornata è osservata in tutto il mondo.
Giornata Internazionale dei Migranti (3 ottobre). I membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative celebrano questa Giornata internazionale diffondendo informazioni sui diritti umani, sulle libertà fondamentali dei migranti e sulle nuove misure che possono essere implementate per proteggerli.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
4 Ottobre, Fiumicino, Sant’Ippolito
18 Ottobre, Capena, San Luca
30 Ottobre, Sambuci, San Celso
NOVEMBRE 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 Solennità di Tutti i Santi |
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2 Commemorazione dei Defunti |
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4 Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate |
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11 Giornata dei caduti militari e civili in missioni di pace e dei marinai scomparsi in mare |
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16 Giornata Mondiale dei Poveri
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21 Giornata Nazionale degli Alberi |
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25 Giornata contro la Violenza sulle Donne |
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IL PROVERBIO DEL MESE. Da San Martino (11 novembre) l’inverno è in cammino
LA TRADIZIONE – Per ricordare i defunti – Sulla tomba, una pianta sempreverde che duri. Si pensi ai ginepri striscianti, le conifere nane, il cotoneaster horizontalis e le varie nane di piracanta.
Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 Novembre) – Scopo dell’iniziativa, richiamare l’attenzione delle nuove generazioni. In Italia, telefono azzurro svolge un ruolo importante, ascoltando bambini, ragazzi e genitori in difficoltà.
Giornata Mondiale della Memoria per le Vittime della Strada (21 Novembre) - In onore delle vittime di incidenti stradali e delle loro famiglie. Gli incidenti stradali causano la morte di circa 1,3 milioni di persone e ne rendono disabili altre 50 milioni.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
4 novembre Rocca di Papa, San Carlo Borromeo
6 novembre Montorio Romano, San Leonardo di Noblat
9 novembre Roiate, Santissimo Salvatore
23 novembre Affile, Santa Felicita
23 novembre Velletri, San Clemente
30 novembre Gallicano nel Lazio, Sant’Andrea
DICEMBRE 2026
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LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
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1 |
2 |
3 Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità |
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8 |
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7 |
8 Immacolata Concezione |
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13 S. Lucia Giornata del Non Vedente |
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21 Inizio Inverno |
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25 Natale di Gesù Buon Natale
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26 Santo Stefano
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31 San Silvestro Auguri per il nuovo anno |
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Il nome dicembre deriva da decem, nome latino del numero dieci. Era infatti il decimo mese del calendario romano, che cominciava con il mese di marzo
IL PROVERBIO DEL MESE. Dicembre gelato non va disprezzato
LA TRADIZIONE – Riscoprire il ricamo, per creare qualcosa di unico con le proprie mani.
Giornata Mondiale per la Copertura Sanitaria Universale - 12 Dicembre) – Istituita dall’ONU per assicurare salute e cure mediche a tutti
gli abitanti della terra. A Natale offrire aiuto alle associazioni con progetti sanitari.
FESTE PATRONALI in PROVINCIA ROMA
4 Dicembre, Colleferro, Santa Barbara
6 Dicembre, Colonna, San Nicola di Bari
6 Dicembre, Genazzano, San Nicola
6 Dicembre, Mentana, San Nicola
6 Dicembre, Montelibretti, San Nicola
6 Dicembre, Rocca di Cave, San Nicola
6 Dicembre, Roccagiovane, San Nicola
6 Dicembre, San Polo dei Cavalieri, Sam Nicola
7 Dicembre, Mandela, San Nicola
13 Dicembre, Percile, Santa Lucia
21 Dicembre, Torrita Tiberina, San Tommaso da Villanova
23 Dicembre, Anticoli Corrado, Santa Vittoria
PRONTUARIO ORGANI DI STATO
PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA
Palazzo del Quirinale - 00187 P.za del Quirinale - Tel. +39 06 46991
PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sergio Mattarella - XIII Presidente della Repubblica Italiana (2022 - in carica)
Sergio Mattarella - XII Presidente della Repubblica Italiana (2015 - 2022)
Giorgio Napolitano - XI Presidente della Repubblica Italiana (2006 - 2015)
Carlo Azeglio Ciampi - X Presidente della Repubblica Italiana (1999 - 2006)
Oscar Luigi Scalfaro - IX Presidente della Repubblica Italiana (1992- 1999)
Francesco Cossiga - VIII Presidente della Repubblica Italiana (1985 - 1992)
Alessandro Pertini (detto Sandro) - VII Presidente della Repubblica Italiana (1978 - 1985)
Giovanni Leone - VI Presidente della Repubblica Italiana (1971 - 1978)
Giuseppe Saragat - V Presidente della Repubblica Italiana (1964 - 1971)
Antonio Segni - IV Presidente della Repubblica Italiana (1962 - 1964)
Giovanni Gronchi - III - Presidente della Repubblica Italiana (1955 - 1962)
Luigi Einaudi - II Presidente della Repubblica Italiana (1948 - 1955)
Enrico De Nicola - I Presidente della Repubblica Italiana (1948)
SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo Madama - 00186 Roma P.za Madama - Tel. +39 06 67061 - Per la ricezione della posta: Piazza dei Caprettari n. 79 – 00186 Roma
Presidente: Ignazio La Russa
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio – 00186 Roma Piazza di Monte Citorio, 1 - Tel. +39 06 67601
Presidente: Lorenzo Fontana
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidente: Giorgia Meloni
Vice presidenti: Antonio Tajani, Matteo Salvini
Palazzo Chigi – 00187 Roma, Piazza Colonna 370
Corrispondenza cartacea 00186 Roma – Via dell’Impresa 89
Recapito telefonico +39 06 6779.1
PEC presidente@pec.governo.it - Posta elettronica certificata; riceve anche da casella non certificata.
Non utilizzabile per atti giudiziari né per atti indirizzati agli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri
SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLI
Alfredo Mantovano, Alessio Butti, Alberto Barachini, Alessandro Morelli, Giovanbattista Fazzolari.
senza portafoglio
Rapporti con il Parlamento
Ministro: Luca Ciriani
Sottosegretari: Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano
Sede 00187 Roma Largo Chigi 19 - Recapito telefonico +39 06 6779 2808 - Casella Posta Elettronica rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it - PEC rapportiparlamento@mailbox.governo.it
Sito web www.rapportiparlamento.gov.it - www.riformeistituzionali.gov.it
Pubblica amministrazione
Ministro: Paolo Zangrillo
Sede Palazzo Vidoni Caffarelli - 00186 Roma Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Recapito telefonico +39 06.6899.1 - Casella Posta Elettronica performance@governo.it - PEC protocollo_dfp@mailbox.governo.it - Sito web www.funzionepubblica.gov.it
Affari regionali e le autonomie
Ministro: Roberto Calderoli
Sede Palazzo Cornaro, Roma Via della Stamperia, 8 - Recapito telefonico +39 06 67794113 – Fax +39 06 67794383 - Casella Posta Elettronica segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it PEC affariregionali@governo.it; - Sito web www.affariregionali.it
Politiche del Mare e per il Sud
Ministro: Sebastiano Musumeci
Sede istituzionale: Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma - Sede operativa: Via Vitorchiano, 2 - 00189 Roma - Centralino: (+39) 06 68201 - Contact Center: 800 840 840
Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
Ministro: Raffaele Fitto
Sede 00187 Roma Largo Ghigi 19 - Recapito telefonico +39 06 67796655 +39 06.67793838 - Casella Posta Elettronica segreteria.ministrosud@governo.it - PEC segreteria.ministrosud@governo.it
Sito web www.ministroperilsud.gov.it
Famiglia, Natalità e Pari opportunità
Ministro: Eugenia Maria Roccella
Sede 00187 Roma Largo Chigi, 19 - Recapito telefonico +39 06 6779 2440 - Casella Posta Elettronica segreteria.pariop@governo.it - PEC ministro.parifam@pec.governo.it.
Sito web famiglia.governo.it; pariopportunita.gov.it
Disabilità
Ministro: Alessandra Locatelli
Sede 00187 Roma Largo Chigi, 19 - Recapito telefonico Tel.: 06 6779 5340 - Casella Posta Elettronica ufficio.disabilita@governo.it - PEC ufficio.disabilita@pec.governo.it
Sito web disabilita.governo.it
Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa
Ministro: Maria Elisabetta Alberti Casellati
Sede 00187 Roma Largo Ghigi 19 - Recapito telefonico +39 06 67795940 +39 67793838 - Casella Postale Elettronica: segreteria.ministroriforme@governo.it
PEC segreteriaministroriforme@pec.governo.it
Sport e Giovani
Ministro Andrea Abodi
Sede 00184 Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - Centralino tel. 06.6779.5999 – Segreteria Tel. 06 6779.2595 - Tel. Fax 06 6779.3432
Indirizzi di posta elettronica
Per informazioni che riguardano le funzioni e le attività del Dipartimento e le relazioni con il pubblico: ufficiosport@governo.it
Per comunicazioni esclusivamente di carattere ufficiale PEC: ufficiosport@pec.governo.it
Per qualsiasi segnalazione o suggerimento sul sito contattare la redazione all'indirizzo di posta elettronica: e-mail: redazione.ufficiosport@governo.it
Ministri
con portafoglio
Affari Esteri e Cooperazione internazionale
Ministro: Ministro Antonio Tajani
Sottosegretari di Stato: Edmondo Cirielli, Giorgio Silli, Maria Tripodi
Sede 00194 Roma - Piazzale della Farnesina, 1 - Recapito telefonico +39 06.36911 - Casella Posta Elettronica ministro.affariesteri@cert.esteri.it - PEC ministero.affariesteri@cert.esteri.it
Sito web www.esteri.it
Interno
Ministro: Matteo Piantedosi
Sottosegretari di Stato: Wanda Ferro, Nicola Molteni, Emanuele Prisco
Sede 00184 Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Recapito telefonico +39 06.4651 - Casella Posta Elettronica gabinetto.ministro@pec.interno.it - PEC gabinetto.ministro@pec.interno.it
Sito web www.interno.it
Giustizia
Ministro: Carlo Nordio
Sottosegretari di Stato: Francesco Paolo Sisto, Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari
Sede 00186 Roma - Via Arenula, 70 - Recapito telefonico +39 06.68851 - Casella Posta Elettronica centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it - PEC centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Sito web www.giustizia.it
Difesa
Ministro: Guido Crosetto
Sottosegretari di Stato: Matteo Perego di Cremnago, Isabella Rauti
Gabinetto del Ministro
Sede 00187 Roma - Via XX Settembre, 8 - Recapito telefonico +39 06.47351
Stato Maggiore della Difesa - 00187 Roma - Via XX Settembre, 11 – Tel. +39 06.46911
Stato Maggiore dell'Esercito - 00187 Roma - Via XX Settembre, 123/A - Tel. +39 06.47351
Stato Maggiore della Marina - 00196 Roma - Piazza della Marina, 4 - Tel.+39 06.36801
Stato Maggiore dell'Aeronautica 00185 Roma - Viale dell'Università, 4 - Tel.+39 06.49861
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma Viale Romania, 45 - Tel.+39 06.80981
Casella Posta Elettronica urp1@persociv.difesa.it - PEC udc@postacert.difesa.it
Sito web www.difesa.it
Economia e Finanze
Ministro: Giancarlo Giorgetti
Vice Ministro: Maurizio Leo
Sottosegretari di Stato: Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino
Sede 00187 Roma - Via XX Settembre, 97 - Recapito telefonico +39 06.476111 - Casella Posta Elettronica urp@mef.gov.it - PEC mef@pec.mef.gov.it
Sito web www.mef.gov.it
Impresa e Made in Italy
Ministro: Adolfo Urso
Sottosegretari di Stato: Valentino Valentini, Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci
00187 Roma - Via Veneto 33 - Recapito telefonico 06.42043.4000 - Casella Posta Elettronica urp@mise.gov.it - PEC urp@pec.mise.gov.it
Sito web www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Ministro: Francesco Lollobrigida
Sottosegretari di Stato: Luigi D’Eramo, Patrizio Giacomo La Pietra
Sede 00187 Roma Via XX Settembre, 20 - Recapito telefonico +39 06.46651 - Casella Posta Elettronica urp@pec.politicheagricole.gov.it - PEC urp@ pec.politicheagricole.gov.it
Sito web www.politicheagricole.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Ministro: Gilberto Pichetto Fratin
Sottosegretari di Stato: Vannia Gava, Claudio Barbaro
Sede 00147 Roma Viale Cristoforo Colombo, 44 - Recapito telefonico +39 06.57221 - Casella Posta Elettronica MATTM@pec.minambiente.it - PEC mattm@pec.minambiente.it
Sito web www.minambiente.it
Infrastrutture e trasporti
Ministro: Matteo Salvini
Sottosegretari di Stato: Galeazzo Bignami, Edoardo Rixi. Tullio Ferrante
Sede 00187 Roma Piazza della Croce Rossa 1 - Recapito telefonico +39 06.44121 - Casella Posta Elettronica segreteria.ministro@mit.gov.it - PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Sito web www.mit.gov.it
Lavoro e politiche sociali
Ministro: Marina Elvira Calderone
Sottosegretari di Stato: Maria Teresa Bellucci, Claudio Durigon
Sede 00187 Roma Via Vittorio Veneto, 56 - Recapito telefonico +39 06 481611 - Casella Posta Elettronica segreteria.ministro@mit.gov.it - PEC gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Sito web www.lavoro.gov.it
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ministro: Giuseppe Valditara
Sottosegretario di Stato: Paola Frassinetti
Sede 00153 Roma Viale Trastevere 76/a - Recapito telefonico +39 06.58491 - Casella Posta Elettronica urp@istruzione.it - PEC urp@postacert.istruzione.it
Sito web www.miur.it
Università e ricerca
Ministro: Anna Maria Bernini
Sottosegretario di Stato: Augusta Montaruli
Sede 00153 Roma Largo Antonio Ruberti 1 - Recapito telefonico 06.9772.1 - Casella Posta Elettronica: urp@istruzione.it - PEC dgric@postacert.istruzione.it
Sito web www.miur.it
Ministero della Cultura
Ministro: Alessandro Giuli
Sottosegretari di Stato: Lucia Borgonzoni, Gianmarco Mazzi
Sede 00186 Via del Collegio Romano, 27 - Recapito telefonico +39 06.67231 - Casella Posta Elettronica mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it - PEC mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Sito web www.beniculturali.it
Salute
Ministro: Orazio Schillaci
Sottosegretario di Stato: Marcello Gemmato
Sede 00153 Roma Lungotevere Ripa 1 - Recapito telefonico +39 06 5994.1 - Casella Posta Elettronica segretariato.generale@sanita.it - PEC seggen@postacert.sanita.it
Sito web www.salute.gov.it
Turismo
Ministro: Daniela Garnero Santanchè
Sottosegretario di Stato
Sede 00199 Roma Via di Villa Ada 55 - Recapito telefonico (+39) 06.170179010 - Casella Posta Elettronica segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it
PEC ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it - Sito web www.ministeroturismo.gov.i
ORGANI CONSULTIVI
CORTE COSTITUZIONALE
Palazzo della Consulta
00187 Roma Piazza del Quirinale, 41 - Telefono 0646981 - Email: info@cortecostituzionale.it
CORTE DEI CONTI
00195 Roma Viale Giuseppe Mazzini, n. 105 - Telefono (centralino): +39 06 3876.1 - Servizio fax: +39 06 3876.3477 - Email: urp@corteconti.it - PEC: urp@corteconticert.it
CONSIGLIO DI STATO
Palazzo Spada
00186 Roma Piazza Capo di Ferro, 13
Telefono 06/68212743- 68131065 - 68131079 - 06/68212736 - fax 06/68272282 - E-mail: urp.cds@giustizia-amministrativa.it - E-mail Certificata: urp@ga-cert.it
CORTE DI CASSAZIONE
Palazzo di Giustizia
00193 Roma – Piazza Cavour - Telefono Centralino: 0668831 - U.R.P.: 0668832475 - E-mail cortedicassazione@giustizia.it
TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE
Palazzo di Giustizia
00193 ROMA - Piazza Cavour - Telefono 06/6883 - 2562 – 2568 - E-mail: tribsupacquepub.roma@giustizia.it – PEC prot.tribsupacquepub@giustiziacert.it
TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
"Palazzo Cesi"
00186 Roma Via degli Acquasparta, 2 - Telefono 06.68806026 - E-mail pgmcassazione@gm.difesa.it - pgmcassazione@postacert.difesa.it
AVVOCATURA DELLO STATO
00186 Roma Via dei Portoghesi, 12 - Telefono (+39) 0668291 - fax (+39) 0696514000 - PEC corrispondenza istituzionale: roma@mailcert.avvocaturastato.it
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Palazzo dei Marescialli
00185 Roma Piazza dell'Indipendenza, 6 - Telefono 06 444911 - E-mail protocollo.csm@giustiziacert.it comunicazioni@cosmag.it affgen.csm@giustiziacert.it
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
00196 Roma Viale David Lubin, 2 - Telefono 06 36921 - Segreteria Generale segreteria.generale@cnel.it - PEC protocollo@postacert.cnel.it
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
00185 Roma Piazzale Aldo Moro, 7 - Telefono 06 49931 – fax +39 06 4461954 - PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it
UNIONE EUROPEA
L'UE ha una struttura istituzionale unica nel suo genere:
Le priorità generali dell'UE sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.
Gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla Commissione europea, i cui membri sono nominati dai governi nazionali.
I governi difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio dell'Unione europea.
Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi / Wetstraat, 175 - B-1048 Bruxelles/Brussel - Belgique/België – Tel +32 2 281 61 11 – Fax +32 2 281 73 97 / 81
Commissione europea
Rue de la Loi / Wetstraat 170 - B-1049 Bruxelles/Brussel - Belgique/België – Tel +32 2 299 11 11
Telefono
00 800 67891011 da qualsiasi località dell'UE, nei giorni feriali dalle 9 alle 18, in qualsiasi lingua dell'UE
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Palazzo dei Campanari
00187 Roma Via IV Novembre, 149 - Tel 06 699991 – Fax 06 6791658 – 6793652
Palazzo delle Stelline
20123 Milano Corso Magenta, 59 - Tel 02 4675141- Fax 02 4818543
PARTITI POLITICI
Partiti presenti in Parlamento con gruppo parlamentare autonomo
Movimento 5 Stelle
Sede legale 00161 Roma Via Nomentana 257 –
Lega – Salvini Premier
Sede 00192 Roma Via Alessandro Farnese, 19 - Tel 380 425 0703
Partito Democratico
Sede 00187 Roma Via di Sant'Andrea delle Fratte, 16 – Tel 06 675471
Forza Italia
Sede 00186 Roma Piazza di S. Lorenzo In Lucina - Tel 06 67311
Fratelli d’Italia
Sede 00186 Roma Via della Scrofa 39 - Tel 06 6990774
Italia Viva
Sede 00186 Roma Via dei Cappellari, 69 - Tel 389 630 4589
A STATUTO ORDINARIO
ABRUZZO
Palazzo I. Silone
67100 L’Aquila Via Leonardo da Vinci, 6
65127 Pescara Piazza Unione, 13
Consiglio Via Michele Iacobucci, 4, 67100 L'Aquila
Giunta Via Leonardo da Vinci, 6 - L'Aquila e-mail drg@regione.abruzzo.it Pec drg@pec.regione.abruzzo.it
Tel 0862 3631 – Fax 0862 363376 – Tel URP 0862 364660
Posta elettronica urp@regione.abruzzo.it.
Pec dpa@pec.regione.abruzzo.it
BASILICATA
Consiglio 85100 Potenza Via Vincenzo Verrastro, 6
Giunta Via Vincenzo Verrastro, 4 85100 Potenza
Numero Verde 800292020. Tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle 20.00.
Tel 0971.668136/31 Fax 0971.668154.
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CALABRIA
Palazzo Campanella
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CAMPANIA
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Giunta Napoli Via Santa Lucia, 81
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EMILIA ROMAGNA
40127 Bologna Viale Aldo Moro 52
Consiglio 40127 Bologna Viale Aldo Moro, 50 40127 Bologna
Giunta 40127 Bologna Viale Aldo Moro, 52
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LAZIO
Consiglio 00163 Roma Via della Pisana, 1301 Tel 06 65931 Fax 06 65000678
Giunta 00187 Roma Via Quattro Novembre, 149, 00187 - Tel 06 678 6926
Ufficio Amministrazione 00145 Roma Via R. Raimondi Garibaldi 7 - Tel 06 51681
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LIGURIA
Consiglio 16121 Genova via Fieschi 15
Giunta 16121 Genova Piazza De Ferrari 1 Tel +39 010.548. 5431 +39 010.548. 4740 +39 010.548. 5760
Centralino +39 010 548.51 - Fax +39 010 548.8742
Numero verde 800 445 445 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16)
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LOMBARDIA
Consiglio Milano Grattacielo Pirelli via Fabio Filzi 22
Giunta Milano Piazza Città di Lombardia 1
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MARCHE
Consiglio 60122 Ancona piazza Cavour 23
Giunta 60125 Ancona Via Gentile da Fabriano 9
Tel 071 8061
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MOLISE
86100 Campobasso via Genova 11
Consiglio 86100 Campobasso Via IV Novembre, 84
Giunta 86100 Campobasso Palazzo Vitale via Genova 11
Tel 0874/4291 e 0865/4471.
Posta elettronica
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PIEMONTE
Consiglio 10121 Torino Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, 10121 Torino
Giunta 10122 Torino Piazza Castello, n. 165
Tel 011 5757111
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PUGLIA
Consiglio 70126 Bari Via Gentile, 52
Giunta 70121 Bari Lungomare Nazario Sauro, 33
Tel 800 713939
Posta elettronica
Pec protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it
TOSCANA
Consiglio 50129 Firenze Via Camillo Cavour, 2
Giunta 50122 Firenze Piazza Duomo, 10
Tel 055 23871
Posta elettronica eugenio.giani@regione.toscana.it
Pec regionetoscana@postacert.toscana.it solo da caselle Pec
UMBRIA
Consiglio Palazzo Cesaroni 06121 Perugia Piazza Italia, 2
Giunta 06121 Perugia Corso Vannucci, 96
Tel 075 5761
Posta elettronica urp@regione.umbria.it
Pec regione.giunta@postacert.umbria.it
VENETO
Consiglio 30124 Venezia Palazzo Ferro Fini San Marco 2322
Giunta 30123 Venezia Palazzo Balbi Dorsoduro 3901
Tel 041 2792111
Posta elettronica posta@consiglioveneto.it
Pec protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
A STATUTO SPECIALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Consiglio 34133 Trieste Piazza Oberdan 6
Giunta 34121 Trieste piazza Unità d'Italia 1
Tel 040 3771111
Posta elettronica presidente@regione.fvg.it
Pec regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
SICILIA
Consiglio Palermo Palazzo dei Normanni Piazza del Parlamento
Giunta Palermo Piazza Indipendenza 21
Tel 091 7825211- 091 6706411
Posta elettronica urpsegrgen@regione.sicilia.it segreteria.presidente@regione.sicilia.it
Pec segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
SARDEGNA
Consiglio 09123 Cagliari Palazzo del Consiglio Regionale Via Roma 25
Giunta 09123 Cagliari, Palazzo della Giunta regionale Viale Trento 69
Tel 070 6061 Numero Verde 800 180 977
Posta elettronica regione@regione.sardegna.it
Pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
Consiglio 38122 Trento Piazza Dante, 16
Giunta 38122 TRENTO Via Gazzoletti 2
Tel 0461 201111 numero verde 800-356552
Posta elettronica
Pec regione.taa@regione.taa.legalmail.it
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Consiglio 39100 Bolzano Piazza Silvius Magnago 1
Giunta 39100 Bolzano Piazza Silvius Magnago 1
Tel 0471 411111
Posta elettronica info@provincia.bz.it
Pec adm@pec.prov.bz.it
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Consiglio 38122 Trento Via Manci 27
Giunta 38122 Trento Piazza Dante 15
Tel 0461 495111 Numero Verde 800 903606
Posta elettronica
Pec segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
VALLE D’AOSTA
Consiglio 11100 Aosta Viale Piccolo S. Bernardo, 39
Giunta 11100 Aosta Piazza Deffeyes, 1
Tel 0165 555135 - 0165 273111
Posta elettronica urp@regione.vda.it.
Pec gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
SPORTIVI
La Gazzetta dello Sport – Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – Tel. 0262821
Internet www.gazzetta.it
Il Corriere dello Sport – Stadio – Pza Indipendenza, 11/b – 00185 Roma – Tel. 0649921
Internet www.corrieredellosport.it
Tuttosport – Corso Svizzera, 185 – 10143 Torino – Tel. 01177731
Internet www.tuttosport.com
QS Sport Via Mattei 106 – 40138 Bologna
QS Sport non è proprio un quotidiano. Il periodico è infatti un dorso sportivo allegato all'interno dei quotidiani La Nazione (Firenze e Toscana), Il Resto del Carlino (Bologna e Emilia Romagna), Il Giorno (Milano e Lombardia).
NAZIONALI
con notizie sportive
Adige – Via delle Missioni Africane, 17 – 38131 Trento – Tel. 0461886262
Internet www.ladice.it
Avvenire – Piazza Carboinari, 3 – 20125 Milano – Tel. 0267801
Internet www.avvenire.it
Corriere della Sera – Via Solferino 29 – 20121 Milano – Tel. 026339
Internet www.corriere.it
Il Fatto Quotidiano – Via di Sant’Erasmo, 2 – 00184 Roma – Tel. 0695282055
Internet www.ilfattoquotidiano.it
Il Foglio – Via del Tritone 132 – 00187 Roma – Tel. 06589090.1
Internet www.ilfoglio.it
Il Gazzettino – Via Torino 110 – 30172 Venezia Mestre – Tel. 041665111
Internet www.gazzettino.it
Il Giornale – Via G. Negri, 4 – 20123 Milano – Tel. 0285661
Internet www.giornale.it
Il Giorno – Corso Buenos Aires, 54 – 20124 Milano – Tel. 02277991
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Libero Quotidiano – Viale L. Majno, 42 – 20129 Milano – Tel. 02999666
Internet www.libero-news.it
Il Mattino – Centro Direzionale di Napoli Isola B5 Torre Francesco, 33° piano – 80143 Napoli – Tel. 0817947111
Internet www.ilmattino.it
Il Messaggero – Via del Tritone 152 – 00187 Roma – Tel. 0647201
Internet www.ilmessaggero.it
La Nazione – Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze – Tel. 05524951
Internet www.lanazione.it
L’Osservatore Romano – Via del Pellegrino – 00120 Città del Vaticano – Tel. 0669845800
Internet www.vatican.va/news_services/or/home_ita.html
Il Piccolo – Via Mazzini, 14 – 34121 Trieste – Tel. 0403733111
Internet www.ilpiccolo.it
La Repubblica – Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma – Tel. 0649821
Internet – www.repubblica.it
Il Resto del Carlino – Via Enrico Mattei, 106 – 40138 Bologna – Tel. 051536111
Internet www.ilrestodelcarlino.it
Il Secolo XIX – Piazza Piccapietra 21 – 16121 Genova – Tel. 01053881
Internet www.ilsecoloxix.it
La Stampa – Via Lugaro, 15 – 10126 Torino – Tel. 0116568111
Internet www.lastampa.it
Il Tempo – P.za Colonna 366 – 00187 Roma – Tel. 06675881
Internet www.iltempo.it
Il Tirreno – Viale Alfieri, 9 – 57124 Livorno – Tel. 0586220111
Internet www.iltirreno.it
ECONOMICI
Il Sole 24 Ore – Via Sarca, 223 – 20126 Milano – Tel. 0230221
Internet www.ilsole24ore.com
Italia Oggi – Via Marco Burigozzo, 5 – 20122 Milano – Tel. 02582191
Internet www.italiaoggi.it
MF Milano Finanza – Via Marco Burigozzo, 5 – 20122 Milano – Tel.
Internet www.milanofinanza.it
AGENZIE STAMPA
ADNKRONOS
Direzione redazione 00153 Roma Palazzo dell'Informazione Piazza Mastai, 9 – Tel. 06 58071
Posta elettronica segreteria.redazione@adnkronos.com
AGI
Direzione redazione 00154 Roma Via Ostiense, 72 – Tel. 06 5199 6296
Posta elettronica info@agi.it
Direzione redazione 20158 Milano Via Dell’Aprica, 18 – Tel. 02 26305578
Posta elettronica milano@lapresse.it
R.A.I. – Radiotelevisione Italiana
Sede Legale – Presidenza e Direzione Generale
00192 Roma – Viale Mazzini, 14 – Tel. 0638781
Posta elettronica: raispa@postacertificata.rai.it
Testate Giornalistiche
TG1 – TG2 – TG3 – TGR
Televideo
RAI News – RAI Sport – RAI Parlamento – RAI Giornale Radio
Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes, anche noto come Centro di Produzione Saxa Rubra
Largo Villy De Luca, 4 - 00188 Roma RM – Tel. 06 321 9932
Centro Produzione Rai via Teulada
Via Teulada 66 – 00195 Roma – Tel. 0638781
Rai Radiotelevisione Italiana – Sede Storica e Rete Radio 2
Via Asiago, 10 – 00195 Roma – Tel. 0631391
Elenco delle principali organizzazioni
SINDACATI LAVORATORI e SINDACATI DATORI DI LAVORO
SINDACATI LAVORATORI
Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro http://www.cgil.it
Cisal - Confederazione sindacati autonomi http://www.cisal.org
Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori http://www.cisl.it
Cna - Confederazione nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa http://www.cna.it
COBAS - Confederazione dei Comitati di base http://www.cobas.it
Confapi - confederazione italiana della Piccola e media industria privata http://web.confapi.org
Confartigianato - Impresa http://www.confartigianato.it
Confcommercio http://www.confcommercio.it
Confesercenti http://www.confesercenti.it
Confimpresa Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa e
Artigianato http://www.confimpresa.it
CONFSAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori http://www.confsal.it
COSNIL Confederazione Sindacati Nazionali Italiani Lavoratori http://www.cosnilitalia.altervista.org
CUB Confederazione Unitaria di Base http://www.cub.it
Federmeccanica - Federazione industria metalmeccanica http://www.federmeccanica.it
Isa Intesa sindacato autonomo http://www.isasindacato.com
ORSA - Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base http://www.sindacatoorsa.it
Ugl - Unione generale del lavoro http://www.ugl.it
Uil - Unione italiana del lavoro http://www.uil.it
UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane http://www.unci.eu
Unicobas Scuola - Federazione sindacale comitati di base http://www.unicobas.it
Unione Nazionale di Imprese http://www.unimpresa.it
USB Unione sindacale di base - Rappresentanza di base http://www.usb.it
USI Unione Sindacale Italianahttp://www.usi-ait.org
L’elenco non è esaustivo e non comprende i sindacati delle singole categorie professionali
SINDACATI DATORI DI LAVORO
Confindustria, Confederazione Generale dell'Industria Italiana che associa le imprese industriali di grandi dimensioni;
Confapi, Confederazione della Piccola e Media Industria che associa le piccole e medie imprese industriali;
Confcommercio, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo che associa le imprese commerciali e turistiche;
Confesercenti, associazione che rappresenta imprese del commercio e del turismo, del terziario e dell'artigianato;
CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato che associa le imprese del settore artigiano;
ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili che associa le imprese edili;
Confagricoltura, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana che associa agricoltori ed imprese agricole;
Coldiretti, altra associazione di agricoltori ed imprese agricole;
Assicredito e ABI, associazioni delle imprese del settore creditizio;
Confetra, associazione delle imprese operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del deposito delle merci.
In realtà di sindacati delle imprese in Italia se ne possono enumerare centinaia.
Possono essere suddivisi per tipologia o dimensione, ma anche per settore economico/industriale o per territorio geografico di appartenenza.
ATTIVITA’ 2026 SPORTIVI ASSOCIATI e GIOVANI E SPORT
GENNAIO
17 – SABATO – ROMA Camminata a TRASTEVERE
24 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – A steady rain
31 – SABATO – ROMA - Appuntamento Filatelico Sportivo
FEBBRAIO
15 – DOMENICA – ROMA Camminata al colle AVENTINO
21 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Buoni da morire
MARZO
14 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Marilyn
22 – DOMENICA – ROMA camminata al FORO ITALICO
APRILE
18 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Benvenuto a casa Morandi
21 – MARTEDI’ – Fondazione di Roma – ROMA Camminata al centro della vita civile, politica e religiosa della capitale al tempo di Giulio Cesare
MAGGIO
10 – DOMENICA - Camminata ad ANZIO e NETTUNO (Santa Maria Goretti)
16 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Scusa sono in riunione
GIUGNO
10 - DOMENICA - MARZABOTTO (Bologna) CAMMINATA DEL POSTINO. Itinerario storico culturale.
LUGLIO
4 – SABATO - TURISMO ITINERANTE – Camminata nella cittadina di CASTELGANDOLFO con visita al palazzo papale
AGOSTO
PAUSA ESTIVA
SETTEMBRE
5 – SABATO - TURISMO ITINERANTE – Camminata a OSTIA ANTICA e OSTIA LIDO
27 – DOMENICA – Camminata a TIVOLI
OTTOBRE
4 – DOMENICA – Camminata a FRASCATI
18 -DOMENICA – Camminata a ROMA QUIRINALE VIMINALE
NOVEMBRE
21 – SABATO - TURISMO ITINERANTE – ROMA, LADISPOLI, CERVETERI, BRACCIANO, TREVIGNANO
29 – DOMENICA – ROMA - Appuntamento Filatelico Sportivo
DICEMBRE
13 – DOMENICA - S. Lucia – Giornata del non Vedente – ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE PER DIVERSAMENTE ABILI
Appunti ed informazioni sportivi sempre utili
Lo sport nel mondo e in Italia, l’assicurazione sportiva, la caccia, la pesca, la nautica, l’autocertificazione
Lo sport nel mondo
C.I.O. - Comitato Internazionale Olimpico
Fondato il 23 giugno 1894 dal barone Pierre de Coubertin (1863 – 1937)
É il massimo organo sportivo mondiale preposto ella direzione del movimento olimpico e al controllo dei Giochi. É l’autorità suprema e l’arbitro, in ultima istanza. di tutte le questioni concernenti i Giochi e il movimento olimpico.
Ha lo scopo di assicurare la regolare celebrazione dei Giochi Olimpici, rendendoli sempre più degni della loro gloriosa storia e del nobile ideale cui si sono ispirati, per farli rivivere, il barone de Coubertìn e i suoi collaboratori, di promuovere la pratica dello sport dilettantistico e l’educazione fisica e sportiva e di rafforzare la collaborazione e l’amicizia dei giovani di tutti i Paesi senza alcuna distinzione per motivi di razza, di religione o dì politica, il Comitato Olimpico Nazionale delega la sua autorità alle Federazioni Sportive Internazionali per quanto attiene al controllo tecnico delle gare olimpiche, restando l’arbitro supremo. In tutte le materie i poteri del CIO sono comunque sovrani.
I comitati nazionali olimpici
Soltanto i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.) riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico sono autorizzati ad iscrivere concorrenti ai Giochi Olimpici ed alle prove eliminatorie. Quindi, perché gli atleti di una nazione o di una regione geografica possano partecipare ai Giochi, è necessario che vi sia in questa nazione un Comitato Nazionale Olimpico; comprendente almeno cinque Federazioni Nazionali. Queste Federazioni devono a loro volta essere affiliate alle Federazioni Internazionali che regolamentano il loro sport ai Giochi Olimpici. Per essere riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico, i Comitati Nazionali Olimpici devono esercitare la loro attività in conformità alle regole ed agli ideali del movimento olimpico.
I Comitati Nazionali Olimpici hanno lo scopo di incrementare e proteggere il movimento olimpico e lo sport dilettantistico. Essi devono collaborare con le organizzazioni nazionali dello sport dilettantistico (Federazioni Nazionali) affiliate alle Federazioni Internazionali, riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico quali enti che difendono e fanno rispettare le regole del dilettantismo.
Un Comitato Nazionale Olimpico non può riconoscere più di una Federazione nazionale per ogni sport e, detta Federazione, deve essere affiliata alla Federazione Internazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico.
I Comitati Nazionali Olimpici hanno il dovere, insieme con le Federazioni Nazionali, di organizzare e controllare la rappresentativa nazionale della loro Nazione ai Giochi Olimpici.
Federazioni sportive internazionali
Sul piano mondiale, le Federazioni Sportive Internazionali esercitano una funzione di organizzazione e amministrazione analoga a quella delle Federazioni Sportive Nazionali sul piano nazionale.
Costituiscono gli elementi di una amministrazione mondiale della pratica sportiva.
Le Federazioni Sportive Internazionali collaborano con il CIO dal quale sono riconosciute. Infine il CIO considera di classe olimpica altre organizzazioni internazionali tra cui la Federazione Internazionale di Medicina, l’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, la Federazione Internazionale dello Sport Universitario.
Chiamando su Google il sito ufficiale del comitato internazionale olimpico (olympics.com/ioc) è possibile visionare i comitati nazionali olimpici, le federazioni sportive internazionali e i contatti
Lo sport in Italia
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Sorto da un gruppo ristretto di persone sportive, le cui origini risalgono intorno all'anno 1894, in vista della partecipazione alle prime olimpiadi moderne, viene fondato a Roma il 9 e 10 giugno del 1914. E' riconosciuto ente di diritto pubblico con la legge n. 426 del 16.12.1942, oggi abrogata.
Dopo le ultime modifiche normative del D.L. 8 gennaio 2004 (n. 15), che si ispira alle regole della carta olimpica, è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Esso è un Ente Pubblico, a cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e promuove la massima diffusione della pratica sportiva.
Il massimo organo del CONI è il consiglio nazionale.
Ne è segretario il segretario generale dell'ente.
Del consiglio nazionale fanno, altresì, parte, ai sensi della carta olimpica, i membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale.
Alla direzione ed alla gestione amministrativa del CONI provvede la giunta nazionale.
Alle sedute, inoltre, assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il presidente del CONI, eletto dal Consiglio Nazionale, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica e la carica dura quattro anni.
Il bilancio del CONI è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, in quanto ente pubblico, è soggetto a controllo contabile da parte della Corte dei Conti.
Lo scopo della legge è recitato dall’articolo 4. La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. In particolare, la Società:
a) in base al contratto di servizio di cui all’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine dell’espletamento da parte dell’ente dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attributi dalla legge;
b) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;
c) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
d) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale;
e) fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all’oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell’interesse di terzi, gestire nell’ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere le attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva;
f) potrà operare quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all’oggetto sociale anche svolgendo, ove consentito, il ruolo di soggetto aggregatore del mondo sportivo ex art. 9 del D.L. 66/2014 ;
g) potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.
La Società agirà quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e, in tale qualità, potrà svolgere ogni altra iniziativa connessa alla realizzazione delle attività di cui sopra. Almeno l'ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
Chiamando su Google la parola CONI si accede al sito ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con tutte le notizie su Registro Società Sportive. Contatti Regionali, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione, Associazioni Benemerite, Gruppi Sportivi Militari e i contatti.
L’assicurazione sportiva
Lo sport concepito come mezzo per dare all'uomo un beneficio fisico, rimediando alle conseguenze nocive della sedentarietà, è spesso esasperato, divenendo così dannoso e pericoloso.
Ogni sport ha un pericolo di infortunio.
Vi sono sport che lo hanno in elevato grado, altri per i quali l'infortunio costituisce un evento eccezionale, ma in ogni sport: fattori ambientali, velocità di esecuzione, durata dello sforzo, progressiva riduzione del grado di sensibilità, rappresentano una possibilità concreta di infortunio.
Ci sono poi competizioni nelle quali l'atleta si prodiga oltre il limite della tollerabilità organica e competizioni nelle quali l'atleta deve servirsi di mezzi meccanici con necessità di spingere gli stessi soventi oltre i limiti tecnici consentiti.
Non sempre basta l'attenta osservazione dei fattori meteorologici, il controllo delle condizioni psicofisiche degli atleti, la razionale guidata condotta negli allenamenti, la periodica revisione delle attrezzature, perché l'infortunio non succeda.
Lo spirito di previdenza e di responsabilità nei confronti del singolo e della comunità alla quale apparteniamo, sono presupposti essenziali per un ordinato sviluppo della società.
L'opera di prevenzione e di assistenza non sempre bastano.
Gli infortuni sono spesso inevitabili ed il reinserimento dell'atleta nella vita normale al termine dell'attività agonistica può essere notevolmente compromesso non solo dallo stato di frustrazione che spesso deriva all'atleta dall'abbandono dell'attività, ma anche da logori, traumi e soprattutto da residuati permanenti conseguenti ad infortunio.
Anche nello sport, quindi, c'è necessità di protezione e di assicurazione. E l'assicurazione in genere si inserisce nell'attività sportiva come elemento di sostanziale completamento.
Tutela gli atleti, tranquillizza i responsabili e riduce le conseguenze economiche di malaugurati infortuni.
Quindi, non va trascurata la necessità di coperture assicurative aggiuntive, facoltative e libere.
Ogni associazione sportiva dovrebbe possedere due forme di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
La prima forma assicurativa dovrebbe assicurare l'associazione nella qualità di organizzatrice di gare o manifestazioni, estendendosi la copertura anche agli allenamenti ed alle indispensabili azioni preliminari e finali. Inoltre, la garanzia dovrebbe coprire anche la responsabilità civile degli atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, ufficiali di gara, pubblico e così via. Comunque, tutti coloro che prendono parte alle gare e alle manifestazioni, nonché tutte le persone comunque proposte, con mansioni di qualunque natura, allo svolgimento e all'organizzazione delle gare e delle manifestazioni. Le medesime persone sono considerate « terzi » nei confronti della compagnia di assicurazione.
La seconda forma assicurativa dovrebbe riguardare l'attività di insegnamento, di addestramento e di esercizio sportivo, effettuata nell'ambito dei campi e degli impianti sociali sotto la sorveglianza di tecnici o allenatori incaricati dall'associazione sportiva e, in genere, ogni attività sportiva svolta nell'ambito dell'associazione.
E' bene che l'associazione sportiva estenda la garanzia per le somme che l'associazione stessa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento, quale responsabile verso i prestatori di lavoro dipendenti e assicurati per gli infortuni sul lavoro. In base a tale garanzia l'assicurazione dovrebbe rifondere all'associazione sportiva assicurata le somme eccedenti l'indennità liquidata a norma di legge.
In materia di assicurazione sportiva, è bene che gli atleti posseggano un'assicurazione infortuni e rct (responsabilità-civile-terzi) personale, in particolar modo per le attività amatoriali e libere. Lo stesso per i tecnici, allenatori ed insegnanti.
Le associazioni sportive, dove proprietarie o gestori, dovrebbero possedere un'assicurazione rct sulle attrezzature e gli impianti. Devono invece provvedere ad assicurazione i prestatori di lavoro dipendente fuori dai contratti sindacali per infortuni, malattia e previdenza.
La legge già obbliga e disciplina l'assicurazione per quanti svolgono la caccia ed un'attività sportiva con autoveicoli, aeromobili, natanti e motoveicoli.
Giova ricordare che con Decreto Legge 1° ottobre 2007 n° 159 (G.U. n° 229 del 2.10.2007) l’ente pubblico CASSA DI PREVIDENZA PER L’ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934 n° 2047, è stato soppresso.
Le funzioni svolte dalla Sportass sono state assorbite dall’INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale e dall’INAIL per quanto attinente al ramo assicurativo. Inoltre tutte le convenzioni assicurative in essere con la Sportass sono state risolte di diritto con data 31 dicembre 2007.
Dal 1° gennaio 2008 tutte le Federazioni e gli Enti, già assicurati con Sportass, provvedono ad assicurare i propri tesserati presso un’assicurazione privata, stante l’obbligo di legge di provvedere all’assicurazione antinfortunistica per tutti coloro che praticano attività sportiva.
Infine, ai cittadini non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si trovano in condizioni di bisogno e iscritti nelle apposite liste, l'assistenza sanitaria è garantita gratuitamente; se invece non si trovano in tali condizioni, possono assicurarsi direttamente versando alle Regioni una somma che li garantisce complessivamente per sé e per i familiari.
Gran parte delle compagnie assicurative stipulano contratti assicurativi: “Sport e Tempo Libero”. Sono polizze che indirizzano all’assicurazione di attività sportive, ricreative e culturali, svolte da singoli o da società, associazioni e circoli, anche a livello professionistico. Sono previsti, in linea di massima, i seguenti ambiti di operatività della garanzia:
A) Ambito Sportivo = La copertura vale quando l’attività viene svolta sotto l’egida di un ente sportivo.
B) Ambito Ricreativo = La copertura vale quando l’attività viene svolta sotto l’organizzazione e controllo di circoli.
La caccia
L’attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica.
La legge 157, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato.
Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia.
Il fondamento della legge 157 è innovativo rispetto alla precedente legge 968/77: la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.
Lo stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta “licenza di caccia”) al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa. Ne consegue l’inesistenza, in Italia, di un “diritto alla caccia”: l’esercizio dell’attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Che cos’è la selvaggina
Per selvaggina (o cacciagione) si intende qualsiasi animale selvatico o inselvatichito cacciato a scopo alimentare. Questi animali possono essere occupati, perché non sono di proprietà di alcuno E’anche il nome generico riservato alle prede catturate nella pratica della caccia sportiva.
Le specie animali che rientrano nel gruppo della selvaggina variano moltissimo a seconda della zona, e possono essere classificate in base alla dimensione e alla classe biologica.
Non tutti gli animali possono essere cacciati. La legge stabilisce quali sono gli animali stanziati, protetti. Si dice selvaggina stanziale quella non di passaggio, stazionaria, che fa parte del patrimonio
La legge precisa che in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o cattura. Inoltre, il cacciatore che scova e stana l’animale ha un diritto su questo, anche quando lo insegue, in modo da mantenere un contatto o collegamento. Se il cacciatore desiste o perde il collegamento, l’animale diventa nuovamente “cosa di nessuno”. Qualora l’animale è palesemente ferito, appartiene al feritore. Si dice che l’animale è palesemente ferito quando è minorato nei suoi movimenti naturali. In terreno bandito o riservato, la selvaggina appartiene al proprietario o al titolare della concessione che fissa le regole che gli ospiti debbono rispettare
Licenza di porto di fucile per uso caccia
A partire dal 14/09/2018 la licenza di caccia ha la durata di 5 anni (primo rilascio/rinnovo).
Per le licenze di caccia che hanno data di rilascio/rinnovo anteriore al 14/09/2018 la durata è di 6 anni. Non viene rinnovata automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità.
Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il modulo di richiesta, è disponibile presso Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
· direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
· per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
· per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
· – due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
· – la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (per sostenere la visita nei presidi anzidetti è necessario munirsi di certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante);
· – una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
· – la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un’addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall’art.24 della legge nr. 157 dell’11 febbraio 1992);
· – la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
· – la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto, da pagarsi per il primo rilascio e al rinnovo, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
· – due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
· – la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
· – una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
o le generalità delle persone conviventi;
o o di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Rinnovo
La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 5° anno per quelle rilasciate a partire dal 14/09/2018, mentre per quelle rilasciate/rinnovate prima di tale data, la licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno.
Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che deve essere versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza.
Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
Assicurazione
Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia.
La legge prevede un massimale di € 903.283,12 di cui euro € 677.462,34 per ogni persona danneggiata e € 225.820,78 per danni ad animali e cose.
È inoltre prevista una polizza infortuni con massimale di € 90.328,31.
Il cacciatore deve avere sempre con se la polizza di assicurazione, oltre alla licenza.
Le associazioni venatorie proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Lo stesso i sindacati dei cacciatori e una gran parte delle compagnie assicurative che offrono polizze sull’esercizio della caccia.
Tesserino venatorio
Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia, b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale e c) pagamento per l’A.T.C.
E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.
Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.
Norme di riferimento: legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Carta europea d’arma da fuoco
La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di portare e trasportare, all’interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.
La Carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. Infatti la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.
I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività.
La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibile presso gli stessi Uffici.
Alla richiesta si deve allegare:
· due contrassegni telematici da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla carta;
· la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all’avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
· i dati identificativi dell’arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
· la ricevuta di versamento di Euro 0,82 per il costo della carta (che è di Euro 2,04 per la versione bilingue), richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
· due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.
https://www.poliziadistato.it/articolo/306
(modello da scaricare per la richiesta di rilascio della carta verde).
Limiti attività venatoria
Periodi
La caccia in Italia è consentita dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto del calendario venatorio emesso da ogni Regione. A seconda delle Regioni e dei periodi, si può cacciare dai 3 ai 5 giorni la settimana.
Zone di caccia e animali cacciabili
Qualora in una determinata zona viga un divieto di caccia, se l’ente pubblico provvede alla tabellazione della zona, tale divieto di caccia si presume noto e la P.A. non deve dimostrare la sua conoscenza da parte del trasgressore. Senza la tabellazione, invece, è la P.A. che deve dimostrare che, nonostante tale mancanza, il trasgressore fosse a conoscenza del divieto (sulla base di elementi di fatto quali, a titolo esemplificativo, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l’abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati e, in genere, le peculiari modalità dell’azione).
Gli animali selvatici sono di proprietà e sotto la tutela dello Stato, che regola in maniera precisa quali sono le specie cacciabili in Italia. Tutte le attività che non seguono le rigide regole sono da considerarsi di bracconaggio. Le leggi per la protezione delle specie e le attività sono disciplinate per ogni singola regione dai Calendari Venatori che cambiano ogni anno per permettere alle specie di ripopolarsi, ma anche per controllare quelle che si riproducono in modo incontrollato.
Alcuni tipi di mammiferi sono considerate specie protette, per cui non è possibile cacciare:
lupi, sciacalli, orsi, martore, puzzole, lontre, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutti i cetacei, cervo sardo, camoscio d’Abruzzo
Per gli uccelli invece, le specie protette sono:
marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.
Divieti
E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;
c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "Zona militare - Divieto di caccia" - "Monumento ... - Divieto di caccia";
f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 km/h;
n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 6 della presente legge;
u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi,
uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6;
z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
ee) l'uso del furetto;
ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
La pesca
Ai sensi del regolamento n. 302/2009 della Comunità Europa abbiamo due distinte definizioni di pesca:
La pesca sportiva che è la pesca praticata da chi aderisce a un’organizzazione agonistica oppure da chi ha una specifica licenza riconosciuta a livello nazionale.
La pesca ricreativa che è la pesca praticata da chi lo fa semplicemente nel tempo libero, senza appartenere ad alcuna associazione e senza avere licenza di pesca.
In ambedue le pratiche il pescatore non puoi vendere il suo pescato e la commercializzazione è vietata.
Sia la pesca sportiva che quella ricreativa possono essere divise in ulteriori sottocategorie:
• Pesca su barca;
• Pesca su terra ferma;
• Pesca in mare;
• Pesca subacquea.
Decreto ministeriale 6 dicembre 2010
In base al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), chi pescatore, sportivo o ricreativo, deve fare apposita comunicazione al Ministero valendosi del sito. In questa comunicazione si devono indicare: i propri dati; il tipo di pesca e le regioni in cui si pratica l’attività. Fatta la registrazione e stampato il permesso - patentino che si deve portare sempre con se, inserito in un foglio plastificato, per evitare che si rovini, ogni volta che si va a pescare, perché se le autorità lo chiedono deve essere esibito. Qualora non si provveda a fare la comunicazione, in caso di controllo, le autorità inviteranno a farla entro 10 giorni, altrimenti si incorre in una multa fino a 2.000 euro.
La validità del permesso è triennale e, alla scadenza, deve essere rinnovato (qualora si intenda continuare con l’attività di pesca). Rinnovo che può essere fatto: tramite associazioni ed enti riconosciuti di pesca; tramite la Guardia Costiera o le Capitanerie di Porto, effettuando la dichiarazione di pesca sportiva o ricreativa; sul sito del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
La comunicazione è veramente semplicissima da fare e può farsi anche da casa.
Tramite questa comunicazione, il Ministero rileva l’importanza, l’interesse delle persone alla pesca in mare, nei fiumi e nei laghi e la tipologia di pesca effettuata per zone e conosce tutti i pescatori, sia quelli che lo fanno per sport che per hobby, quindi un censimento.
La comunicazione, come il permesso che si ottieni, sono gratuiti. Non si deve pagare nulla: si tratta solo di una semplice comunicazione che si deve fare al Ministero.
In caso di problemi durante la registrazione scrivere a censimentopescasportiva@politicheagricole.it.
Pescare in mare o in acque interne
Può essere un’attività di tipo professionale, oppure sportiva dilettantistica a scopo ricreativo.
Fatto sta, che la legge disciplina in maniera precisa questa tipologia di attività, in modo che tutto avvenga secondo regole ben precise.
Pesca professionale
La licenza di pesca è la concessione accordata dal Ministero delle Politiche Agricole, che ti autorizza a esercitare la pesca in modo professionale. La legge prevede licenze speciali per chi effettua le seguenti attività:
· Acquacoltura, ossia allevamento di pesci;
· Imbarcazioni usate come appoggio per la pesca subacquea;
· Pesca speciale del pesce allo stadio giovanile.
In caso di nave da costruire oppure da comprare oppure da adeguare alle caratteristiche richieste, occorre chiedere il nulla osta al Ministero.
Per la pesca in mare a scopo dilettantistico non occorre una licenza, sia che si peschi da terra o da natante. Occorre soltanto richiedere un permesso obbligatorio, gratuito. Richiedere il permesso è molto semplice e si deve solo registrarsi al link del sito del Ministero Politiche Agricole. Dopo essersi registrati, stampare l’autorizzazione e ricordarsi di portarla con se quando si va a pesca in mare, altrimenti potresti incorrere in una multa abbastanza salata, più dell’acqua di mare, che arriva fino a 2.000 euro.
E’ la pesca dilettantistica in acque interne (fiume, lago), ossia non svolta in modo professionale, ma al solo scopo ricreativo.
Nel corso degli anni, sono cambiate molte cose in merito ai documenti, licenze e tasse da pagare per la pesca dilettantistica.
Ogni regione regola in maniera diversa il rilascio della licenza per la pesca di tipo B. Alcune regioni hanno abolito la licenza stessa e prevedono solo il pagamento di una tassa (in pratica se vai a pescare, devi portare con te solo il tuo documento di identità e la ricevuta del bollettino di pagamento, null’altro).
In altre regioni invece occorre chiedere la licenza di tipo B. Per farla rivolgersi alla propria regione.
Pesca prendi e rilascia o Catch and Release
E’ una filosofia di pesca diffusasi da pochi anni che svincola definitivamente la pesca sportiva dalla sua anziana parente commerciale e "nutrizionale".
Diffusasi recentemente, è oggi applicata da un numero sempre crescente di pescasportivi e consiste nel rilasciare il pescato immediatamente dopo la cattura, procurandogli meno danni possibile. La pratica del Catch and Release è particolarmente diffusa nelle tecniche di pesca a mosca, spinning e carp fishing, e adotta una serie di regole per recare il minor danno possibile al pesce catturato: utilizzare ami singoli senza ardiglione, bagnare le mani prima di toccare il pesce per liberarlo e maneggiare il pesce il meno possibile; l'ideale sarebbe liberarlo senza toglierlo dall'acqua e senza toccarlo, facendo leva unicamente sull'esca o sull'amo.
Questa filosofia sembra piacere anche ad alcune associazioni ambientaliste che, come ad esempio nel caso del fiume Nera, appoggiano o addirittura si fanno carico dell'istituzione di tratti di fiumi o torrenti riservati al No-kill, per pescare nei quali è spesso necessario pagare una quota, a volte anche rilevante, per ottenere un permesso oltre l'ordinaria licenza di pesca.
Altre associazioni animaliste considerano il "No-kill" come una pratica inutile e sadica che, anche se quasi mai porta alla morte immediata dell'animale, gli infligge comunque inutili sofferenze solo per appagare il protagonismo del pescatore. Secondo questa corrente di pensiero la pesca, a prescindere da come venga praticata, non è uno sport, ma solo violenza ed il No-Kill sarebbe una tortura poco accettabile sotto tutti gli aspetti.
Limiti all’attività
La pesca è vietata con esplosivi, corrente elettrica, sostanze a stordire o uccidere e commerciare i pesci così storditi o uccisi. Inoltre pescare in acque soggette a riserva o concesse a scopo di piscicoltura senza consenso; sbarrare con reti o altri mezzi fissi o mobili, più della metà del corso o bacino d’acqua; pescare o commerciare pesci nell’epoca del divieto, pescare o commerciare pesci di misure inferiori alla prescritta pescare con reti o attrezzature non autorizzati; pescare con reti a meno di 40 metri di distanza dai ponti, sbocchi canali, cascate e così via. Per la canna con uno o più ami e per la tirlindana la distanza minima è di m. 1. Ed ancora, prosciugare il fondo dei bacini o corsi d’acqua a scopo di pesca; pescare durante le asciutte; pescare con le mani, frugando sotto le rive, pescare con reti collegate fra loro.
Pesca subacquea
La pesca subacquea è considerato un vero e proprio sport e regolamentato dal decreto n° 1639/1968 e successive modifiche ed è aperta a tutti, ma non esiste alcun tipo di formazione per informare i pesca-sportivi su cosa è vietato e cosa no.
Per essere considerato un pescatore subacqueo il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole) ha emesso nel 2010 un decreto che obbligo chiunque svolga la pesca in apnea a registrarsi al censimento dei pescatori sportivi con il rilascio di una ricevuta da tenere sempre con se durante lo sport praticato.
500 metri dai bagnanti e 100m da imbarcazioni di pesca professionale e da attrezzi da pesca
Il divieto di pescare tra i bagnanti è assoluto, come la pesca in zone protette che siano riserve marine o parchi naturali.
Il divieto di pesca è esteso anche nella zona di mare di regolare transito, ovvero dove ci sono navi in uscita oppure in entrata da zone di ancoraggio o dai porti.
Ricordate di mantenervi a debita distanza da attrezzi da pesca professionale. Almeno 100m da reti palamiti e nasse. Oltre ad arrecare un danno ai pescatori professionali potreste rischiare seriamente di rimanere impigliati nelle reti o nel cordame.
Infine, bisogna avere una distanza dalla boa segna sub di massimo 50 metri.
In questo caso il pescatore è obbligato a chiamare la Guardia Costiera per segnalare i ritrovamenti.
Ecco cosa si rischia a non rispettare le regole e superare la cattura pro capite massimale disposta dal Mipaaf
Oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro
Oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro
Oltre 50 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 e 50.000 euro
Anche se queste regole possono stare strette, state certi che sono state fatte per salvare la vita oltre a proteggere le specie marine in pericolo.
Ultimo ma non importante dettaglio: è assolutamente vietata la vendita proveniente dalla pesca sportiva.
La Fipsas
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
Con l'emanazione del D. Lgs. 242/99 (meglio conosciuto, dal nome del Ministro proponente, come Decreto Melandri), la Federazione perde la propria natura di organo del Coni ed acquista, al pari di tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, natura di Associazione con personalità giuridica di diritto privato, cui è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.
Essa è costituita da Tesserati singoli e Società, Associazioni ed Organismi sportivi affiliati che hanno per fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e delle attività di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna, sia in forma agonistica che amatoriale.
La FIPSAS è stata riconosciuta inoltre "Associazione di protezione ambientale"
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato, con nota 28 ottobre 2004, che la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee è stata riconosciuta "Associazione di protezione ambientale" di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349, e successive modificazioni.
La nautica
Il mare ha il suo codice e le sue regole.
Il Decreto Ministeriale N. 146 del 29/07/2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005 (codice della nautica da diporto) divide le imbarcazioni in:
“natanti” ovvero barche a motore e a vela di lunghezza inferiore ai 10 metri;
“imbarcazioni” ovvero le barche a motore o a vela di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;
“navi da diporto”, ovvero unità superiori ai 24 metri di lunghezza.
Costruzione ed immatricolazione
La normativa italiana vigente per la costruzione e l'abilitazione alla navigazione di una barca fa riferimento a due leggi: la "Legge 11 febbraio 1971 n. 50" e la "Legge 8 luglio 2003, n.172".
Quindi abbiamo due casi: barca interamente autocostruita e barca costruita da un cantiere (anche parzialmente)
Barca autocostruita
Non necessita della marcatura CE e fa riferimento alla vecchia legge 50/71 sul diporto e successive modificazioni e in parte alla nuova legge 172/03. Se la barca è di lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri, può essere un natante e non ha bisogno dell'iscrizione al RID (Registro Imbarcazioni Diporto). In teoria con la stessa barca inferiore a 10 metri, se si intende navigare entro 6 miglia dalla costa, non c'è la necessità di dichiarare la costruzione a nessuno. Conviene comunque fare almeno una autocertificazione. Se, con la stessa barca, si intende navigare entro le 12 miglia, si dovrà far richiesta a un "organismo notificato" (RINa, Der Noske Veritas, ANCCP, Istituto Giordano o Udicer) per la visita di collaudo, che abiliterà la barca a navigare oltre le sei miglia (ma non oltre le 12 perché è ancora natante). Per il collaudo sono previste una prova di galleggiabilità e una di prova di stabilità. Per navigare senza limiti si dovrà iscrivere la barca al RID. La barca non sarà più un "natante", ma una "imbarcazione", con immatricolazione e licenza di navigazione. La richiesta dovrà essere presentata alla "Capitaneria di Porto" o presso un "ufficio circondariale Marittimo". Può essere "natante" una barca con lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri. Una barca con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri può essere solo imbarcazione. Può essere "imbarcazione" una barca con lunghezza fuori tutto superiore ai 5 metri, con bordo libero di almeno 50 centimetri, che superi il collaudo per la navigazione senza limiti e ottenga il numero di matricola con l'iscrizione al RID.
Barca costruita dal cantiere
Necessita della marcatura CE e fa riferimento solo alla nuova legge 172/03. La marcatura CE è di esclusiva competenza del cantiere. Sarà quindi il cantiere ad espletare tutte le procedure per ottenere l'omologazione della barca alle norme CE.
I limiti di navigazione per le barche con marcatura CE non sono dati da una distanza definita dalla costa, ma da un più generico tipo di navigazione e soprattutto dallo "stato del mare", secondo quattro categorie di progettazione:
A. in alto mare:
progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza
significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti.
B. al largo:
progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può
raggiungere 4 m.
C. in prossimità della costa:
progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari
a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.
D. in acque protette:
progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa
delle onde può raggiungere 0,50 m.
Le barche con marcatura CE devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento ed altri requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. Anche nel caso di costruzione in cantiere, la barca può essere "natante" se la lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri e "imbarcazione" se la lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri.
Se con una barca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri si intende navigare in acque internazionali (stabilite per convenzione oltre le 12 miglia), questa dovrà essere iscritta al RID come "imbarcazione".
Immatricolazione ed Iscrizione
Secondo la legislazione italiana l'immatricolazione è obbligatoria solo ed unicamente per le imbarcazioni, ossia tutte le unità dotate di scafo lungo tra i 10 e i 24 metri e per le navi da diporto, di lunghezza maggiore ai 24 metri. La tariffa per l’iscrizione di scafo nuovo o re-iscrizione è di 35,38 euro (più 16 euro di marca da bollo).L'immatricolazione obbliga l'armatore a dotare l'imbarcazione di precisi equipaggiamenti e di sottoporli a controlli periodici e a presentare la seguente documentazione: patente nautica, estratto del RID, licenza di navigazione, certificato di sicurezza, dichiarazione di potenza, assicurazione, licenza RTF, marcatura.Imbarcazioni e navi da diporto devono essere iscritte nell'archivio telematico centrale a cura del proprietario presentando il titolo di proprietà.
La licenza di navigazione e il certificato di sicurezza
La licenza di navigazione per le navi e le imbarcazioni da diporto deve riportare il numero e la sigla di iscrizione oppure il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell’unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa. La licenza di navigazione deve, perciò, essere conservata a bordo, unitamente agli altri documenti prescritti, in originale o in copia autentica e, in caso di furto, smarrimento o distruzione, dovrà essere conservata a bordo la relativa denuncia: questa, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni.
Un’importante novità sta nel fatto che le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo STED con licenza provvisoria di validità non superiore a sei mesi. In caso di modifiche del tipo o delle caratteristiche principali dello scafo o, ancora, dell’apparato motore, la licenza di navigazione deve essere rinnovata, presentando i documenti relativi allo Sportello telematico del diportista che procede al rinnovo entro 20 giorni. Nel frattempo, per la durata massima di 20 giorni, la licenza potrà essere sostituita dalla ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti.
Il certificato di sicurezza per le navi e le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e deve essere conservato a bordo.
Sigla e numero d’iscrizione
Numeri e lettere devono essere alti almeno 20 cm o più, con larghezza proporzionale, ed applicati sulla dritta della prora e sulla sinistra della poppa.
Il proprietario ha la facoltà di contraddistinguere la propria nave o imbarcazione da diporto anche con un nome, che deve però essere diverso da ogni altro già registrato presso l’ufficio di iscrizione dell’unità. Il nome scelto viene annotato sulla licenza di navigazione. Bandiera. Sono numerose le multe elevate per la mancata esposizione della bandiera, non è obbligatorio esporla sui natanti, ma solo sulle unità iscritte nei registri (navi e imbarcazioni), in funzione delle possibilità offerte dalle sovrastrutture, insomma dov’è più logico, visibile e possibile.
Scafi esclusi
Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante” e quindi: non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta); se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non necessita di patente nautica per condurlo, ma se naviga oltre le 6 miglia dalla costa la patente è obbligatoria.
Sono esclusi, quindi, jole, pattini, sandalini, mosconi e simili non provvisti di motore. Inoltre, lance, lancette, canotti pneumatici ed altre imbarcazioni di lunghezza non superiore ai 10 metri, senza motore oppure inferiore ai 40 cv o vela di metri quadri 14. Questi possono navigare entro le 6 miglia.
Documenti
Documento d'identità in corso di validità, Patente nautica in corso di validità, Licenza di navigazione, Dichiarazione di potenza, Polizza di assicurazione di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni verso terzi, Certificato di sicurezza, Certificato limitato RTF, Licenza di esercizio RTF.
Alcuni dei documenti sopra elencati hanno validità limitata, è bene ricordarsi di verificare costantemente le scadenze per effettuare i relativi rinnovi.
La patente nautica
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi: condurre qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 12 miglia dalla costa e/o con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv); in caso si guidi una qualsiasi imbarcazione con potenza massima 40,8 Cv, nella norma, ma con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o superiori a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; per guidare moto d’acqua indipendentemente dalla distanza dalla costa; per guidare imbarcazioni adibite allo sci nautico
Non è sempre è obbligatoria. Per condurre un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri, con cilindrata inferiore a quelle sopra citate e rispettando la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, basta che siano rispettate le regole qui di seguito: aver compiuto 18 anni di età per condurre le imbarcazioni da diporto; aver compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto; aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa
Invece, non possono conseguire la patente nautica né effettuare la convalida della stessa tutti coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali o che siano dediti all’uso di sostanze psicoattive.
Nei soggetti binocoli, è necessario avere una vista non inferiore ai 10/10 complessivi raggiungibili con le lenti, purché, in caso di correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di correzione necessaria per un solo occhio la lente non deve superare i 3/10.
Per i soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete, glaucoma, nuro - otticopatie, cheratopatie, malattie degenerative corio retiniche, il visus deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale, con lettura di ottotipo di 3/10.
Nei soggetti monocoli, funzionali o anatomici, il visus naturale deve essere di almeno 5/10 e il visus corretto non può essere inferiore a 8/10, raggiungibile con la correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con le lenti a contatto.
Percezione della voce di conversazione, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, con fonemi combinati a non meno di 8 metri complessivi e a non meno di 2 metri dall’orecchio che sente di meno.
Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici o complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.
Per tutte le specifiche relative ai requisiti fisici necessari, si può visitare il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link qui riportato.
Categorie di patente nautica
Per chi sia in possesso quindi di una di queste tipologie di imbarcazione e voglia superare il limite delle 12 miglia, esistono tre diverse categorie di patente nautica.
Patente nautica di Categoria A per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa.
Patente nautica di Categoria B per comando navi da diporto che superano i 24 metri lft. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa.
Patente nautica di Categoria C per la conduzione di natanti o imbarcazioni, dotate di particolari dispositivi elettronici, da diporto rilasciata a persone portatrici di particolari patologie che devono obbligatoriamente ospitare a bordo dell’imbarcazione una persona di età non inferiore ai 18 anni e che sia in grado di svolgere tutte le funzioni manuali atte a condurre il mezzo nautico e a salvaguardare le vite umane in mare.
La validità delle patenti nautiche corrisponde a 10 anni a partire dalla data di rilascio o di convalida. La stessa validità scende a 5 anni per chi supera i 60 anni di età o ad un tempo ancora inferiore per le patenti di categoria C conseguite da persone con infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali, conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
In dettaglio per la categoria B, il rinnovo va effettuato seguendo queste tempistiche: ogni 10 anni per i cittadini con meno di 50 anni d’età; ogni 5 anni per gli over 50, con meno di 70 anni; ogni 3 anni per coloro che hanno tra i 70 e gli 80 anni d’età; ogni 2 anni per gli over 80.
Così come per la patente di guida valida per le automobili, anche per il rinnovo della patente nautica vale la cosiddetta regola del compleanno, secondo cui la data di scadenza della patente coincide infatti con il giorno del compleanno del titolare. La patente nautica può essere rinnovata in ogni momento e il rinnovo deve avvenire presso lo stesso ufficio da cui è stata rilasciata e solo su richiesta del titolare. Dopo la convalida la durata successiva decorre dalla data di convalida.
La sospensione da parte dell’autorità che ha provveduto al rilascio avviene nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di idoneità sia fisici che psichici. In questo caso il recupero della stessa dovrà avvenire previa visita medica e certificazione della presenza delle condizioni fisiche e mentali necessarie per condurre il mezzo nautico.
Le patenti nautiche possono essere ritirate dall’autorità marittima o della navigazione interna del luogo per un tempo dai 3 ai 6 mesi anche in caso di: conduzione e comando dell’unità in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti; atti di imprudenza o imperizia che mettono a rischio l’incolumità pubblica e possono recare danni; su richiesta del prefetto per motivi di pubblica sicurezza.
La sospensione avviene in caso di inizio di procedimento penale per delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
La revoca delle patenti dall’autorità che l’ha rilasciata avviene nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l’interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell’idoneità neuro-motoria, l’interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 36.
Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi e uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
Assicurazione
Per l'ordinamento giuridico italiano (e in particolare per la legge 172 dell’8 luglio 2003, anche detta Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), si considerano natanti:
Le imbarcazioni a motore lunghe 10 metri o meno, tutto fuori; Le imbarcazioni a vela (dotate o meno di motore ausiliario) sempre di lunghezza uguale o inferiore a 10 metri; I motovelieri (detti anche motosailer) delle stesse dimensioni.
Secondo la legge italiana, l'obbligo dell'assicurazione natante riguarda tutti i natanti dotati di motore, a prescindere dalla potenza di quest'ultimo e dalla modalità di propulsione. Un tempo era in vigore il limite dei 3 cavalli di potenza, che però oggi è caduto a causa di nuove disposizioni. Devono stipulare una polizza per responsabilità civile, quindi, anche: Tender e Barche a vela con motore ausiliario che utilizzano solo in porto.
L'assicurazione obbligatoria natante serve anche semplicemente per tenere la barca ormeggiata in porto. Gli incidenti tra barche ormeggiate, infatti, sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare. Basta una mareggiata per far sì che una imbarcazione ormeggiata si schianti contro la sua vicina, danneggiandola. È obbligatorio quindi stipulare una polizza RC per una barca a vela, un gommone a motore o un qualunque altro tipo di barca a motore anche se questa rimane in porto.
Il principio è netto: dove c'è un motore, incluso un motore amovibile, deve esserci un'assicurazione natante. Questo significa anche che:
Se il motore viene spostato su un'altra imbarcazione, la polizza RC lo segue. Lo stesso non vale però necessariamente per le altre coperture aggiuntive incluse nell'assicurazione.
Se il natante è dotato di due motori, questi devono essere entrambi assicurati, pena un'ammenda molto salata o addirittura il sequestro.
Devono essere assicurati anche i tender dotati di motore, anche se si tratta di un semplice gommone.
Pet le barche a vela ci sono cinque tipologie di coperture assicurative: la responsabilità civile detta R.C.; polizza corpi (equivalente della ben più nota polizza Kasco); altre coperture assicurative; le assicurazioni per le regate; le assicurazioni per lo skipper
La responsabilità civile R.C.- Diciamo subito che in Italia assicurare la propria barca a vela per la responsabilità civile (R.C.) è obbligatorio. La legge prevede, infatti, l' obbligo della polizza RC per tutte le imbarcazioni.
La polizza R.C. copre ogni danno causato a terzi ma anche eventuali danni all' equipaggio. Per quel che concerne i massimali R.C. conviene averli molto alti anche in funzione al numero di persone trasportate in genere. Al riguardo è utile sapere che i massimali incidono davvero poco sul costo del premio.
Polizza corpi C.V.M. - La Polizza Corpi è l'equivalente della polizza Kasko. E' definita Polizza Corpi Veicoli Marittimi (C.V.M.) e copre tutti i rischi di seguito riportati: furto; incendio; rapina; pirateria; fulmine; scoppio; abbandono; collisione; sommersione; allagamento
La polizza corpi non ha carattere obbligatorio, pertanto rimane a discrezione dell'assicurato. Di sicuro se avete una barca nuova o comunque di gran valore, oppure se navigate tanto, bisogna tener presente che vi sono alcuni rischi reali e per nulla improbabili: l'incendio, il furto ma anche la rapina non devono considerarsi ipotesi remote. Anche l'abbandono, la sommersione e l'allagamento, sono eventi non così rari come si potrebbe pensare. Molto importante è accertarsi sulla copertura assicurativa del recupero del relitto. Se si affonda una barca a vela, e in generale qualsiasi tipologia di barca, la Capitaneria di Porto potrebbe pretendere il recupero del relitto. Si tratta di un'operazione costosissima, conviene quindi verificarne la copertura assicurativa e in caso contrario richiederla.
Polizza Garanzie aggiuntive - La polizza garanzie aggiuntive offrono, come lascia intendere il termine stesso, ulteriori garanzie in talune circostanze che sono di seguito elencate: locazione; noleggio; regate veliche; scuola vela; scuola guida; trasferimenti terrestri; sosta a terra; sollevamento con gru; eventi socio politici; alluvione e inondazione.
Polizza Garanzie Accessorie. Si tratta di servizi accessori, che possono servire all' occorrenza o non servire mai. Bisogna sottolineare che il servizio meteo è un servizio piuttosto costoso. Se prevedete di navigare molto allora sarebbe il caso di valutare attentamente eventuali vantaggi economici offerti dalle compagnie su tale servizio. Si può poi decidere di avvalersi di Garanzie definite Accessorie, quali: assistenza ai familiari; assistenza meteo; invio parti di ricambio; invio skiper; invio equipaggio sostitutivo; anticipo denaro; invio medico, medicinali, ambulanza; rientro del malato; servizi informativi; consulenza tecnica; consulenza legale; consulenza sanitaria
In linea di massima tutte le compagnie assicurative che trattano le barche a vela offrono, su richiesta, ai propri clienti, le garanzie sopra indicate.
Un caso particolare: barche da regata
La Federazione Italiana Vela richiede espressamente che ogni imbarcazione che partecipa alle regate sia assicurata con polizza R.C.T. con estensione alle regate. Con una normale polizza non si è coperti durante le regate,
mentre la polizza corpi non sempre copre danni a vele e attrezzature in regata.
Solo alcune compagnie includono nella Polizza Corpi la copertura di tali rischi, ma imponendo, di contro, grosse limitazioni e franchigie.
Manifestazioni Sportive
Codice della Navigazione da Diporto - Titolo II – Capo II - Art. 30
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
o
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Per accelerare le relazioni con la pubblica amministrazione oppure riduce i disagi causati dalle procedure burocratiche, in alternativa ad un certificato rilasciato dalla pubblica istruzione, un cittadino può presentare una dichiarazione firmata da se stesso che attesti requisiti personali e circostanze. Dichiarazione riconosciuta dalla legge: DPR 445/200 e la mancata accettazione costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Si può dichiarare:
= data e luogo di nascita;
= residenza;
= cittadinanza;
= godimento dei diritti civili e politici;
= stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
= stato di famiglia;
= esistenza in vita;
= nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
= iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
= appartenenza a ordini professionali;
= titolo di studio, esami sostenuti;
= qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
= situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
= assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
= possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
= stato di disoccupazione;
= qualità di pensionato e categoria di pensione;
= qualità di studente;
= qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
= iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
= tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
= di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
= di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
= di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
= qualità di vivenza a carico;
= tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
= di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Invece sono certificati che non possono essere sostituiti da dichiarazione:
= medici;
= sanitari;
= veterinari;
= di origine;
= di conformità CE;
= di marchi;
= di brevetti.
La dichiarazione o autocertificazione generica può essere presentata da:
= cittadini italiani,
= cittadini di paesi che fanno parte dell’Unione Europea,
= cittadini che, non essendo cittadini UE, sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, e i cui dati sono limitati a quelli certificati dalla Pubblica Amministrazione.
Può essere presentata anche da persona diversa dalla principale-interessata.
Questi i casi:
= Minore, per il quale l’autocertificazione è rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà.
= Quando ci si riferisce a qualcuno che ha una riconosciuta incapacità di intendere e di volere a causa della pazzia, in questo caso la dichiarazione deve essere redatta dal suo tutore legale.
= Persona incapace, per la quale l’autocertificazione può essere redatta personalmente ma con l’assistenza del curatore.
= Persona analfabeta o che non può firmare, per la quale la dichiarazione deve essere fatta davanti a un pubblico ufficiale.
La dichiarazione o l’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce e precisamente:
= per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
= per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).
E si può usare:
= Nelle relazioni con le amministrazioni pubbliche, come scuole, autorità locali. In effetti, il nuovo regolamento sui certificati e le dichiarazioni alternative è entrato in vigore nel gennaio 2012, facendo riferimento all’articolo 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Da quella data, il certificato è valido solo nel rapporto tra privati, e la pubblica amministrazione non può più richiedere o accettare il certificato. Ciò significa che i certificati devono essere sempre sostituiti da un’autocertificazione.
= Nelle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici, come le Poste, l’Enel, l’Aci e le società del gas.
= Nelle persone private. Sì, prima dell’entrata in vigore del decreto, secondo le disposizioni dell’articolo 2 del D.P.R. 445/2000, attualmente presenti solo nel decreto 76/2020, trasformato nella legge 120/2020. Le condizioni per il consenso delle persone coperte dal documento sono state eliminate dall’articolo 2, aprendo così la strada all’accettazione universale dell’obbligo di autocertificazione.
Con il decreto legge numero 76/2020, trasformato nella legge numero 120/2020, qualsiasi persona, privata o pubblica, è obbligata ad accettare le autocertificazioni e ha il diritto di effettuare controlli sull’autenticità delle autocertificazioni ricevute.
Normativa di riferimento
· L. n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").
· D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
· Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
· Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
· D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
· L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
· L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".
FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a il_______________________
a ________________________________________ residente a _____________________________________________
in Via __________________________________________________ n. _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
= di essere nato/a a ___________________________________________ il __________________________________
= di essere residente a ____________________________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________________ n. ____________________
= di essere cittadino/a _____________________________________________________________________________
= di godere dei diritti politici;
= di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato/a con…, vedovo/a di…, già coniugato)
________________________________________________________________________________________________
= che la propria famiglia convivente è composta da:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di dare atto della propria esistenza in vita;
= che il/la figlio/a ________________________________________________________________________________
è nato/a a ______________________________________________________ il ______________________________
= che (coniuge, ascendente o discendente) _____________________________________________________________
è deceduto/a a ___________________________________________________ il _______________________________
= di essere iscritto/a nell'albo/registro/elenco: ___________________________________________________________
= di appartenere al seguente ordine professionale: _______________________________________________________
= di essere in possesso del titolo di studio di: ___________________________________________________________
conseguito il _________________________ presso _____________________________________________________
= di aver sostenuto i seguenti esami: __________________________________________________________________
= di essere in possesso della seguente qualifica professionale di specializzazione/abilitazione _____________________
= che propria situazione reddituale e/o economica è la seguente: ____________________________________________
= di avere assolto ai seguenti obblighi contributivi: ______________________________________________________
= che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente: _________________________________________________
= di essere disoccupato/a;
= di essere titolare delle seguenti pensioni:
n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________
n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________
n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________
= di essere studente iscritto a: _______________________________________________________________________
= di essere il legale rappresentante/tutore/curatore di: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di essere iscritto presso la seguente associazione/formazione sociale: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di non aver riportato condanne penali;
= di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
= di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
= che l'ente, del quale è il rappresentante legale, non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
= di essere a carico di ______________________________________________________________________________
= di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri di stato civile: ___________________________
________________________________________________________________________________________________
= di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Luogo e data, ____________________________________
Il/La dichiarante
______________________________________________