Agenda dello Sport

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2025

CALENDARIO

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

ANNO SANTO DELLA SPERANZA

ANNO INTERNAZIONALE DELLA CONSERVAZIONE DEI GHIACCIAI

 

ATTIVITA’ 2025

SPORTIVI ASSOCIATI E GIOVANI E SPORT

Le località e le date delle camminate ludico motorie sportive e turistiche indette ed organizzate.

In elenco anche gli spettacoli teatrali, gli incontri didattici, le visite museali, il turismo itinerante e l’organizzazione di eventi.

 

LO SPORT NEL MONDO

 

LO SPORT IN ITALIA

 

L’ASSICURAZIONE SPORTIVA

 

ORGANIZZARE

UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

Autorizzazione per manifestazioni sportive  - Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi all’aperto - Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi al chiuso

Autorizzazioni per l’esposizione di materiale promozionale (manifesti/locandine)

Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

LA PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NELLA SUA ESSENZA

Calendario o programma orario – Premi – Fase esecutiva – Formile di svolgimento – Girone all’italiana – Compilazione del calendario gare – Classifica – Eliminazione diretta

Regola degli aspettiti – Teste di serie – Eliminazione – Schema per torneo o manifestazione sportiva a carattere ludico motorio giovanile e amatoriale

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE

o

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

LA CACCIA

 

LA PESCA SPORTIVA

 

LA NAUTICA

 

NOTIZIE UTILI

 

CALENDARIO 2025

GENNAIO 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

1

Capodanno

Giornata della Pace

Buon Anno

2

3

4

 

 

5

6

Epifania

Giornata dell’Infanzia

7

Festa del Tricolore

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Giornata Mondiale della Pizza

Benedizione degli Animali

18

19

20

21

22

23

24

Giornata Internazionale dell’Educazione

25

26

Roma Domenica Ecologica

27

Giornata della Memoria

Auschwitz

28

29

30

31

 

Il nome gennaio (in latino Ianuarius) deriva dal dio romano Giano (Ianus), divinità preposta alle porte e ai ponti che in generale rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (difatti gennaio è il mese che apre le porte del nuovo anno).

IL PROVERBIO DEL MESE. Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l'anno.

LA TRADIZIONE – Sant’Antonio Abate (Venerdì 17 Gennaio) – Si benedicono gli animali domestici e gli attrezzi di lavoro e si accendono falò rituali. Si puliscono e si oliano le cesoie, le roncole e tutti i ferri che si utilizzano per i lavori del giardino.

Giornata della Pizza (Venerdì 17 Gennaio) – Il cibo più amato ed orgoglio dell’Italia è l’occasione per organizzare una pizzata. Per un buon impasto: farina ricca di glutine (tipo 0) e acqua oligominerale priva di cloro.

 

FEBBRAIO  2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

 

 

1

2

Candelora

Giornata Naz. per la Vita

3

4

Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete

5

6

 

 

7

8

 

 

9

Gior Naz Stati Vegetativi

 

10

Giorno del ricordo degli Istriani, Fiumani e Dalmati

11

Patti Lateranensi

Giornata del Malato

 

 

12

13

14

San Valentino

Festa dei Fidanzati

15

16

Inizio Carnevale

Roma Domenica Ecologica

 

17

Festa Nazionale del Gatto

 

18

19

20

Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

21

Giornata Naz Braille

22

23

24

25

26

27

Giovedì Grasso

28

Giornata Malattie Rare

 

 

il nome del mese deriva dal latino februare, che significa "purificare" o "un rimedio agli errori" dato che nel calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus e della dea romana Febris, i quali avevano il loro culmine il giorno 14; secondo Varrone il termine deriverebbe dal Sabino februm, purificazione.

IL PROVERBIO DEL MESE. Febbraio, febbraietto, corto e maledetto

LA TRADIZIONE – Le maschere di Carnevale - Belle quelle realizzate a mano. Originale quella di cartone su cui incollare vari formati di pasta e da colorare a piacere.

Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete (Martedì 4 Febbraio) – Promossa dalla Comunità Europea, per incoraggiare bimbi e ragazzi ad usare internet in modo creativo, consapevole e sicuro. E’ bene che i giovani limitino il tempo d’uso e non siano lasciati soli dinanzi agli schermi.

Giornata Mondiale della Giustizia Sociale (Giovedì 20 febbraio) - Un principio fondamentale per la convivenza pacifica e prospera all'interno di una nazione oppure tra le nazioni

 

MARZO  2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

 

1

2

Domenica di Carnevale

3

4

Ultimo giorno di Carnevale

5

La Ceneri

Inizio Quaresima

 

6

7

 

 

8

Festa della Donna

9

10

11

Giornata Nazionale delle vittime del terrorismo

12

13

 

14

 

15

16

 

 

17

Giornata Unità Nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera

Giornata Nazionale della Scuola

 

 

 

18

Giornata Nazionale in memoria vittime Epidemia Coronavirus

 

 

19

Fine Inverno

Festa del Papà

 

 

 

20

Inizio Primavera

Giornata Mondiale della Felicità

21

22

Giornata Mondiale Acqua

 

23

Roma, Domenica Ecologica

Giornata della Prevenzione Oncologica

24

Giornata Nazionale Lettura

 

25

Giornata della Vita Nascente

26

27

Giornata Nazionale del Teatro

28

29

30

Ora legale, inizio, lancette avanti di 60 minuti

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Fissata dal ministero per la salute nel periodo Dal 21 marzo al 31 maggio giornata per la donazione degli organi

Il nome DEL MESE deriva dal latino «Martius», in riferimento al fatto che il mese fosse dedicato al dio romano Marte: alla divinità erano attribuiti il raccolto primaverile e la guerra

IL PROVERBIO DEL MESE. Marzo pazzerello, esci col sole e rientri con l’ombrello

LA TRADIZIONE - Il “Falò di San Giuseppe”, quello che rimane di un’antica tradizione pagana. È un rito che simboleggia il passaggio dall’inverno alla primavera preparando un fantoccio, spesso una “vecchia”, alla quale si appicca poi il fuoco (in campagna o in riva al mare). In altri casi (terrazzi e balconi in città), la “vecchia” non viene bruciata ma decorata e riempita di cibo (di solito con collane di salsiccia e arance, accompagnate da frutta secca), e in seguito tagliata: le cibarie vengono poi distribuite tra tutti i bambini che hanno partecipato all’evento.

GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITA’ (Giovedì 20 Marzo) – Voluta dall’ONU. L’iniziativa per promuovere la cultura per una società equa, solidale, di benessere. La generosità procura felicità, anche nei piccoli gesti di aiuto verso amici e parenti.

 

APRILE  2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

 

1

Pesce d’Aprile

 

 

2

Giornata Mondiale Autismo

 

3

 

 

4

Giornata Nazionale della persona con lesione al midollo spinale

5

 

6

Giornata Internazionale dello Sport

 

7

 

8

9

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

Le Palme

 

 

14

Santo

15

Santo

16

Santo

17

Santo

Ultima cena di Gesù

18

Santo

Passione e Morte di Gesù

Giornata pro Terrasanta

19

Santo

Gesù nel Sepolcro

20

Pasqua

21

Dell’Angelo

Pasquetta

Fondazione Roma

 

22

Giornata Mondiale della Terra

 

23

24

25

Festa della Liberazione

San Marco

 

 

26

 

 

27

 

 

28

29

S. Caterina – Patrona d’Italia

 

30

Fissata dal ministero per la salute nel periodo Dal 21 marzo al 31 maggio giornata per la donazione degli organi

Il nome DEL MESE deriva dall'etrusco Apro, a sua volta dal greco Afrodite, dea dell'amore, a cui era dedicato il mese di aprile. Secondo altre teorie, il nome deriva invece dal latino aperire (aprire) per indicare il mese in cui si "schiudono" piante e fiori.

IL PROVERBIO DEL MESE. Al canto del cuculo (10 aprile) e a San Marco (25 aprile) il tempo diventa pazzo

LA TRADIZIONE – Le pulizie di Pasqua – Lucidate gli specchi con mezza patata cruda, poi asciugare con uno straccio pulito oppure strofinate i vetri con carta da giornale e una mistura, in parti uguali di acqua e aceto.

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA (Martedì 22 Aprile) – L’Europa prolunga una legge sulla tassonomia per l’attenzione su ambiente e salvaguardia del Pianeta.

 

MAGGIO 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

 

 

1

Festa del Lavoro

2

3

Giornata Mondiale della Libertà di stampa

4

Giornata Nazionale dell’Epilessia

Gionata Università Cattolica

5

Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia

6

Giornata Mondiale della Lentezza

7

 

8

 

9

Giornata Europa Unita

Giornata Memoria Vittime terrorismo interno e internazionale e delle stragi

10

Giornata Mondiale del Cane

 

 

 

11

Festa della Mamma

12

13

 

14

15

16

17

18

Giornata Naz Musica Popolare

Giornata Malato Oncologico

19

20

21

22

23

24

25

Giornata Nazionale del Sollievo

Giornata Naz Donatori di Sangue

26

27

28

29

30

31

 

Fissata dal ministero per la salute nel periodo Dal 21 marzo al 31 maggio giornata per la donazione degli organi

Il nome Maggio deriva dal corrispondente mese dell'antico calendario romano Maius, così detto in quanto dedicato alla divinità latina Maia, dea dell'abbondanza e della fertilità, che rappresenta la grande madre terra.

IL PROVERBIO DEL MESE. Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori, maggio senza fiori

LA TRADIZIONE – Come augurio di felicità e di amore, le case venivano decorate con rami fioriti di lillà e rose.

GIORNATA MONDIALE DELLA LENTEZZA (Martedì 6 Maggio) – Occasione per fermarsi, non fare nulla riposarsi, dinanzi alla frenesia che ci accompagna ogni giorno. Prendere tempo, pensando ed ascoltando la natura rende saggi e tutela la salute.

Giornata mondiale della libertà di stampa (Sabato 3 Maggio). Per celebrare i principi fondamentali della libertà di stampa; valutare lo stato della libertà di stampa nel mondo; difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per rendere omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita in linea del dovere.

GIORNATA MONDIALE DEL CANE (Sabato 10 Maggio) – Un ringraziamento a quanti migliorano la vita degli esseri umani e per ricordare l’inaccettabile pratica dell’abbandono.

 

GIUGNO 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

 

 

 

 

 

1

Ascensione NSGC

Giornata Nazionale dello Sport

Giornata Naz Donatori di Sangue

2

Festa della Repubblica

3

4

5

Giornata dell’Ambiente

6

7

8

Pentecoste

Giornata Pro Seminario

9

10

Giornata Nazionale dell’innovazione

11

12

13

14

Giornata Mondiale Donatori Sangue

15

16

17

18

19

20

Fine Primavera

21

Inizio Estate

Giornata internazionale dello yoga

22

Corpus Domini

23

24

25

26

27

28

29

Festa Patrono Roma

SS. Pietro e Paolo

30

 

 

 

 

 

 

Giugno, Iunius, deve il suo nome alla dea Giunone, moglie di Giove, e divinità del matrimonio e del parto.

IL PROVERBIO DEL MESE. Per San Pietro (29 giugno), o paglia o fieno

LA TRADIZIONE – Un tempo, in estate, i tappeti venivano arrotolati nella carta da giornale, oggi di arrotolarli attorno ad un tubo di cartone, perché non si formino pieghe.

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE (Giovedì 5 Giugno) – Iniziativa dell’ONU – Combattere lo spreco di cibo. Un problema che coinvolge ognuno di noi. Riscoprire le ricette con gli avanzi: polpette, frittate con le verdure, le torte con il pane raffermo.

Giornata internazionale dello yoga (Sabato 21 Giugno). L’ONU riconosce che una più ampia diffusione delle informazioni sui vantaggi di praticare lo yoga sarebbe vantaggioso per la salute della popolazione mondiale.

 

LUGLIO 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

1

2

3

4

5

6

7

8

7

10

11

12

13

Domenica del Mare

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

28

Gior Gioventù

(dal 28 Luglio al 3 Agosto)

29

30

Giornata internazionale dell’Amicizia

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nome DEL MESE deriva da Giulio Cesare, nato attorno al 12 oppure il 13, a seconda delle fonti. In precedenza, nel calendario romano di Romolo, era il quinto mese e aveva il nome di Quintile (quintilis), nome latino del numero cinque. Venne poi cambiato in iulius per ordine di Marco Antonio

IL PROVERBIO DEL MESE. Fino a Santa Margherita (20 luglio) il gran cresce nella bica.

LA TRADIZIONE – Tempo della mietitura – Si preparano dei bouquet di spighe di grano che vengono donati quali portafortuna oppure appesi in cucina.

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AMICIZIA (Mercoledì 30 Luglio) – Con la conoscenza, il rispetto, la comprensione reciproca si costruisce l’amicizia tra le persone e tra i popoli, a difesa della pace. Occasione per superare fraintendimenti e riallacciare rapporti.

 

AGOSTO 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

1

2

Perdono Assisi

3

Fine Gior Gioventù

(28 Luglio – 3 Agosto)

4

5

6

7

8

Giornata Nazionale del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo

9

10

Notte di San Lorenzo

11

12

 

                                   

13

14

15

Assunzione della BVM

Buon Ferragosto

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Il nome Agosto. Anticamente chiamato sextilis (il sesto mese dell'anno del calendario romano, che cominciava da Martius), il mese fu rinominato augustus nell'anno 8 a.C., in onore dell'imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il Ferragosto (feriae Augusti), su decisione del Senato di Roma.

Il proverbio del mese. Per il Perdon (2 agosto) si pone la zappa in un canton

LA TRADIZIONE – Notte di San Lorenzo (10 agosto). In un luogo senza inquinamento luminoso con un plaid ed una anguria, insieme agli amici, a guardare le stelle cadenti.

Giornata Internazionale della Gioventù (Dal 28 Luglio al 3 Agosto) – Obiettivo:1) aumentare la partecipazione dei giovani alle attività delle Nazioni Unite, così come della società, e nel processo decisionale: 2) sviluppare politiche in settori prioritari come l'istruzione, l'occupazione, la fame e la povertà, la salute, l'ambiente, l'abuso di droga e la delinquenza giovanile; 3) sviluppare canali di comunicazione e di cooperazione tra le organizzazioni giovanili delle agenzie delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni giovanili intergovernative.

 

SETTEMBRE 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

1

Giornata per la Custodia del Creato

2

3

4

5

Giornata Inter Carità

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Fine Estate

Giornata Mondiale della Gratitudine

 

22

Inizio Autunno

23

24

25

 

26

27

 

28

Insurrezione Popolare di Napoli

Giornata Mondiale del Mare

29

30

Il nome deriva dal latino september, a sua volta da septem, "sette", perché era il settimo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in "Germanico" in onore dell'omonimo padre, ma alla morte dell'imperatore il nome tornò quello originale.

IL PROVERBIO DEL MESE. Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti

LA TRADIZIONE – Per chi ha il caminetto. Immagazzinate rametti, sacchi di pigne e sacchetti di fieno con in mezzo della paglia, per accendere il camino alla maniera antica

GIORNATA MONDIALE DELLA GRATITUDINE (Domenica 21 Settembre) – Non far passare sotto silenzio le gentilezze ricevute per scrivere biglietti di ringraziamento a familiari, amici e colleghi.

Giornata Mondiale del Mare (Domenica 28 Settembre) - L'Organizzazione Marittima Internazionale celebra ogni anno la Giornata marittima mondiale. La data esatta è diversa in ogni paese, ma di solito è celebrata il quarto giovedì di settembre. La giornata serve per attirare l'attenzione sull'importanza della sicurezza marittima e dell'ambiente marino.

 

OTTOBRE 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

1

 

 

2

Festa dei Nonni

 

3

Transito di S. Francesco

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

 

4

S. Francesco e S. Caterina, patroni d’Italia

Gior Pace, Fraternità, Dialogo tra culture e religioni diverse

5

Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

6

7

8

9

Giornata Mondiale della Vista

10

11

12

Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

13

14

15

16

17

18

19

Giornata Missionaria Mondiale

20

21

22

23

 

 

24

Giornata delle Nazioni Unite

25

26

Ora Legale, fine, lancette indietro di 60 minuti

 

27

28

 

29

30

31

Giornata Mondiale del Risparmio

 

 

Il nome deriva dal latino october, perché era l'ottavo mese del calendario romano, che incominciava con il mese di marzo. L'imperatore Commodo operò una riforma in base alla quale il mese assumeva uno dei suoi titoli, Invictus, ma dopo la sua morte la riforma fu abbandonata.

IL PROVERBIO DEL MESE. A San Simone (28 ottobre) il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti

LA TRADIZIONE – Le castagne arrosto, la merenda di ottobre. Un taglio sulla buccia dalla parte bombata e poi al forno o in padella per circa 40 minuti, girandole ed aggiungendo un poco di acqua.

GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO (Venerdì 31 Ottobre) – Il momento di fare il punto sulle finanze e i risparmi, chiedendo anche consiglio a persona esperta. Per non avere brutte sorprese, valutare la solidità dell’istituto di credito con il parametro CET 1 ratio.

Giornata mondiale della vista (Giovedì 9 Ottobre) – Scopo della giornata è focalizzare l'attenzione sulla cecità, sul deficit visivo e sulla riabilitazione dei non vedenti. La giornata è osservata in tutto il mondo.

Giornata Internazionale dei Migranti (Venerdì 3 ottobre). I membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative celebrano questa Giornata internazionale diffondendo informazioni sui diritti umani, sulle libertà fondamentali dei migranti e sulle nuove misure che possono essere implementate per proteggerli.

 

NOVEMBRE 2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

 

1

Solennità di Tutti i Santi

2

Commemorazione dei Defunti

3

4

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

5

6

7

8

9

Giorno della Libertà

 

10

11

12

Giornata del ricordo dei caduti militari e civili in missioni inter di pace e della memoria dei marinai scomparsi in mare

13

14

15

16

Giornata Mondiale dei Poveri

 

 

 

17

 

18

 

19

20

Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

21

Giornata Nazionale degli Alberi

Giornata Mondiale della memoria per le vittime della strada

22

23

24

25

Giornata contro la Violenza sulle Donne

26

27

Giornata Ringraziamento

28

29

30

1° di Avvento

Il nome DEL MESE deriva dal latino novembernovembris, derivato a sua volta da novem, nove, perché era il nono mese del calendario romano, che incominciava con il mese di marzo.

IL PROVERBIO DEL MESE. Da San Martino (11 novembre) l’inverno è in cammino

LA TRADIZIONE – Per ricordare i defunti – Sulla tomba, una pianta sempreverde che duri. Si pensi ai ginepri striscianti, le conifere nane, il cotoneaster horizontalis e le varie nane di piracanta.

Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Giovedì 20 Novembre) – Scopo dell’iniziativa, richiamare l’attenzione delle nuove generazioni. In Italia, telefono azzurro svolge un ruolo importante, ascoltando bambini, ragazzi e genitori in difficoltà.

Giornata Mondiale della Memoria per le Vittime della Strada (Venerdì 21 Novembre) - In onore delle vittime di incidenti stradali e delle loro famiglie. Gli incidenti stradali causano la morte di circa 1,3 milioni di persone e ne rendono disabili altre 50 milioni.

 

DICEMBRE  2025

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

1

2

3

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

4

5

6

7

8

Immacolata Concezione

9

10

11

12

Giornata Mondiale per la copertura Sanitaria Universale

13

S. Lucia

Giornata del Non Vedente

14

15

16

17

 

18

19

20

Fine Autunno

21

Inizio Inverno

22

23

24

25

Natale di Gesù

Buon Natale

26

Santo Stefano

S. Famiglia

27

 

28

29

30

31

San Silvestro

Auguri per il nuovo anno

 

 

Il nome dicembre deriva da decem, nome latino del numero dieci. Era infatti il decimo mese del calendario romano, che cominciava con il mese di marzo

IL PROVERBIO DEL MESE. Dicembre gelato non va disprezzato

LA TRADIZIONE – Riscoprire il ricamo, per creare qualcosa di unico con le proprie mani.

Giornata Mondiale per la Copertura Sanitaria Universale (Venerdì 12 Dicembre) – Istituita dall’ONU per assicurare salute e cure mediche a tutti

gli abitanti della terra. A Natale offrire aiuto alle associazioni con progetti sanitari.

 

ATTIVITA’ 2025

SPORTIVI ASSOCIATI E GIOVANI E SPORT

GENNAIO

18 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Letizia va alla guerra

27 – LUNEDI’ – Giorno della Memoria – ROMA Camminata a PORTA SAN PAOLO

31 – VENERDI’ – ROMA - Appuntamento Filatelico Sportivo

FEBBRAIO

8 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – La ciliegina sulla torta

16 – DOMENICA – ROMA Camminata a SAN CARLO al CORSO (da piazza del Popolo a piazza Venezia)

MARZO

1 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Il cappotto di Janis

22 – SABATO - Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – La vita al contrario

25/27 – VENERDI’/DOMENICA – ROMA - Giubileo Adolescenti – Sportivi Giovani Esordienti, Ragazzi, Cadetti

con camminata da S. Maria Maggiore a San Giovanni (2,5 chilometri, tempo 40 minuti)

APRILE

12 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Rappresaglie

21 – LUNEDI’ – Fondazione di Roma – ROMA Camminata al centro della vita civile, politica e religiosa della capitale al tempo di Giulio Cesare

MAGGIO

11 – DOMENICA - Festa della Mamma – CAMMINATA ad Anzio e Nettuno (Santa Maria Goretti)

17 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Contrazioni pericolose

GIUGNO

8 - DOMENICA - MARZABOTTO (Bologna) CAMMINATA DEL POSTINO. Itinerario storico culturale.

14/15 – SABATO/DOMENICA – ROMA Giubileo dello Sport con camminata dalla Basilica di San Paolo a San Pietro (6 chilometri, tempo 1h,30)

LUGLIO

5 – SABATO - TURISMO ITINERANTE – Camminata nella cittadina di Castelgandolfo con visita al palazzo papale

28/3 Agosto – Lunedì/Domenica – ROMA Giubileo Giovani – Sportivi Allievi, Junior, Senior

AGOSTO

PAUSA ESTIVA

SETTEMBRE

9 – MARTEDI’ - Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare - TURISMO ITINERANTE – Camminata a Formia e Gaeta

28 – DOMENICA - Insurrezione Popolare di Napoli contro i Nazifascisti – Camminata “NAPOLI IN UN GIORNO”

OTTOBRE

4 – SABATO - Giornata della Pace e Fraternità – ROMA Camminata a Trastevere e visita al santuario San Francesco a Ripa Grande, prima chiesa francescana di Roma. E’ il luogo dove soggiornò San Francesco d'Assisi. Il complesso sorge sul luogo dell'antico ospedale per la cura e l'accoglienza dei poveri, dedicato a San Biagio e risalente al X secolo.

31/2 Nov – Venerdì/Domenica – ROMA Giubileo Mondo Educativo Sportivo (Istruttori, Maestri, Allenatori, Dirigenti, Ufficiali di gara) con camminata da Basilica di San Giovanni a Basilica San Lorenzo fuori le mura (3 chilometri, tempo 1h)

NOVEMBRE

21 – VENERDI’ - Giornata Nazionale degli Alberi – ROMA camminata a Villa Sciarra

30 – DOMENICA – ROMA - Appuntamento Filatelico Sportivo

DICEMBRE

13 – SABATO - S. Lucia – Giornata del non Vedente – ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE PER DIVERSAMENTE ABILI

21 – DOMENICA – ROMA Giubileo Associazioni e Sportivi Associati e Giovani e Sport

 

LO SPORT NEL MONDO

 

C.I.O.

Comitato Internazionale Olimpico

Losanna - Svizzera

 

Fondato il 23 giugno 1894 dal barone Pierre de Coubertin (1863 – 1937)

É il massimo organo sportivo mondiale preposto ella direzione del movimento olimpico e al controllo dei Giochi. É l’autorità suprema e l’arbitro, in ultima istanza. di tutte le questioni con­cernenti i Giochi e il movimento olimpico.

Ha lo scopo di assicurare la regolare celebrazione dei Giochi Olimpici, rendendoli sempre più degni della loro gloriosa storia e del nobile ideale cui si sono ispirati, per farli rivivere, il barone de Coubertìn e i suoi collaboratori, di promuovere la pratica dello sport dilettantistico e l’edu­cazione fisica e sportiva e di rafforzare la collaborazione e l’amicizia dei giovani di tutti i Paesi senza alcuna distinzione per motivi di razza, di religione o dì politica, il Comitato Olimpico Nazionale delega la sua autorità alle Federazioni Sportive Internazionali per quanto attiene al controllo tecnico delle gare olim­piche, restando l’arbitro supremo. In tutte le materie i poteri del CIO sono comunque sovrani.

 

I COMITATI NAZIONALI OLIMPICI

 

Soltanto i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.) riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico sono autorizzati ad iscrivere concorrenti ai Giochi Olimpici ed alle prove eliminatorie. Quindi, perché gli atleti di una nazione o di una regione geografica possano partecipare ai Giochi, è necessario che vi sia in questa nazione un Comitato Nazionale Olimpico; comprendente almeno cinque Federazioni Nazionali. Queste Federazioni devono a loro volta essere affiliate alle Federazioni Internazionali  che regolamentano il loro sport ai Giochi Olimpici. Per essere riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico, i Comitati Nazionali Olimpici devono esercitare la loro attività in conformità alle regole ed agli ideali del movimento olimpico.

I Comitati Nazionali Olimpici hanno lo scopo di incrementare e proteggere il movi­mento olimpico e lo sport dilettantistico. Essi devono collaborare con le organizzazioni nazionali dello sport dilettantistico (Federazioni Nazionali) affiliate alle Federazioni Internazionali, riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico quali enti che difendono e fanno rispettare le regole del dilettantismo.

Un Comitato Nazionale Olimpico non può riconoscere più di una Federazione nazio­nale per ogni sport e, detta Federazione, deve essere affiliata alla Federazione Internazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico.

I Comitati Nazionali Olimpici hanno il dovere, insieme con le Federazioni Nazionali, di organizzare e controllare la rappresentativa nazionale della loro Nazione ai Giochi Olimpici.

 

FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

 

Sul piano mondiale, le Federazioni Sportive Internazionali eser­citano una funzione di organizzazione e amministrazione analoga a quella delle Federazioni Sportive Nazionali sul piano nazionale.

Costituiscono gli elementi di una amministrazione mondiale della pratica sportiva.

Le Federazioni Sportive Internazionali collaborano con il CIO dal quale sono riconosciute. Infine il CIO considera di classe olim­pica altre organizzazioni internazionali tra cui la Federazione Inter­nazionale di Medicina, l’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, la Federazione Internazionale dello Sport Universitario.

 

LO SPORT IN ITALIA

 

C.O.N.I.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

sede

00135 Roma - Piazza Lauro de Bosis, 15

tel. +39 0636851

 

Sorto da un gruppo ristretto di persone sportive, le cui origini risalgono intorno all'anno 1894, in vista della partecipazione alle prime olimpiadi moderne, viene fondato a Roma il 9 e 10 giugno del 1914. E' riconosciuto ente di diritto pubblico con la legge n. 426 del 16.12.1942, oggi abrogata.

Dopo le ultime modifiche normative del D.L. 8 gennaio 2004 (n. 15), che  si ispira alle regole della carta olimpica, è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Esso è un Ente Pubblico, a cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e promuove la massima diffusione della pratica sportiva.

Il massimo organo del CONI è il consiglio nazionale.

Ne è segretario il segretario generale dell'ente.

Del consiglio nazionale fanno, altresì, parte, ai sensi della carta olimpica, i membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale.

Alla direzione ed alla gestione amministrativa del CONI provvede la giunta nazionale.

Alle sedute, inoltre, assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presidente del CONI, eletto dal Consiglio Nazionale, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica e la carica dura quattro anni.

Il bilancio del CONI è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, in quanto ente pubblico, è soggetto a controllo contabile da parte della Corte dei Conti.

Per l’espletamento dei suoi compiti il CONI si avvale anche della Sport e salute SpA (già Coni Servizi SpA). Società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Lo scopo della legge è recitato dall’articolo 4. La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. In particolare, la Società:

a) in base al contratto di servizio di cui all’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine dell’espletamento da parte dell’ente dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attributi dalla legge;

b) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

c) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

d) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale;

e) fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all’oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell’interesse di terzi, gestire nell’ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere le attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva;

f) potrà operare quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all’oggetto sociale anche svolgendo, ove consentito, il ruolo di soggetto aggregatore del mondo sportivo ex art. 9 del D.L. 66/2014 ;

 g) potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.

La Società agirà quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e, in tale qualità, potrà svolgere ogni altra iniziativa connessa alla realizzazione delle attività di cui sopra. Almeno l'ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

 

L’ASSICURAZIONE SPORTIVA

 

Lo sport concepito come mezzo per dare all'uomo un beneficio fisico, rimediando alle conseguenze nocive della sedentarietà, è spesso esasperato, divenendo così dannoso e pericoloso.

Ogni sport ha un pericolo di infortunio.

Vi sono sport che lo hanno in elevato grado, altri per i quali l'infortunio costituisce un evento eccezionale, ma in ogni sport: fattori ambientali, velocità di esecuzione, durata dello sforzo, progressiva riduzione del grado di sensibilità, rappresentano una possibilità concreta di infortunio.

Ci sono poi competizioni nelle quali l'atleta si prodiga oltre il limite della tollerabilità organica e competizioni nelle quali l'atleta deve servirsi di mezzi meccanici con necessità di spingere gli stes­si soventi oltre i limiti tecnici consentiti.

Non sempre basta l'attenta osservazione dei fattori meteorolo­gici, il controllo delle condizioni psicofisiche degli atleti, la razio­nale guidata condotta negli allenamenti, la periodica revisione delle attrezzature, perché l'infortunio non succeda.

Lo spirito di previdenza e di responsabilità nei confronti del singolo e della comunità alla quale apparteniamo, sono presupposti essenziali per un ordinato sviluppo della società.

L'opera di prevenzione e di assistenza non sempre bastano.

Gli infortuni sono spesso inevitabili ed il reinserimento del­l'atleta nella vita normale al termine dell'attività agonistica può essere notevolmente compromesso non solo dallo stato di frustrazione che spesso deriva all'atleta dall'abbandono dell'attività, ma anche da logori, traumi e soprattutto da residuati permanenti con­seguenti ad infortunio.

Anche nello sport, quindi, c'è necessità di protezione e di assi­curazione. E l'assicurazione in genere si inserisce nell'attività spor­tiva come elemento di sostanziale completamento.

Tutela gli atleti, tranquillizza i responsabili e riduce le conse­guenze economiche di malaugurati infortuni.

Quindi, non va trascurata la necessità di coperture assicurative ag­giuntive, facoltative e libere.

Ogni associazione sportiva dovrebbe possedere due forme di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

La prima forma assicurativa dovrebbe assicurare l'associazione nella qualità di organizzatrice di gare o manifestazioni, estenden­dosi la copertura anche agli allenamenti ed alle indispensabili azio­ni preliminari e finali. Inoltre, la garanzia dovrebbe coprire anche la responsabilità civile degli atleti, dirigenti, accompagnatori, alle­natori, ufficiali di gara, pubblico e così via. Comunque, tutti coloro che prendono parte alle gare e alle manifestazioni, nonché tutte le persone comunque proposte, con mansioni di qualunque natura, allo svolgimento e all'organizzazione delle gare e delle manifesta­zioni. Le medesime persone sono considerate « terzi » nei confronti della compagnia di assicurazione.

La seconda forma assicurativa dovrebbe riguardare l'attività di insegnamento, di addestramento e di esercizio sportivo, effettua­ta nell'ambito dei campi e degli impianti sociali sotto la sorveglian­za di tecnici o allenatori incaricati dall'associazione sportiva e, in genere, ogni attività sportiva svolta nell'ambito dell'associazione.

E' bene che l'associazione sportiva estenda la garanzia per le somme che l'associazione stessa sia tenuta a pagare, a titolo di ri­sarcimento, quale responsabile verso i prestatori di lavoro dipen­denti e assicurati per gli in­fortuni sul lavoro. In base a tale garanzia l'assicurazione dovrebbe rifondere all'associazione sportiva assicurata le somme eccedenti l'indennità liquidata a norma di legge.

In materia di assicurazione sportiva, è bene che gli atleti pos­seggano un'assicurazione infortuni e rct (responsabilità-civile-terzi) personale, in particolar modo per le attività amatoriali e libere. Lo stesso per i tecnici, al­lenatori ed insegnanti.

Le associazioni sportive, dove proprietarie o gestori, dovrebbe­ro possedere un'assicurazione rct sulle attrezzature e gli impianti. Devono invece provvedere ad assicurazione i prestatori di lavoro dipendente fuori dai contratti sindacali per infor­tuni, malattia e previdenza.

La legge già obbliga e disciplina l'assicurazione per quanti svolgono la caccia ed un'attività sportiva con autoveicoli, aeromo­bili, natanti e motoveicoli.

Giova ricordare che con Decreto Legge 1° ottobre 2007 n° 159 (G.U. n° 229 del 2.10.2007) l’ente pubblico CASSA DI PREVIDENZA PER  L’ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934 n° 2047, è stato soppresso.

Le funzioni svolte dalla Sportass sono state assorbite dall’INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale e dall’INAIL per quanto attinente al ramo assicurativo. Inoltre tutte le convenzioni assicurative in essere con la Sportass sono state risolte di diritto con data 31 dicembre 2007.

Dal 1° gennaio 2008 tutte le Federazioni e gli Enti, già assicurati con Sportass, provvedono ad assicurare i propri tesserati presso un’assicurazione privata, stante l’obbligo di legge di provvedere all’assicurazione antinfortunistica per tutti coloro che praticano attività sportiva.

Infine, ai cittadini non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si trovano in condizioni di bisogno e iscritti nelle apposite liste, l'assistenza sanitaria è ga­rantita gratuitamente; se invece non si trovano in tali condizioni, possono assicurarsi direttamente versando alle Regioni una somma che li garantisce complessivamente per sé e per i familiari.

Gran parte delle compagnie assicurative stipulano contratti assicurativi: “Sport e Tempo Libero”. Sono polizze che indirizzano all’assicurazione di attività sportive, ricreative e culturali, svolte da singoli o da società, associazioni e circoli, anche a livello professionistico. Sono previsti, in linea di massima, i seguenti ambiti di operatività della garanzia:

A) Ambito Sportivo = La copertura vale quando l’attività viene svolta sotto l’egida di un ente sportivo.

B) Ambito Ricreativo = La copertura vale quando l’attività viene svolta sotto l’organizzazione e controllo di circoli.

Comunque, per guida e consulenza, gli affiliati e tesserati alla Fidal, Comitato Provinciale di Roma, possono rivolgersi a Mario Cotogno, numero telefonico portatile 3357427097.

 

ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

 

Prima della fase esecutiva; cioè dello svolgimento vero e proprio della manifestazione, dobbiamo attraversare due fasi, dalla cui buona realizzazione dipende la riuscita positiva o negativa della manifestazione stessa.

Una volta che la società o l’associazione avrà indetto la manifestazione, stilato un regolamento e un programma, sarà necessario reperire l’impianto sportivo o il luogo dove svolgere la manifestazione con attenta analisi delle reali possibilità di effettuarla.

Allo stesso tempo si stabiliranno tutti quei contatti necessari con gli organismi che possono promuovere, collaborare e partecipare alla manifestazione.

Occorre ricordare che, in questa fase, d’importanza capillare sono i con­tatti per l’utilizzo dell’impianto sportivo e/o le autorizzazioni amministrative per gare su strada e con gli ufficiali di gara.

Autorizzazione per manifestazioni sportive

1° - Va fatta subito una precisazione: la materia varia da regione a regione, da comune a comune.

2° - Per informare chiunque voglia organizzare eventi sportivi di qualsiasi tipo, di seguito, tutti i passi, in modo semplice, da seguire per districarsi negli uffici pubblici.

Non lasciatevi spaventare dalla quantità di informazioni, ma tenete presente che saltare uno dei passi oppure non produrre un documento potrebbe ostacolare la realizzazione dell'evento.

Premessa

In linea di massima: le gare sportive sono soggette alla licenza di cui all’art.68 del Test Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico e cioè quando la manifestazione sportiva è promossa nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Il regolamento di esecuzione del TULPS, infatti, stabilisce che, in tale ipotesi, l'autorità di pubblica sicurezza inviti immediatamente i promotori a munirsi della licenza per pubblico spettacolo e ne informi tempestivamente il Questore.

La licenza non può essere concessa per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche, a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi d’infortunio.

Sempre il regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce poi che, per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico (e quindi soggette alla licenza di cui all’art.68 del TULPS), "come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza il corretto regolamento del giuoco".

Il Ministero dell’interno ha stabilito che per le gare promosse e organizzate dalle federazioni sportive del C.O.N.I. il visto di approvazione delle federazioni stesse sostituisce la comunicazione all’autorità comunale (oggi competente a ricevere la comunicazione essendo trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti concernenti, la licenza di cui all’art.68 del TULPS) del regolamento del gioco. Nell’ipotesi di spettacolo o trattenimento a carattere sportivo, prima del rilascio della licenza, di cui all’art.68 del TULPS, gli impianti e le strutture da utilizzarsi durante lo svolgimento della gara sportiva devono essere verificate dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il rilascio della licenza di agibilità prevista dall’art.80 del TULPS.

Quando invece la manifestazione sportiva ha carattere educativo ed è esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, i promotori devono darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Questo avviso consente all’autorità locale di pubblica sicurezza di vigilare sulla manifestazione e di intervenire qualora la stessa assuma carattere di pubblico spettacolo.

La licenza di cui all’art.68 non esclude però dall’obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalle leggi speciali che regolano le gare sportive.

Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi all’aperto

Se l’iniziativa si svolge all’aperto su Vie e/o Piazze della città.

La richiesta deve essere inoltrata al Sindaco del Comune (Ufficio della Segreteria) e al Corpo di Polizia Municipale.

Le manifestazioni sportive, realizzate su strade ed aree pubbliche, sono disciplinate dal codice della strada, che prevede disposizioni di carattere generale per tutte le manifestazioni e prescrizioni differenziate per i vari tipi di gare.

I promotori di competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli trainati da animali, devono richiedere l’autorizzazione:

a)                  al Sindaco per le competizioni che interessano il territorio di un solo Comune;

b)                 alla Regione (o alle province autonome di Trento e Bolzano) per le competizioni che interessano il territorio di più comuni della stessa zona;

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:

a)                  dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

b)                 dalla regione per le strade regionali; 

c)                  dai comuni per le strade comunali.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

L’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento della gara sportiva, deve richiedere, prima del rilascio della stessa, il nulla osta degli enti proprietari delle strade percorse o attraversate dalla manifestazione. Con questo nulla osta l’ente proprietario della strada esprime una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell’incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale; ogni altra valutazione sulla compatibilità della manifestazione in merito al traffico, alla sicurezza e fluidità della circolazione, all’ordine pubblico e alla sicurezza degli spettatori, compete esclusivamente all’autorità che rilascia l’autorizzazione.

Va fatta anche una specificazione sulla tipologia delle attività, esse infatti vanno divise in:

a) Escursioni ecologiche, passeggiate; camminate, cicloraduni, allenamenti in gruppo o individuali, corse non competitive di medio fondo, fondo e così via;

b) Gare ciclocross, gare mountain bike, camminate, corse e così via;

c) Gare su strada, gran fondo, medio fondo competitive, duathlon e triathlon e così via;

Per ciò che concerne il punto A: se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentramento, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri.

L’iniziativa si deve svolgere nell’osservanza del Codice della Strada ed i singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione al codici della strada.

La comunicazione viene fatta per la presa d’atto e va presentata quanto prima (30 giorni).

In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, fa fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all’Ente proprietario.

In caso di partenza in aree private, si chiede il consenso al proprietario dell’area.

Per ciò che concerne il punto B: se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l’obbligo della richiesta di autorizzazione, ma si deve dare comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso. Se si parte da aree pubbliche si fa domanda all’Ente proprietario della strada. Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, statali, va fatta domanda in bollo come fosse una gara su strada.

Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, delle carrarecce, mulattiere e altro.

Per ciò che concerne il punto C,(gare su strada e così via): va ricordato che per svolgere competizioni su strada servono sempre l’autorizzazione e l’ordinanza di viabilità, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara.

Come fare, per essere in regola:

1.      quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato(in bollo) ed esso emette l’autorizzazione e l’ordinanza di viabilità(in bollo), con indicate tutte le norme da osservare.

2.      Quando una gara si svolge in un solo Comune, ma sono interessate strade regionali, allora la domanda di autorizzazione va inviata alla Regione di competenza che ne emette l’autorizzazione; L’ordinanza di viabilità è emessa dalla Prefettura.

3.      Quando la gara interessa due o più Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla Regione che rilascia l’Autorizzazione e la Prefettura ne rilascia l’ordinanza di viabilità;

4.      Quando la gara attraversa la Regione, ma parte ed arriva nello stesso punto (gare in linea, gran fondo, con stesso punto di partenza ed arrivo) la richiesta di autorizzazione va fatta alla Regione di partenza, che emette l’autorizzazione, mentre la Prefettura ne emette l’ordinanza di viabilità.

In tutti i casi è bene sempre dare comunicazione a tutti i Comuni e Province coinvolte, ai Comandi Polizia Municipale, Carabinieri, Questura, Prefettura.

Alla richiesta di autorizzazione va allegata copia dell’Assicurazione per la manifestazione ed il percorso (dettagliato e planimetrico)

Si ricorda che per qualsiasi manifestazione di cui al punto C, ma anche al punto B e, per quelle equiparate, valgono le norme previste dall’art. 9 del codice della strada e devono essere presenti le scorte tecniche e la carovana composta secondo tali indirizzi.

Per tali manifestazioni, si ricorda inoltre che è obbligatoria l’assistenza sanitaria con medico a bordo.

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Domanda alla Polizia Stradale, al Sindaco o alla Regione

 

Rivolgersi al compartimento o alla sezione competente di zona per la domanda alla Polizia Stradale e per quella rivolta al Sindaco o alla Regione agli uffici comunali e, o regionali.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data della competizione.

La domanda deve essere redatta in carta da bollo (euro 14, 62 o maggiore valore vigente)

L’ufficio deve concludere la pratica entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano per le gare e per quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le autorizzazioni relative a competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il Nulla-Osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.

Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Avverso il provvedimento negativo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Se l’iniziativa si svolge nei parchi o nei giardini della città

L’autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico aree verdi deve essere inoltrata al Sindaco del Comune (Ufficio della Segreteria) e al Corpo di Polizia Municipale.

Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi al chiuso

Le amministrazioni comunali possono mettere a disposizione spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative: sale, edifici, campi e strutture sportive. Gli uffici relazioni con il Pubblico (URP), in linea di massima, hanno le informazioni relative ai principali luoghi pubblici che si possono richiedere per lo svolgimento di manifestazioni. Per ogni spazio vi è una scheda che riporta: referente, ubicazione, destinazione e vincoli d’uso, caratteristiche, periodo di utilizzo, modalità di richiesta e costi.

Autorizzazioni per l’esposizione di materiale promozionale

 (manifesti/locandine)

Le locandine e i manifesti realizzati per pubblicizzare l'evento sono soggetti al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.  

Per esporre materiale promozionale nei luoghi preposti, va apposto un apposito timbro.

Nei comuni il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è svolto da una società oppure in proprio.

Tutte le copie delle locandine/manifesti che si vogliono affiggere devono avere un timbro che verrà apposto presentandole all'ufficio incaricato.

Verrà richiesta una somma, qualora dovuta, in base al numero di copie e alla loro dimensione.

Esenzioni: i volantini con superficie inferiore a 300 cm2 (i fogli tipo A4 hanno una dimensione di oltre 600 cm2) non hanno obbligo di timbro e non sono soggetti a pagamento.

Il manifesto viene esposto a cura della società oppure dall’ufficio incaricato negli spazi pubblicitari comunali. La locandina, invece, dopo essere stata timbrata, deve essere affissa dall'organizzatore stesso dell'evento.

Più si parla dell'evento più avremo affluenza di persone.

È consigliabile utilizzare canali diversi per la promozione.

Oltre a locandine, è bene contattare, a seconda delle disponibilità economiche, gestori di newsletter. Alcuni comuni, ogni settimana, redigono una newsletter indirizzata ai giovani del territorio. Si possono segnalare le iniziative all’indirizzo elettronico.

Anche inviare un comunicato stampa alle redazioni dei quotidiani locali è un ottimo strumento. La redazione se lo riterrà di interesse pubblico menzionerà l'evento nelle pagine del giornale.

Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

Se nell’ambito della manifestazione intendete allestire un punto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande a pagamento.

Domanda di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande su differente modulo per associazione, per società e per ditta individuale.

La modulistica è  disponibile, contattando direttamente gli uffici comunali.

Comunicazione ai Servizi Sanitari, fornendo informazioni sull'evento (organizzatore, luogo, data, tipologia di prodotti somministrati) e informazione scritta all'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuta comunicazione ai Servizi Sanitari.

Se nell’ambito della manifestazione intendete allestire un punto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande gratuite.

Comunicazione ai Servizi Sanitari, fornendo informazioni sull'evento (organizzatore, luogo, data, tipologia di prodotti somministrati, gratuità della distribuzione) e informazione scritta all'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuta comunicazione ai Servizi Sanitari. 

In caso di distribuzione gratuita non vanno presentate ulteriori documentazioni.

È importante presentarsi all'Ufficio Comunale Competente muniti dell’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico.

Una strada più semplice potrebbe essere contattare gli ambulanti di panini, kebab, gelati o altro. In tal caso bisogna assicurarsi che siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e requisiti professionali per le somministrazione di alimenti e bevande (Corpo di Polizia Municipale per occupazione suolo pubblico e Ufficio Attività Economiche per la somministrazione di alimenti a pagamento).

Ufficiali di gara della Federazione Sportiva Nazionale interessata all’avvenimento

Accertarsi della disponibilità e prendere contatti episto­lari, verbali e personali. Inoltre, controllare che la richiesta sia stata accolta, tenerli tempe­stivamente informati di tutti i dati logistici, organizzativi e tecnici della manifestazione.

 

LA PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NELLA SUA ESSENZA

 

Siamo giunti alla seconda fase.

La società prepara la manifestazione nella sua essenza.

Calendarlo o programma orario

Si tenga ben presente di non togliere nulla di spettacolare e tecnico alla manifestazione stessa e porre la maggior attenzione alla stesura del regolamento.

Un regolamento che si rispetti deve contenere:

1.      La società o l'Ente che indice ed organizza la manifestazione.

2.      Denominazione della manifestazione.

3.      La data e lo svolgimento.

4.      La località.

5.      Formula di svolgimento od il programma gare.

6.      Norme di partecipazione e di ammissione.

7.      Modalità e termini per i reclami.

8.      Premiazioni.

9.      Il preciso riferimento alle norme federali, salvo che queste non siano già contemplate o in contrasto.

10.  I regolamenti si concluderanno con il seguente articolo: “L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante o dopo le gare agli atleti e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa”.

Premi

Prendere contatti episto­lari, verbali e personali con le autorità locali, regionali, nazionali e con gli uffici pubbliche relazioni o pubblicità di aziende, industrie e cosi via.

Fase esecutiva

Si dovrà essere il più possibile aderente ai regolamenti; avvisare con pe­riodicità e tempestività i partecipanti, stendere i comunicati ufficiali con esattezza e proprietà; assicurarsi la presenza degli ufficiali di gara; le controversie giu­dicate con ponderatezza ed equità; reprimere con severità accenni di indisci­plina, ineducazione e insofferenza.

E' di questa fase la premiazione.

Deve essere compiuta con decoro e so­lennità, far conoscere le gioie degli sforzi dell'atleta e delle fatiche dell'alle­natore ed invogliare sempre più alla pratica sportiva.

E' bene lasciare un ri­cordo per tutti; dagli ufficiali di gara, all'ultimo arrivato.

E' un compenso che si conviene nello sport dilettantistico e educativo.

Formule di svolgimento

Di questa fase fanno parte le formule di svolgimento.

Sono innumerevoli.

Quelle che seguiranno sono le più comuni ed offrono praticità e spettacolo nella realizzazione della manifestazione.

Girone all'italiana

La formula può avere svolgimento: semplice, dove le squadre si incontrano una sola volta, all’italiana, con partite andata e ritorno.

Per avere una impostazione precisa bisognerà conoscere il numero delle giornate di gara ed il numero totale delle competizioni.

Il primo si ricava dal numero delle squadre che prendono parte. Se questo è pari sarà il numero in­feriore immediatamente dispari.

Il numero andrà raddoppiato qualora si vo­gliano incontri di andata e ritorno.

Dove il numero delle partecipanti fosse elevato si formeranno uno o più gironi.

Il numero degli incontri si ricava con la seguente formula:

x = n. ( n — 1 )

dove

n indica il numero delle squadre:

x il numero delle partite.

Qualora si preveda un girone all'italiana, il prodotto (x) andrà diviso per due.

Cioè x = n. ( n — 1 )

                        2

Compilazione del calendario di gara

Richiede la massima attenzione.

Si tengano sempre in debita considera­zione le esigenze e le disponibilità delle squadre e dell'organizzazione.

La formula relativa è la seguente :

1 ) Numerare le squadre partecipanti. Il numero delle partecipanti deve essere sempre dispari. Qualora fosse pari si consideri il numero dispari imme­diatamente precedente.

2) Disporre i numeri dall'alto al basso (la prima metà) e dal basso verso l'alto (la seconda metà).

Il numero dispari in basso rimarrà per proprio conto. Se il numero delle squadre sarà pari, il numero dispari isolato sarà accoppiato con quest'ultimo di volta in volta, tenendo presente il fattore campo (in casa e fuori casa).

3) Far ruotare i numeri da destra a sinistra per ottenere gli incontri della seconda giornata; per la terza giornata altra rotazione fino a compi­mento del giro.

Esempio

Andata e ritorno

3 partecipanti

Giornate di gare 6

Incontri 6

la giornata       2a giornata       3a giornata      4a giornata       5a giornata      6a giornata

1-3       3-2                   2-1                  3-1                  2-3                   1-2

2 rip.             1 rip.                       3 rip.                          2 rip.            1 rip.               3 rip.

Andata e ritorno

4 partecipanti

Giornate di gara 6

Incontri 6

1-3       3-2                   2-1                  3-1                  2-3                   1-2

2-4       4-1                   3-4                  4-2                  1-4                   4-3

In caso di girone andata e ritorno si invertono i nominativi.

Classifica

Gli elementi di una classifica sono:

a ) nome della squadra ;

b) numero delle partite disputate;

c) numero delle partite vinte;

d) numero delle partite pareggiate (se previsto);

e) numero delle partite perse;

f) nu­mero set vinti (se previsto);

g) numero set persi (se previsto);

h) numero punti fatti;

i) numero punti subiti;

l) punti in classifica.

In caso di parità in classifica, i criteri di valutazione mutano di sport in sport.

A tal riguardo invitiamo a consultare le pubblicazioni ed i regolamenti tecnici delle singole federazioni sportive nazionali.

Eliminazione diretta

La caratteristica di tale formula è quella di svolgere la manifestazione nel più breve tempo e con la partecipazione di molti. In tale tipo di manifesta­zione per la compilazione del tabellone si devono conoscere bene due principi basilari: la regola degli aspettiti e la sistemazione delle teste di serie.

Regola degli aspettiti

Con questa regola si vuole ottenere che il se­condo turno dell'eliminazione comprenda un numero di partecipanti pari ad una potenza di due (4, 8, 16, 32 e cosi via), qualora inizialmente gli iscritti non siano di numero pari. Per consuetudine gli aspettiti vanno posti all'inizio ed al termine del tabellone; ma può usarsi altro sistema, purché non si consi­derino aspettiti le teste di serie.

Teste di serie

Il significato di tale principio è che un numero di parte­cipanti per il loro valore tecnico o secondo criteri di classifica non viene sor­teggiato e sistemato preventivamente nel tabellone. Questo per evitare che ì più forti s'incontrino fra di loro nei primi turni.

Il numero delle teste di serie varia a secondo del numero dei parteci­panti; tuttavia sarà sempre di due o di potenza di due.

Nel sistemare sul tabellone preventivamente i partecipanti si tenga pre­sente nei primi turni di non far incontrare i pari valore ed atleti o squadre della stessa società. Inoltre si dovrà tener presente:

  1. La testa di serie numero uno va posta in basso; se vi sono aspettiti al primo posto in basso del secondo turno.
  2. La testa di serie numero due va in alto; se vi sono aspettiti al pri­mo posto in alto del secondo turno.
  3. La testa di serie numero tre in alto; la quattro e la cinque in basso; la sei e la sette in alto; la otto in alto.

Osservati questi principi, si procederà al sorteggio disponendo i parteci­panti dall'alto al basso del primo turno fino al compimento di questo e pas­sando successivamente al secondo, sempre con ordine: alto, basso.

Eliminazione

In questo tipo di formula, il partecipante, per essere eliminato deve essere sconfitto due volte.

Si hanno le identiche caratteristiche dell’eliminazione diretta con le regole degli aspettiti e delle teste di serie. La differenza è nel tabellone che comprende due parti distinte. La parte superiore identica a quella dell’eliminazione diretta; l’inferiore dove passano i partecipanti che di volta in volta vengono sconfitti con le stesse caratteristiche della formula diretta.

Schema per torneo o manifestazione sportiva a carattere ludico motoria giovanile e amatoriale

L’associazione sportiva ------------------------------------------------------------- indice ed organizza (1)---------------------------------- di (2) -------------------------------------------------

Possono partecipare tutte le associazioni affiliate(3) ------------------------------------ per l’anno ---------------------------ed i cui atleti/e siano in regola con il tesseramento, l’assicurazione e le disposizioni sulla tutela sanitaria.

Sono equiparati ai partecipanti sopraindicati gli appartenenti a federazioni, enti, associazioni ed a società sportive della Comunità Europea e in generale dei Paesi Europei.

Ogni partecipante è tenuto a leggere attentamente il regolamento e ad uniformarsi alle sue indicazioni, particolarmente per ciò che riguarda ---------------------------------------------------------(4)

L’organizzazione si riserva di stabilire la formula di svolgimento ad iscrizioni avvenute (5)

oppure

il programma orario e delle gare è il seguente: ----------------------------------------------------------------

Le iscrizioni si ricevono presso ------------------------------- nei giorni -------------------------------------- dalle ore -------------- alle ore --------------- e devono essere accompagnate dalla tassa di euro ---------

La cauzione è di euro ----------------------------- ed è restituibile al termine della (6) ---------------------

La tassa arbitrale è fissata in euro --------------- a partita ed è a carico delle associazioni sportive (7).

Non è ammesso alcun reclamo, salvo quelli riguardanti l’età dei partecipanti e, o il tesseramento.

Premi (8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme (9) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti ad atleti, tecnici, allenatori, dirigente e, o terzi, prima, durante e dopo le gare, tranne quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino (10) --------------------------------------------

1)      Un torneo, una manifestazione, una gara e così via.

2)      Indicare la disciplina sportiva o l’attività sportiva.

3)      Indicare la federazione sportiva e/o l’ente sportivo.

4)      Le note organizzative, le difficoltà del percorso, le richieste e così via.

5)      Oppure indicare la formula di svolgimento o il programma orario e gare.

6)      Come al punto 1 e per le discipline e/o per le attività sportive per cui è prevista.

7)      Solo per le discipline e/o le attività sportive previste.

8)      Fare l’elenco dei premi.

9)      Citare la sigla della federazione sportiva e/o dell’ente sportivo.

10)  Come al punto 8.

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE

o

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

Per accelerare le relazioni con la pubblica amministrazione oppure riduce i disagi causati dalle procedure burocratiche, in alternativa ad un certificato rilasciato dalla pubblica istruzione, un cittadino può presentare una dichiarazione firmata da se stesso che attesti requisiti personali e circostanze. Dichiarazione riconosciuta dalla legge: DPR 445/200 e la mancata accettazione costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Si può dichiarare:

= data e luogo di nascita;

= residenza;

= cittadinanza;

= godimento dei diritti civili e politici;

= stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

= stato di famiglia;

= esistenza in vita;

= nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

= iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

= appartenenza a ordini professionali;

= titolo di studio, esami sostenuti;

= qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

= situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

= assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

= possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

= stato di disoccupazione;

= qualità di pensionato e categoria di pensione;

= qualità di studente;

= qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

= iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

= tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

= di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

= di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

= di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;

= qualità di vivenza a carico;

= tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

= di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere

comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Invece sono certificati che non possono essere sostituiti da dichiarazione:

= medici;

= sanitari;

= veterinari;

= di origine;

= di conformità CE;

= di marchi;

= di brevetti.

La dichiarazione o autocertificazione generica può essere presentata da:

= cittadini italiani,

= cittadini di paesi che fanno parte dell’Unione Europea,

= cittadini che, non essendo cittadini UE, sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, e i cui dati sono limitati a quelli certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Può essere presentata anche da persona diversa dalla principale-interessata.

Questi i casi:

= Minore, per il quale l’autocertificazione è rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà.

= Quando ci si riferisce a qualcuno che ha una riconosciuta incapacità di intendere e di volere a causa della pazzia, in questo caso la dichiarazione deve essere redatta dal suo tutore legale.

= Persona incapace, per la quale l’autocertificazione può essere redatta personalmente ma con l’assistenza del curatore.

= Persona analfabeta o che non può firmare, per la quale la dichiarazione deve essere fatta davanti a un pubblico ufficiale.

La dichiarazione o l’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce e precisamente:

= per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;

= per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

E si può usare:

= Nelle relazioni con le amministrazioni pubbliche, come scuole, autorità locali. In effetti, il nuovo regolamento sui certificati e le dichiarazioni alternative è entrato in vigore nel gennaio 2012, facendo riferimento all’articolo 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Da quella data, il certificato è valido solo nel rapporto tra privati, e la pubblica amministrazione non può più richiedere o accettare il certificato. Ciò significa che i certificati devono essere sempre sostituiti da un’autocertificazione.

= Nelle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici, come le Poste, l’Enel, l’Aci e le società del gas.

= Nelle persone private. Sì, prima dell’entrata in vigore del decreto, secondo le disposizioni dell’articolo 2 del D.P.R. 445/2000, attualmente presenti solo nel decreto 76/2020, trasformato nella legge 120/2020. Le condizioni per il consenso delle persone coperte dal documento sono state eliminate dall’articolo 2, aprendo così la strada all’accettazione universale dell’obbligo di autocertificazione.

Con il decreto legge numero 76/2020, trasformato nella legge numero 120/2020, qualsiasi persona, privata o pubblica, è obbligata ad accettare le autocertificazioni e ha il diritto di effettuare controlli sull’autenticità delle autocertificazioni ricevute.

 

Normativa di riferimento

 

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a il_______________________

a ________________________________________ residente a _____________________________________________

in Via __________________________________________________ n. _____________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

 

DICHIARA

 

= di essere nato/a a ___________________________________________ il __________________________________

= di essere residente a ____________________________________________________________________________

in via/piazza ______________________________________________________________ n. ____________________

= di essere cittadino/a _____________________________________________________________________________

= di godere dei diritti politici;

= di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato/a con…, vedovo/a di…, già coniugato)

________________________________________________________________________________________________

= che la propria famiglia convivente è composta da:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

= di dare atto della propria esistenza in vita;

= che il/la figlio/a ________________________________________________________________________________

è nato/a a ______________________________________________________ il ______________________________

= che (coniuge, ascendente o discendente) _____________________________________________________________

è deceduto/a a ___________________________________________________ il _______________________________

= di essere iscritto/a nell'albo/registro/elenco: ___________________________________________________________

= di appartenere al seguente ordine professionale: _______________________________________________________

= di essere in possesso del titolo di studio di: ___________________________________________________________

conseguito il _________________________ presso _____________________________________________________

= di aver sostenuto i seguenti esami: __________________________________________________________________

= di essere in possesso della seguente qualifica professionale di specializzazione/abilitazione _____________________

= che propria situazione reddituale e/o economica è la seguente: ____________________________________________

= di avere assolto ai seguenti obblighi contributivi: ______________________________________________________

= che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente: _________________________________________________

= di essere disoccupato/a;

= di essere titolare delle seguenti pensioni:

n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________

n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________

n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________

= di essere studente iscritto a: _______________________________________________________________________

= di essere il legale rappresentante/tutore/curatore di: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

= di essere iscritto presso la seguente associazione/formazione sociale: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

= di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di: __________________________________________

________________________________________________________________________________________________

= di non aver riportato condanne penali;

= di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

= di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

= che l'ente, del quale è il rappresentante legale, non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le

sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

= di essere a carico di ______________________________________________________________________________

= di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri di stato civile: ___________________________

________________________________________________________________________________________________

= di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Luogo e data, ____________________________________

 

Il/La dichiarante

______________________________________________

 

LA CACCIA

 

L’attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica.

La legge 157, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato.

Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia.

Il fondamento della legge 157 è innovativo rispetto alla precedente legge 968/77: la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.

Lo stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta “licenza di caccia”) al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa. Ne consegue l’inesistenza, in Italia, di un “diritto alla caccia”: l’esercizio dell’attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Che cos’è la selvaggina

Per selvaggina (o cacciagione) si intende qualsiasi animale selvatico o inselvatichito cacciato a scopo alimentare. Questi animali possono essere occupati, perché non sono di proprietà di alcuno E’anche il nome generico riservato alle prede catturate nella pratica della caccia sportiva.

Le specie animali che rientrano nel gruppo della selvaggina variano moltissimo a seconda della zona, e possono essere classificate in base alla dimensione e alla classe biologica.

Non tutti gli animali possono essere cacciati. La legge stabilisce quali sono gli animali stanziati, protetti. Si dice selvaggina stanziale quella non di passaggio, stazionaria, che fa parte del patrimonio

La legge precisa che in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o cattura. Inoltre, il cacciatore che scova e stana l’animale ha un diritto su questo, anche quando lo insegue, in modo da mantenere un contatto o collegamento. Se il cacciatore desiste o perde il collegamento, l’animale diventa nuovamente “cosa di nessuno”. Qualora l’animale è palesemente ferito, appartiene al feritore. Si dice che l’animale è palesemente ferito quando è minorato nei suoi movimenti naturali. In terreno bandito o riservato, la selvaggina appartiene al proprietario o al titolare della concessione che fissa le regole che gli ospiti debbono rispettare

Licenza di porto di fucile per uso caccia

A partire dal 14/09/2018 la licenza di caccia ha la durata di 5 anni (primo rilascio/rinnovo).

Per le licenze di caccia che hanno data di rilascio/rinnovo anteriore al 14/09/2018 la durata è di 6 anni. Non viene rinnovata automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità.

Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.

Il modulo di richiesta, è disponibile presso Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

Alla richiesta si deve allegare:

Rinnovo

La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 5° anno per quelle rilasciate a partire dal 14/09/2018, mentre per quelle rilasciate/rinnovate prima di tale data, la licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno.

Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che deve essere versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza.

Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.

Assicurazione

Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. 

La legge prevede un massimale di € 903.283,12 di cui euro € 677.462,34 per ogni persona danneggiata e € 225.820,78 per danni ad animali e cose.  

È inoltre prevista una polizza infortuni con massimale di € 90.328,31.

Il cacciatore deve avere sempre con se la polizza di assicurazione, oltre alla licenza.

Le associazioni venatorie proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Lo stesso i sindacati dei cacciatori e una gran parte delle compagnie assicurative che offrono polizze sull’esercizio della caccia.

Tesserino venatorio

Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono:

a) possesso della licenza di caccia, b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale e c) pagamento per l’A.T.C.

E’possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.

Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.

Norme di riferimento: legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Carta europea d’arma da fuoco

La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di portare e trasportare, all’interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.

La Carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. Infatti la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.

I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purchè in possesso delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività.

La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibile presso gli stessi Uffici.

Alla richiesta si deve allegare:

https://www.poliziadistato.it/articolo/306

(modello da scaricare per la richiesta di rilascio della carta verde).

Limiti attività venatoria

Periodi

La caccia in Italia è consentita dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto del calendario venatorio emesso da ogni Regione. A seconda delle Regioni e dei periodi, si può cacciare dai 3 ai 5 giorni la settimana.

Zone di caccia e animali cacciabili

Qualora in una determinata zona viga un divieto di caccia, se l’ente pubblico provvede alla tabellazione della zona, tale divieto di caccia si presume noto e la P.A. non deve dimostrare la sua conoscenza da parte del trasgressore. Senza la tabellazione, invece, è la P.A. che deve dimostrare che, nonostante tale mancanza, il trasgressore fosse a conoscenza del divieto (sulla base di elementi di fatto quali, a titolo esemplificativo, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l’abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati e, in genere, le peculiari modalità dell’azione).

Gli animali selvatici sono di proprietà e sotto la tutela dello Stato, che regola in maniera precisa quali sono le specie cacciabili in Italia. Tutte le attività che non seguono le rigide regole sono da considerarsi di bracconaggio. Le leggi per la protezione delle specie e le attività sono disciplinate per ogni singola regione dai Calendari Venatori che cambiano ogni anno per permettere alle specie di ripopolarsi, ma anche per controllare quelle che si riproducono in modo incontrollato.

Alcuni tipi di mammiferi sono considerate specie protette, per cui non è possibile cacciare:

lupi, sciacalli, orsi, martore, puzzole, lontre, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutti i cetacei, cervo sardo, camoscio d’Abruzzo

Per gli uccelli invece, le specie protette sono:

marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.

Divieti

E' vietato a chiunque:

   a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

   b)  l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

   c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

   d)  l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

   e)  l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia   richiesto   a   giudizio   insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "Zona militare - Divieto di caccia" - "Monumento ... - Divieto di caccia";

   f)   l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

   g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di

fucile   da   caccia  con  canna  ad  anima  liscia,  o  da  distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e  stabili adibiti  ad  abitazione  o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle  poderali  ed interpoderali;  di  funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

   h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

   i)  cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

   l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;

   m)  cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 km/h;

   n)  cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

   o)  cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

   p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

   q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;

   r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;

   s)  l'esercizio  della  caccia  nei  fondi  chiusi  da  muro, rete metallica o altra effettiva chiusura,  di  altezza  non  inferiore  a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità  di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a  cura del   Corpo   forestale   e   di   vigilanza  ambientale,  su  parere dell'Istituto regionale per la  fauna  selvatica,  soltanto  ai  fini della   protezione   delle  colture;  la  fauna  selvatica  stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;

   t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 6 della presente legge;

   u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi,

uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art.  6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;

   v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6;

   z)  usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con  o  senza amplificazione del suono;

   aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

   bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;

   cc) l'uso di armi munite di silenziatore;

   dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;

   ee) l'uso del furetto;

   ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

   gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte   salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

   hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma   restando   l'applicazione dell'art.  635 del codice penale;

   ii)  usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;

   ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

 

LA PESCA SPORTIVA

 

Ai sensi del regolamento n. 302/2009 della Comunità Europa abbiamo due distinte definizioni di pesca:

La pesca sportiva che è la pesca praticata da chi aderisce a un’organizzazione agonistica oppure da chi ha una specifica licenza riconosciuta a livello nazionale.

La pesca ricreativa che è la pesca praticata da chi lo fa semplicemente nel tempo libero, senza appartenere ad alcuna associazione e senza avere licenza di pesca.

In ambedue le pratiche il pescatore non puoi vendere il suo pescato e la commercializzazione è vietata.

Sia la pesca sportiva che quella ricreativa possono essere divise in ulteriori sottocategorie:

•          Pesca su barca;

•          Pesca su terra ferma;

•          Pesca in mare;

•          Pesca subacquea.

Decreto ministeriale 6 dicembre 2010

In base al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), chi pescatore, sportivo o ricreativo, deve fare apposita comunicazione al Ministero valendosi del sito. In questa comunicazione si devono indicare: i propri dati; il tipo di pesca e le regioni in cui si pratica l’attività. Fatta la registrazione e stampato il permesso - patentino che si deve portare sempre con se, inserito in un foglio plastificato, per evitare che si rovini, ogni volta che si va a pescare, perché se le autorità lo chiedono deve essere esibito. Qualora non si provveda a fare la comunicazione, in caso di controllo, le autorità inviteranno a farla entro 10 giorni, altrimenti si incorre in una multa fino a 2.000 euro.

La validità del permesso è triennale e, alla scadenza, deve essere rinnovato (qualora si intenda continuare con l’attività di pesca). Rinnovo che può essere fatto: tramite associazioni ed enti riconosciuti di pesca; tramite la Guardia Costiera o le Capitanerie di Porto, effettuando la dichiarazione di pesca sportiva o ricreativa; sul sito del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

La comunicazione è veramente semplicissima da fare e può farsi anche da casa.

Tramite questa comunicazione, il Ministero rileva l’importanza, l’interesse delle persone alla pesca in mare, nei fiumi e nei laghi e la tipologia di pesca effettuata per zone e conosce tutti i pescatori, sia quelli che lo fanno per sport che per hobby, quindi un censimento.

La comunicazione, come il permesso che si ottieni, sono gratuiti. Non si deve pagare nulla: si tratta solo di una semplice comunicazione che si deve fare al Ministero.

In caso di problemi durante la registrazione scrivere a censimentopescasportiva@politicheagricole.it.

Pescare in mare o in acque interne 

Può essere un’attività di tipo professionale, oppure sportiva dilettantistica a scopo ricreativo.

Fatto sta, che la legge disciplina in maniera precisa questa tipologia di attività, in modo che tutto avvenga secondo regole ben precise.

Pesca professionale

La licenza di pesca è la concessione accordata dal Ministero delle Politiche Agricole, che ti autorizza a esercitare la pesca in modo professionale. La legge prevede licenze speciali per chi effettua le seguenti attività:

In caso di nave da costruire oppure da comprare oppure da adeguare alle caratteristiche richieste, occorre chiedere il nulla osta al Ministero.

Pesca in mare dilettantistica sportiva

Per la pesca in mare a scopo dilettantistico non occorre una licenza, sia che si peschi da terra o da natante. Occorre soltanto richiedere un permesso obbligatorio, gratuito. Richiedere il permesso è molto semplice e si deve solo registrarsi al link del sito del Ministero Politiche Agricole. Dopo essersi registrati, stampare l’autorizzazione e ricordarsi di portarla con se quando si va a pesca in mare, altrimenti potresti incorrere in una multa abbastanza salata, più dell’acqua di mare, che arriva fino a 2.000 euro.

Pesca di Tipo B, in acque interne

E’ la pesca dilettantistica in acque interne (fiume, lago), ossia non svolta in modo professionale, ma al solo scopo ricreativo. 

Nel corso degli anni, sono cambiate molte cose in merito ai documenti, licenze e tasse da pagare per la pesca dilettantistica.

Ogni regione regola in maniera diversa il rilascio della licenza per la pesca di tipo B. Alcune regioni hanno abolito la licenza stessa e prevedono solo il pagamento di una tassa (in pratica se vai a pescare, devi portare con te solo il tuo documento di identità e la ricevuta del bollettino di pagamento, null’altro).

In altre regioni invece occorre chiedere la licenza di tipo B. Per farla rivolgersi alla propria regione.

Pesca prendi e rilasciaCatch and Release

E’ una filosofia di pesca diffusasi da pochi anni che svincola definitivamente la pesca sportiva dalla sua anziana parente commerciale e "nutrizionale".

Diffusasi recentemente, è oggi applicata da un numero sempre crescente di pescasportivi e consiste nel rilasciare il pescato immediatamente dopo la cattura, procurandogli meno danni possibile. La pratica del Catch and Release è particolarmente diffusa nelle tecniche di pesca a mosca, spinning e carp fishing, e adotta una serie di regole per recare il minor danno possibile al pesce catturato: utilizzare ami singoli senza ardiglione, bagnare le mani prima di toccare il pesce per liberarlo e maneggiare il pesce il meno possibile; l'ideale sarebbe liberarlo senza toglierlo dall'acqua e senza toccarlo, facendo leva unicamente sull'esca o sull'amo.

Questa filosofia sembra piacere anche ad alcune associazioni ambientaliste che, come ad esempio nel caso del fiume Nera, appoggiano o addirittura si fanno carico dell'istituzione di tratti di fiumi o torrenti riservati al No-kill, per pescare nei quali è spesso necessario pagare una quota, a volte anche rilevante, per ottenere un permesso oltre l'ordinaria licenza di pesca.

Altre associazioni animaliste considerano il "No-kill" come una pratica inutile e sadica che, anche se quasi mai porta alla morte immediata dell'animale, gli infligge comunque inutili sofferenze solo per appagare il protagonismo del pescatore. Secondo questa corrente di pensiero la pesca, a prescindere da come venga praticata, non è uno sport, ma solo violenza ed il No-Kill sarebbe una tortura poco accettabile sotto tutti gli aspetti.

Limiti all’attività

La pesca è vietata con esplosivi, corrente elettrica, sostanze a stordire o uccidere e commerciare i pesci così storditi o uccisi. Inoltre pescare in acque soggette a riserva o concesse a scopo di piscicoltura senza consenso; sbarrare con reti o altri mezzi fissi o mobili, più della metà del corso o bacino d’acqua; pescare o commerciare pesci nell’epoca del divieto, pescare o commerciare pesci di misure inferiori alla prescritta pescare con reti o attrezzature non autorizzati; pescare con reti a meno di 40 metri di distanza dai ponti, sbocchi canali, cascate e così via. Per la canna con uno o più ami e per la tirlindana la distanza minima è di m. 1. Ed ancora, prosciugare il fondo dei bacini o corsi d’acqua a scopo di pesca; pescare durante le asciutte; pescare con le mani, frugando sotto le rive, pescare con reti collegate fra loro.

Pesca subacquea

La pesca subacquea è considerato un vero e proprio sport e regolamentato dal decreto n° 1639/1968 e successive modifiche ed è aperta a tutti, ma non esiste alcun tipo di formazione per informare i pesca-sportivi su cosa è vietato e cosa no.

Per essere considerato un pescatore subacqueo il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole) ha emesso nel 2010 un decreto che obbligo chiunque svolga la pesca in apnea a registrarsi al censimento dei pescatori sportivi con il rilascio di una ricevuta da tenere sempre con se durante lo sport praticato.

Le importanti regole da rispettare per i pescatori subacquei

Limite di 5Kg di pesce pro capite - Ogni pescatore non può catturare più di 5 kg di pesce. Tale regola vale anche per i pescatori sportivi.

Divieto di pesca di crostacei e molluschi

500 metri dai bagnanti e 100m da imbarcazioni di pesca professionale e da attrezzi da pesca

Il divieto di pescare tra i bagnanti è assoluto, come la pesca in zone protette che siano riserve marine o parchi naturali.

Il divieto di pesca è esteso anche nella zona di mare di regolare transito, ovvero dove ci sono navi in uscita oppure in entrata da zone di ancoraggio o dai porti.

Ricordate di mantenervi a debita distanza da attrezzi da pesca professionale. Almeno 100m da reti palamiti e nasse. Oltre ad arrecare un danno ai pescatori professionali potreste rischiare seriamente di rimanere impigliati nelle reti o nel cordame.

Infine, bisogna avere una distanza dalla boa segna sub di massimo 50 metri.

Caricate e sparate solo in acqua

La pesca subacquea notturna è vietata.

La pesca sub è autorizzata dall’alba al tramonto.

Le bombole sono per i subacquei - La pesca con le bombole è assolutamente vietata nel 80% dei mari e degli oceani del pianeta.

Almeno 16 anni per l’utilizzo del fucile

Ritrovamento di oggetti bellici, relitti o oggetti di interesse storico

In questo caso il pescatore è obbligato a chiamare la Guardia Costiera per segnalare i ritrovamenti.

Le multe

Ecco cosa si rischia a non rispettare le regole e superare la cattura pro capite massimale disposta dal Mipaaf

Oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro

Oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro

Oltre 50 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 e 50.000 euro

Anche se queste regole possono stare strette, state certi che sono state fatte per salvare la vita oltre a proteggere le specie marine in pericolo.

Ultimo ma non importante dettaglio: è assolutamente vietata la vendita proveniente dalla pesca sportiva. 

La Fipsas

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato

Con l'emanazione del D. Lgs. 242/99 (meglio conosciuto, dal nome del Ministro proponente, come Decreto Melandri), la Federazione perde la propria natura di organo del Coni ed acquista, al pari di tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, natura di Associazione con personalità giuridica di diritto privato, cui è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Essa è costituita da Tesserati singoli e Società, Associazioni ed Organismi sportivi affiliati che hanno per fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e delle attività di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna, sia in forma agonistica che amatoriale.

La FIPSAS è stata riconosciuta inoltre "Associazione di protezione ambientale"

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato, con nota 28 ottobre 2004, che la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee è stata riconosciuta "Associazione di protezione ambientale" di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349, e successive modificazioni.

 

LA NAUTICA

 

Il mare ha il suo codice e le sue regole.

Il Decreto Ministeriale N. 146 del 29/07/2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005 (codice della nautica da diporto) divide le imbarcazioni in:

“natanti” ovvero barche a motore e a vela di lunghezza inferiore ai 10 metri;

“imbarcazioni” ovvero le barche a motore o a vela di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;

“navi da diporto”, ovvero unità superiori ai 24 metri di lunghezza.

Costruzione ed immatricolazione

La normativa italiana vigente per la costruzione e l'abilitazione alla navigazione di una barca fa riferimento a due leggi: la "Legge 11 febbraio 1971 n. 50" e la "Legge 8 luglio 2003, n.172".

Quindi abbiamo due casi: barca interamente autocostruita e barca costruita da un cantiere (anche parzialmente)

Barca autocostruita

Non necessita della marcatura CE e fa riferimento alla vecchia legge 50/71 sul diporto e successive modificazioni e in parte alla nuova legge 172/03. Se la barca è di lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri, può essere un natante e non ha bisogno dell'iscrizione al RID (Registro Imbarcazioni Diporto). In teoria con la stessa barca inferiore a 10 metri, se si intende navigare entro 6 miglia dalla costa, non c'è la necessità di dichiarare la costruzione a nessuno. Conviene comunque fare almeno una autocertificazione. Se, con la stessa barca, si intende navigare entro le 12 miglia, si dovrà far richiesta a un "organismo notificato" (RINa, Der Noske Veritas, ANCCP, Istituto Giordano o Udicer) per la visita di collaudo, che abiliterà la barca a navigare oltre le sei miglia (ma non oltre le 12 perché è ancora natante). Per il collaudo sono previste una prova di galleggiabilità e una di prova di stabilità. Per navigare senza limiti si dovrà iscrivere la barca al RID. La barca non sarà più un "natante", ma una "imbarcazione", con immatricolazione e licenza di navigazione. La richiesta dovrà essere presentata alla "Capitaneria di Porto" o presso un "ufficio circondariale Marittimo". Può essere "natante" una barca con lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri. Una barca con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri può essere solo imbarcazione. Può essere "imbarcazione" una barca con lunghezza fuori tutto superiore ai 5 metri, con bordo libero di almeno 50 centimetri, che superi il collaudo per la navigazione senza limiti e ottenga il numero di matricola con l'iscrizione al RID.

Barca costruita dal cantiere

Necessita della marcatura CE e fa riferimento solo alla nuova legge 172/03.  La marcatura CE è di esclusiva competenza del cantiere. Sarà quindi il cantiere ad espletare tutte le procedure per ottenere l'omologazione della barca alle norme CE.

I limiti di navigazione per le barche con marcatura CE non sono dati da una distanza definita dalla costa, ma da un più generico tipo di navigazione e soprattutto dallo "stato del mare", secondo quattro categorie di progettazione: 

A. in alto mare: 

progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza 

significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti.

B. al largo: 

progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può 

raggiungere 4 m.

C. in prossimità della costa: 

progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari 

a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.

D. in acque protette: 

progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa 

delle onde può raggiungere 0,50 m.

Le barche con marcatura CE devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento ed altri requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. Anche nel caso di costruzione in cantiere, la barca può essere "natante" se la lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri e "imbarcazione" se la lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri.

Se con una barca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri si intende navigare in acque internazionali (stabilite per convenzione oltre le 12 miglia), questa dovrà essere  iscritta al RID come "imbarcazione". 

Immatricolazione ed Iscrizione

Secondo la legislazione italiana l'immatricolazione è obbligatoria solo ed unicamente per le imbarcazioni, ossia tutte le unità dotate di scafo lungo tra i 10 e i 24 metri e per le navi da diporto, di lunghezza maggiore ai 24 metri. La tariffa per l’iscrizione di scafo nuovo o re-iscrizione è di 35,38 euro (più 16 euro di marca da bollo).L'immatricolazione obbliga l'armatore a dotare l'imbarcazione di precisi equipaggiamenti e di sottoporli a controlli periodici e a presentare la seguente documentazione: patente nautica, estratto del RID, licenza di navigazione, certificato di sicurezza, dichiarazione di potenza, assicurazione, licenza RTF, marcatura.Imbarcazioni e navi da diporto devono essere iscritte nell'archivio telematico centrale a cura del proprietario presentando il titolo di proprietà.

La licenza di navigazione e il certificato di sicurezza

La licenza di navigazione per le navi e le imbarcazioni da diporto deve riportare il numero e la sigla di iscrizione oppure il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell’unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa. La licenza di navigazione deve, perciò, essere conservata a bordo, unitamente agli altri documenti prescritti, in originale o in copia autentica e, in caso di furto, smarrimento o distruzione, dovrà essere conservata a bordo la relativa denuncia: questa, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni.

Un’importante novità sta nel fatto che le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo STED con licenza provvisoria di validità non superiore a sei mesi. In caso di modifiche del tipo o delle caratteristiche principali dello scafo o, ancora, dell’apparato motore, la licenza di navigazione deve essere rinnovata, presentando i documenti relativi allo Sportello telematico del diportista che procede al rinnovo entro 20 giorni. Nel frattempo, per la durata massima di 20 giorni, la licenza potrà essere sostituita dalla ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti.

Il certificato di sicurezza per le navi e le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e deve essere conservato a bordo.

Sigla e numero d’iscrizione

Numeri e lettere devono essere alti almeno 20 cm o più, con larghezza proporzionale, ed applicati sulla dritta della prora e sulla sinistra della poppa.

Il proprietario ha la facoltà di contraddistinguere la propria nave o imbarcazione da diporto anche con un nome, che deve però essere diverso da ogni altro già registrato presso l’ufficio di iscrizione dell’unità. Il nome scelto viene annotato sulla licenza di navigazione. Bandiera. Sono numerose le multe elevate per la mancata esposizione della bandiera, non è obbligatorio esporla sui natanti, ma solo sulle unità iscritte nei registri (navi e imbarcazioni), in funzione delle possibilità offerte dalle sovrastrutture, insomma dov’è più logico, visibile e possibile.

Scafi esclusi

Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante” e quindi: non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta); se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non necessita di patente nautica per condurlo, ma se naviga oltre le 6 miglia dalla costa la patente è obbligatoria.

Sono esclusi, quindi, jole, pattini, sandalini, mosconi e simili non provvisti di motore. Inoltre, lance, lancette, canotti pneumatici ed altre imbarcazioni di lunghezza non superiore ai 10 metri, senza motore oppure inferiore ai 40 cv o vela di metri quadri 14. Questi possono navigare entro le 6 miglia.

Documenti

Documento d'identità in corso di validità, Patente nautica in corso di validità, Licenza di navigazione, Dichiarazione di potenza, Polizza di assicurazione di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni verso terzi, Certificato di sicurezza, Certificato limitato RTF, Licenza di esercizio RTF.

Alcuni dei documenti sopra elencati hanno validità limitata, è bene ricordarsi di verificare costantemente le scadenze per effettuare i relativi rinnovi.

La patente nautica

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi: condurre qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 12 miglia dalla costa e/o con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv); in caso si guidi una qualsiasi imbarcazione con potenza massima 40,8 Cv, nella norma, ma con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o superiori a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; per guidare moto d’acqua indipendentemente dalla distanza dalla costa; per guidare imbarcazioni adibite allo sci nautico

Non è sempre è obbligatoria. Per condurre un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri, con cilindrata inferiore a quelle sopra citate e rispettando la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, basta che siano rispettate le regole qui di seguito: aver compiuto 18 anni di età per condurre le imbarcazioni da diporto; aver compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto; aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa

Invece, non possono conseguire la patente nautica né effettuare la convalida della stessa tutti coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali o che siano dediti all’uso di sostanze psicoattive.

Nei soggetti binocoli, è necessario avere una vista non inferiore ai 10/10 complessivi raggiungibili con le lenti, purché, in caso di correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di correzione necessaria per un solo occhio la lente non deve superare i 3/10.

Per i soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete, glaucoma, nuro - otticopatie, cheratopatie, malattie degenerative corio retiniche, il visus deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale, con lettura di ottotipo di 3/10.

Nei soggetti monocoli, funzionali o anatomici, il visus naturale deve essere di almeno 5/10 e il visus corretto non può essere inferiore a 8/10, raggiungibile con la correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con le lenti a contatto.

Percezione della voce di conversazione, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, con fonemi combinati a non meno di 8 metri complessivi e a non meno di 2 metri dall’orecchio che sente di meno.

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici o complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.

Per tutte le specifiche relative ai requisiti fisici necessari, si può visitare il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link qui riportato.

Categorie di patente nautica

Per chi sia in possesso quindi di una di queste tipologie di imbarcazione e voglia superare il limite delle 12 miglia, esistono tre diverse categorie di patente nautica.

Patente nautica di Categoria A per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa.

Patente nautica di Categoria B per comando navi da diporto che superano i 24 metri lft. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa.

Patente nautica di Categoria C per la conduzione di natanti o imbarcazioni, dotate di particolari dispositivi elettronici, da diporto rilasciata a persone portatrici di particolari patologie che devono obbligatoriamente ospitare a bordo dell’imbarcazione una persona di età non inferiore ai 18 anni e che sia in grado di svolgere tutte le funzioni manuali atte a condurre il mezzo nautico e a salvaguardare le vite umane in mare.

La validità delle patenti nautiche corrisponde a 10 anni a partire dalla data di rilascio o di convalida. La stessa validità scende a 5 anni per chi supera i 60 anni di età o ad un tempo ancora inferiore per le patenti di categoria C conseguite da persone con infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali, conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.

In dettaglio per la categoria B, il rinnovo va effettuato seguendo queste tempistiche: ogni 10 anni per i cittadini con meno di 50 anni d’età; ogni 5 anni per gli over 50, con meno di 70 anni; ogni 3 anni per coloro che hanno tra i 70 e gli 80 anni d’età; ogni 2 anni per gli over 80.

Così come per la patente di guida valida per le automobili, anche per il rinnovo della patente nautica vale la cosiddetta regola del compleanno, secondo cui la data di scadenza della patente coincide infatti con il giorno del compleanno del titolare. La patente nautica può essere rinnovata in ogni momento e il rinnovo deve avvenire presso lo stesso ufficio da cui è stata rilasciata e solo su richiesta del titolare. Dopo la convalida la durata successiva decorre dalla data di convalida.

La sospensione da parte dell’autorità che ha provveduto al rilascio avviene nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di idoneità sia fisici che psichici. In questo caso il recupero della stessa dovrà avvenire previa visita medica e certificazione della presenza delle condizioni fisiche e mentali necessarie per condurre il mezzo nautico.

Le patenti nautiche possono essere ritirate dall’autorità marittima o della navigazione interna del luogo per un tempo dai 3 ai 6 mesi anche in caso di: conduzione e comando dell’unità in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti; atti di imprudenza o imperizia che mettono a rischio l’incolumità pubblica e possono recare danni; su richiesta del prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

La sospensione avviene in caso di inizio di procedimento penale per delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

La revoca delle patenti dall’autorità che l’ha rilasciata avviene nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l’interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell’idoneità neuro-motoria, l’interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 36.

Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi e uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

Assicurazione

Per l'ordinamento giuridico italiano (e in particolare per la legge 172 dell’8 luglio 2003, anche detta Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), si considerano natanti:

Le imbarcazioni a motore lunghe 10 metri o meno, tutto fuori; Le imbarcazioni a vela (dotate o meno di motore ausiliario) sempre di lunghezza uguale o inferiore a 10 metri; I motovelieri (detti anche motosailer) delle stesse dimensioni.

Secondo la legge italiana, l'obbligo dell'assicurazione natante riguarda tutti i natanti dotati di motore, a prescindere dalla potenza di quest'ultimo e dalla modalità di propulsione. Un tempo era in vigore il limite dei 3 cavalli di potenza, che però oggi è caduto a causa di nuove disposizioni. Devono stipulare una polizza per responsabilità civile, quindi, anche: Tender e Barche a vela con motore ausiliario che utilizzano solo in porto.

L'assicurazione obbligatoria natante serve anche semplicemente per tenere la barca ormeggiata in porto. Gli incidenti tra barche ormeggiate, infatti, sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare. Basta una mareggiata per far sì che una imbarcazione ormeggiata si schianti contro la sua vicina, danneggiandola. È obbligatorio quindi stipulare una polizza RC per una barca a vela, un gommone a motore o un qualunque altro tipo di barca a motore anche se questa rimane in porto.

Il principio è netto: dove c'è un motore, incluso un motore amovibile, deve esserci un'assicurazione natante. Questo significa anche che:

Se il motore viene spostato su un'altra imbarcazione, la polizza RC lo segue. Lo stesso non vale però necessariamente per le altre coperture aggiuntive incluse nell'assicurazione.

Se il natante è dotato di due motori, questi devono essere entrambi assicurati, pena un'ammenda molto salata o addirittura il sequestro.

Devono essere assicurati anche i tender dotati di motore, anche se si tratta di un semplice gommone.

Pet le barche a vela ci sono cinque tipologie di coperture assicurative: la responsabilità civile detta R.C.; polizza corpi (equivalente della ben più nota polizza Kasco); altre coperture assicurative; le assicurazioni per le regate; le assicurazioni per lo skipper

La responsabilità civile R.C.- Diciamo subito che in Italia assicurare la propria barca a vela per la responsabilità civile (R.C.) è obbligatorio. La legge prevede, infatti, l' obbligo della polizza RC per tutte le imbarcazioni.

La polizza R.C. copre ogni danno causato a terzi ma anche eventuali danni all' equipaggio. Per quel che concerne i massimali R.C. conviene averli molto alti anche in funzione al numero di persone trasportate in genere. Al riguardo è utile sapere che i massimali incidono davvero poco sul costo del premio.

Polizza corpi C.V.M. - La Polizza Corpi è l'equivalente della polizza Kasko. E' definita Polizza Corpi Veicoli Marittimi (C.V.M.) e copre tutti i rischi di seguito riportati: furto; incendio; rapina; pirateria; fulmine; scoppio; abbandono; collisione; sommersione; allagamento

La polizza corpi non ha carattere obbligatorio, pertanto rimane a discrezione dell'assicurato. Di sicuro se avete una barca nuova o comunque di gran valore, oppure se navigate tanto, bisogna tener presente che vi sono alcuni rischi reali e per nulla improbabili: l'incendio, il furto ma anche la rapina non devono considerarsi ipotesi remote. Anche l'abbandono, la sommersione e l'allagamento, sono eventi non così rari come si potrebbe pensare. Molto importante è accertarsi sulla copertura assicurativa del recupero del relitto. Se si affonda una barca a vela, e in generale qualsiasi tipologia di barca, la Capitaneria di Porto potrebbe pretendere il recupero del relitto. Si tratta di un'operazione costosissima, conviene quindi verificarne la copertura assicurativa e in caso contrario richiederla.

Polizza Garanzie aggiuntive - La polizza garanzie aggiuntive offrono, come lascia intendere il termine stesso, ulteriori garanzie in talune circostanze che sono di seguito elencate: locazione; noleggio; regate veliche; scuola vela; scuola guida; trasferimenti terrestri; sosta a terra; sollevamento con gru; eventi socio politici; alluvione e inondazione.

Polizza Garanzie Accessorie. Si tratta di servizi accessori, che possono servire all' occorrenza o non servire mai. Bisogna sottolineare che il servizio meteo è un servizio piuttosto costoso. Se prevedete di navigare molto allora sarebbe il caso di valutare attentamente eventuali vantaggi economici offerti dalle compagnie su tale servizio. Si può poi decidere di avvalersi di Garanzie definite Accessorie, quali: assistenza ai familiari; assistenza meteo; invio parti di ricambio; invio skiper; invio equipaggio sostitutivo; anticipo denaro; invio medico, medicinali, ambulanza; rientro del malato; servizi informativi; consulenza tecnica; consulenza legale; consulenza sanitaria

In linea di massima tutte le compagnie assicurative che trattano le barche a vela offrono, su richiesta, ai propri clienti, le garanzie sopra indicate.

Un caso particolare: barche da regata

La Federazione Italiana Vela richiede espressamente che ogni imbarcazione che partecipa alle regate sia assicurata con polizza R.C.T. con estensione alle regateCon una normale polizza non si è coperti durante le regate,

mentre la polizza corpi non sempre copre danni a vele e attrezzature in regata.

Solo alcune compagnie includono nella Polizza Corpi la copertura di tali rischi, ma imponendo, di contro, grosse limitazioni e franchigie.

Manifestazioni Sportive

Codice della Navigazione da Diporto - Titolo II – Capo II - Art. 30

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

 

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